Scuola Superiore di Polizia – Diritto all’indennità di insegnamento nelle missioni di breve durata che riguardano un intero corso di formazione

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Roma, 13 luglio 2018

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

Scuola Superiore di Polizia – Diritto all’indennità di insegnamento nelle missioni di breve durata che riguardano un intero corso di formazione

La Scuola Superiore di Polizia effettua l’addestramento al tiro ed alle tecniche operative presso altri Uffici/Reparti dell’Amministrazione, in quanto è sprovvista di aree deputate allo svolgimento di tale attività.
Pertanto, gli istruttori della citata Scuola, per poter svolgere attività addestrativa ai Corsi di
formazione per Commissario, devono ciclicamente effettuare periodi fuori sede (Nettuno – Abbasanta) di breve durata, dai 5 ai 10 giorni.
Tutto ciò, oltre a comportare un disagio da un punto di vista personale e professionale, sta
comportando anche la non retribuzione del compenso di insegnamento in quanto svolto fuori sede e quindi in missione, mentre agli istruttori ospitanti, che lavorano di supporto all’attività della Scuola, viene riconosciuta la retribuzione di detta indennità solo perché il servizio in quel caso, e solo per loro, è svolto in sede.
La circolare ministeriale n. 500.A/AGC.7/1496 del 3 marzo 2008, avente ad oggetto
“Organizzazione delle attività didattiche – Modalità per l’attribuzione degli incarichi di docenza e la corresponsione dell’indennità di insegnamento” evidenzia che la prestazione lavorativa sottratta all’Ufficio di appartenenza per prestare attività di insegnamento da parte di un istruttore deve essere restituita al proprio Ufficio per evitare una ridistribuzione dei carichi di lavoro ad altro personale.
Tale prestazione deve essere recuperata dagli istruttori nelle modalità stabilite nel punto f) della predetta circolare.
La circolare ritiene non conciliabile la corresponsione dell’attività di insegnamento per attività espletate “fuori dal servizio” con l’istituto della missione … ma con una eccezione: “salvo che per la contenuta durata della missione sia possibile dar luogo alle forme di recupero sopra illustrate”.
Ora, nel caso della Scuola Superiore di Polizia non si tratta di un istruttore che viene inviato in missione dalla Scuola presso un altro Ufficio dell’Amministrazione per svolgere insegnamento a colleghi di tale altro Ufficio, bensì di un intero corso per Commissari, formato da 100 persone circa, che si sposta in toto, sostenuto e supportato da personale della Scuola stessa come Tutor, autisti, segreteria, istruttori, automezzi, armeria ed equipaggiamenti vari, e che riceve il solo ed esclusivo supporto logistico (vitto e alloggio) dall’Ufficio di destinazione. Nello specifico gli istruttori effettueranno addestramento al proprio corso per Commissari presso una sede diversa da quella ove è ubicata la Scuola. Alla luce di questo, si potrebbe parlare di uno spostamento “in blocco” dell’ente Scuola
Superiore di Polizia presso un’altra sede.
Detto ciò, i recuperi delle prestazioni sottratte all’ufficio per l’insegnamento durante la missione, possono essere considerate restituite all’ufficio di appartenenza (la Scuola Superiore di Polizia stessa) purché fornite secondo i criteri dettati dalla circolare sopra citata. Riportando quanto descritto al caso specifico, gli istruttori della Scuola Superiore di Polizia rientrerebbero nei parametri dettati della circolare de quo in quanto si rispetterebbe sia la contenuta durata della missione nonché la possibilità di dar luogo alle forme di recupero esposte.
Quanto alla evidente discrezionalità del Dirigente dell’ufficio nel decidere sulla necessità, sulla utilità e sulla perentorietà del recupero dell’insegnamento per il “buon andamento dell’ufficio”, tale recupero può essere derogato, a discrezione del Dirigente per l’appunto, data la possibilità di interazione di alcune cause di impedimento (malattia, congedo, servizi di vigilanza o inderogabili) sulla base di quanto disposto dall’A.N.Q., nonché semplicemente sulla base di valutazioni espresse ai fini della “ridistribuzione dei carichi di lavoro e del buon andamento dell’ufficio”.
Sembra inconciliabile a livello etico professionale e personale che non sia preso in
considerazione il fatto che un istruttore inviato in missione con il suo corso presso una struttura della medesima Amministrazione, magari distante ed in una evidente situazione di disagio, si trovi a percepire indennità diametralmente opposte al collega istruttore, con cui lavora gomito a gomito, che svolge la medesima funzione, semplicemente perché dipendente dell’ufficio ospitante (e quindi anche “in sede”).
Codesto Ufficio è quindi pregato di voler intervenire sulla questione, ottenendo il pagamento dell’indennità di insegnamento nelle circostanze sopra descritte.
In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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