Disciplina dei concorsi per l’accesso alle carriere dei funzionari di Polizia. Le osservazioni del COISP

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Commissari
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Roma, 27 giugno 2018

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Schema di decreto del Capo della Polizia recante “Disciplina dei concorsi per l’accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato”. Osservazioni

In merito allo schema di decreto in oggetto indicato (vedi news del 18 Giugno per i dettagli – n.d.r.), trasmesso da codesto Ufficio con nota datata 18
giugno u.s. e recante prot. 002846/2018, il COISP esprime non poche perplessità.
Come si evidenzia nello schema in argomento nonché nella relazione tecnico-illustrativa ad esso allegata, il decreto del Capo della Polizia è composto da 59 articoli, suddivisi in quattro Titoli, di cui:

a) il primo, relativo alle disposizioni generali e comuni, concernenti l’ambito di applicazione e la determinazione dei posti disponibili per i concorsi per l’accesso alle diverse carriere della Polizia di Stato
(artt. 1e 2);

b) il secondo, relativo alla disciplina dei concorsi pubblici, suddiviso in quattro Capi: il Capo I detta disposizioni generali e comuni applicabili a tutti i concorsi pubblici per l’accesso alle qualifiche iniziali  delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato (artt. 3-16); il Capo II stabilisce la disciplina dei concorsi per l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia (artt. 17-19); il Capo III regola i concorsi per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia (artt. 20-25); il Capo IV disciplina i concorsi per
l’accesso alla carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia (artt. 26-31);

c) il terzo detta disposizioni per la disciplina dei concorsi interni per l’accesso alla carriera dei funzionari di
Polizia (artt. 32-39) e per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto (40-47);

d) il quarto relativo alle disposizioni comuni e finali (artt. 48-58).

Ebbene, al Titolo II, Capo II (Disposizioni per la disciplina dei concorsi per l’accesso alla carriera
dei funzionari di Polizia), art. 19 (Titoli Valutabili) dello schema di decreto, sono definitite come segue le
categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse:

A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 11:
1) diploma di laurea …., fino a punti 2;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti …., fino a punti 4;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e di
perfezionamento, post-lauream e/o master …., fino a punti 2;
4) dottorato di ricerca …., fino a punti 2;
5) abilitazione all’insegnamento e/o all’esercizio di professioni, fino a punti 1;

Ora, il sistema universitario italiano si articola sui 3 cicli: i principali titoli italiani sono la Laurea (1° ciclo), la Laurea Magistrale (2° ciclo) e il Dottorato di Ricerca (3° ciclo). Il 1° ciclo prevede Corsi di Laurea di durata triennale ed il relativo titolo dà accesso al 2° ciclo i cui corsi sono quelli di Laurea Magistrale che offrono una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

Il titolo di Laurea Magistrale dà accesso al 3° ciclo, i cui principali corsi sono quelli di Dottorato di Ricerca che hanno l’obiettivo di far acquisire una corretta metodologia per la ricerca scientifica avanzata, adottano metodologie innovative e nuove tecnologie, prevedono stage all’estero e la frequenza di laboratori di ricerca. I master di primo livello sono corsi di 2° ciclo di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente e vi si accede con una Laurea di durata triennale ma non consentono l’accesso a corsi di Dottorato di Ricerca e di 3° ciclo. Ai Master Universitario di secondo livello (corsi di 3° ciclo) si
accede invece con una Laurea Magistrale ma anche questi non consentono l’accesso a corsi di Dottorato di Ricerca.
Il titolo di dottorato di ricerca, sebbene è il livello di istruzione più alto che si possa raggiungere, non sta trovando giusta valorizzazione nell’art. 19 sopra menzionato, in quanto ad esso verrebbero riconosciuti
appena fino a 2 punti, al pari addirittura di un master di primo livello (conseguibile già solo dopo la laurea triennale) e ad un master di secondo livello (che non consente l’accesso al dottorato di ricerca), cui verrebbero riconosciuti gli stessi punti.
Tale illogicità, peraltro, emerge ancor più se si considera che al Titolo II, Capo III (Disposizioni per la disciplina dei concorsi per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia), art. 24 (Titoli Valutabili) dello schema di decreto in esame, si prevede un punteggio fino a punti 3 per il dottorato di ricerca e giustamente un punteggio inferiore (fino a punti 2) per i diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento, post-lauream e/o master … ma dove tuttavia si riscontra una considerazione peggiore per ciò che concerne il diploma di laurea magistrale che è considerato fino a punti 3 rispetto ai fino a punti 4 dell’art. 19 riguardante l’accesso alla carriera dei
funzionari.
Insomma, nell’ambito delle procedure concorsuali statuite dall’art. 19 (Titoli valutabili per i concorsi per l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia), dall’art 24 (Titoli valutabili per i concorsi per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia) e anche dall’art. 30 (Titoli valutabili per i concorsi per l’accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia) dello schema di decreto in oggetto,
si rilevano delle incomprensibili discordanze nei punteggi assegnati a uguali titoli di studio e, nel concorso per l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia si rileva una irragionevole scarsa considerazione del dottorato di ricerca che – si ricorda ancora – è il livello di istruzione più alto che si possa raggiungere.
Tali diversità e illogicità dovranno ovviamente essere appianate con opportune correzioni allo schema di decreto.
Oltre a quanto sopra, al Titolo III dello schema di decreto in argomento, concernente l’accesso alla carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia mediante concorso interno ed il concorso interno per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato, si rileva il persistere dei requisiti del limite massimo di 35 anni (seppur non chiesto fino al 2026) e dell’appartenenza al ruolo degli ispettori per la partecipazione al concorso per l’accesso alla carriera dei funzionari, quando detti requisiti – lo ha affermato lo stesso Dipartimento in vari incontri con il COISP – dovrebbero trovare giuste modifiche nei correttivi al Riordino delle Carriere che devono essere emanati a breve, innanzitutto ampliando al personale di tutti i
ruoli la possibilità di concorrere al ridetto concorso interno, nonché si rileva la medesima illogica valutazione dei titoli di studio di cui sopra si è fatto cenno, con scarsa considerazione del titolo di dottorato di ricerca.
Come già evidenziato innumerevoli volte da questa O.S. è altresì opportuno – sempre con i ridetti imminenti correttivi del Riordino delle Carriere – far venir meno il requisito del limite di età di quaranta anni per la partecipazione alla riserva dei posti per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica di Commissario e di Commissario Tecnico della Polizia di
Stato.
In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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