Roma, 22 febbraio 2019
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA
OGGETTO: Schema di decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, recante “Integrazioni e modifiche al decreto del Capo della Polizia –
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 23 marzo 2018, recante modalità di
svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari
tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato”.
OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI MODIFICHE
In merito allo schema di decreto in oggetto indicato, trasmesso da codesto Ufficio con nota datata 11 febbraio u.s. e recante prot.557/RS/01/115/4703, si rappresenta quanto segue:
Con il citato decreto di modifica al decreto del Capo della Polizia del 23 marzo 2018
si aggiungerebbe un comma 1-ter all’art 37 che prevedrebbe, per il 107°, 108° e 109° corso di formazione iniziale per commissari, l’assegnazione in base alle disposizioni di cui all’art. 4, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 334/2000, emendato con l’ultimo decreto legislativo 2 novembre 2018 n. 126.
Di fatto il decreto 126/2018 ha modificato il menzionato comma 8 in materia di assegnazioni, aggiungendo, dopo le parole: “nell’ambito delle sedi indicate dall’Amministrazione”, le seguenti: “ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza alla data di emanazione del bando”.
Ebbene, i due bandi di concorso relativi al 107° corso commissari (concorso interno e concorso pubblico) prevedono rispettivamente l’esclusione della sola provincia di provenienza il primo, l’esclusione della provincia di residenza il secondo.
Appare quindi fuori luogo che a pochi giorni dall’assegnazione dei predetti funzionari
l’Amministrazione inserisca una norma transitoria peggiorativa rispetto al bando, prevedendo delle condizioni da possedere alla data di emanazione dello stesso, applicando di fatto un doppio vincolo di divieto di assegnazione nella provincia di provenienza ed in quella di residenza.
A parere di questa O.S. è quindi quanto mai opportuna l’inserimento di una norma transitoria nell’ambito dello schema di decreto in esame che cristallizzi le condizioni dei relativi bandi di concorso per il menzionato 107° corso.
Quanto sopra anche perché la situazione del 107° corso è totalmente differente da quella del 108° e 109° corso, i cui bandi di concorso sono differenti tra loro, in quanto quello relativo al 108° corso nulla dice in materia di assegnazione, mentre quello del 109° corso riporta le previsioni del decreto legislativo 126/2018 recante le modifiche al comma 8 dell’art. 4 del decreto 334 del 2000, anche perché emanato successivamente all’entrata in vigore del suddetto decreto.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, appare fuori luogo inserire la norma di cui al comma 1-ter che prevede le medesime condizioni per il 107°, 108° e 109° corso di formazione iniziale per commissari che di fatto hanno situazioni completamente diverse dal punto di vista giuridico e formale.
Appare poi quanto meno singolare che il comma 1 dell’articolo 37 del Decreto del Capo della Polizia del 23 marzo 2018 escluda il 107° corso dall’applicazione delle norme del capo V relativo al tirocinio, mentre poi nella bozza correttiva al suddetto decreto si prevede l’aggiunta di un comma 1-bis che estende l’applicazione delle norme del capo V, quindi quelle relative al tirocinio, al 107°, 108° e 109° corso commissari. Sicuramente il comma 1-bis fa riferimento al tirocinio inserito a seguito della riduzione del periodo formativo dei suddetti corsi, ma era da attendersi che nel regolamento si facesse chiarezza rispetto alle varianti che il decreto correttivo al riordino delle carriere ha apportato ed invece
ci consegna una norma farraginosa, tant’è che non si comprende neppure se il 108° e 109° corso commissari effettueranno il tirocinio biennale dopo aver conseguito la qualifica di Commissario Capo.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
La Segreteria Nazionale del COISP