Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Ancona, pagamento rateale dell’anticipo di missione in assenza di una norma che lo consenta – SEGUITO

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Roma, 28 giugno 2022

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Ancona – Pagamento rateale
dell’anticipo di missione in assenza di una norma che lo consenta. SEGUITO

Lo scorso 30 maggio, con l’allegata nota recante prot. 331/2022 S.N., questa Segreteria Nazionale, dopo aver rammentato il dettato dell’art. 13 (Trattamento di missione), comma 12, del d.P.R. 51/2009, che statuisce la possibilità per il personale inviato in missione di ricevere dall’Amministrazione “l’anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria”, e dopo aver precisato che detta norma non prevede alcuna possibilità di rateizzare il citato “anticipo”, denunciava il fatto che l’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Ancona propone al personale dipendente l’unica possibilità del pagamento del ridetto “anticipo” a mezzo bonifico in due soluzioni, più precisamente ad inizio e metà missione.

Evidenziavamo, quindi, che la Segreteria Provinciale COISP di Ancona era intervenuta al riguardo e che il Questore di quella provincia aveva risposto che “l’Ufficio Amministrativo Contabile ha iniziato a corrispondere gli anticipi per le missioni di lunga durata suddividendo l’importo complessivo dell’anticipo missione in due tranche per una più oculata e attenta gestione del fondo scorta durante il corso dell’esercizio finanziario”.

Codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali era stato pertanto chiamato a ricondurre la menzionata Questura verso una corretta applicazione del richiamato art. 13, comma 12, che per l’appunto non prevede alcuna rateizzazione dell’anticipo delle missioni.

In risposta a quanto sopra, con l’allegata nota recante prot. 0003036 del 11 giugno scorso, codesto Ufficio ha rappresentato che la Questura ha riferito che la procedura attuata dall’Ufficio Amministrativo Contabile di Ancona “non ha formato oggetto di contestazione in sede di verifiche trimestrali di cassa a cura della locale Prefettura” e che “La prassi operativa in argomento è stata adottata a seguito di difficoltà verificatesi in alcuni casi di interruzione anticipata della durata della missione per cause impreviste o per mancata effettuazione di missioni inizialmente programmate, con la conseguente necessità di richiedere ai dipendenti la restituzione di anticipi già corrisposti”. Assicurava infine che “tuttavia, qualora i dipendenti non facciano richiesta all’inizio della missione dell’anticipo ma solo a conclusione della stessa, l’Ufficio Amministrativo Contabile procede alla corresponsione della somma in un’unica soluzione”.

Ebbene, pare evidente che vi sia da parte della citata Questura un tentativo di sviare l’attenzione dalla violazione della norma denunciata da questa O.S.. Se è così non possiamo che biasimarlo con fermezza. Qualora invece la risposta data sia da ricondurre ad una mancata comprensione della nostra pur chiarissima missiva, eccoci qua a rispiegarla in termini ancora più semplici….

L’art. 13 (Trattamento di missione), comma 12, del d.P.R. 51/2009, statuisce quanto appresso:

L’Amministrazione, a richiesta dell’interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione.

A richiesta è concesso l’anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.
Detto articolo NON prevede la possibilità di rateizzare “l’anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria” e neppure esiste altra norma contrattuale, o che abbia valore superiore, che statuisce tale possibilità.

La Questura di Ancona deve pertanto cessare la violazione sopra evidenziata.
Non gli è consentito di adottare alcuna “prassi operativa” che obblighi i Poliziotti a subire una rateizzazione dell’anticipo delle spese di viaggio e della somma forfetaria che la norma contrattuale non consente.
In considerazione di quanto stigmatizzato, il COISP chiede un urgente intervento di Codesto Ufficio che si sostanzi nell’affermazione delle norme e non certamente nel comunicare quanto asserito illegittimamente dalla Questura di Ancona.
Si attende cortese urgentissimo riscontro.

La Segreteria Nazionale del COISP

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