Schema di Decreto sulle modifiche alle modalità di accesso alla qualifica iniziale del Ruolo Ispettori mediante concorsi interni. Osservazioni

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Roma, 18 febbraio 2020

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

OGGETTO: Schema di decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza recante modifiche al “Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 20 settembre 2017 recante le modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) e d), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”. Osservazioni.

In merito alla nota 555/RS/01/1/0161 dell’11 febbraio u.s., con la quale codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali ha trasmesso alle organizzazioni sindacali più rappresentative, ai sensi dell’art. 27, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia dello schema del decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza di cui all’oggetto, la Federazione COISP presenta le seguenti osservazioni:

1) In merito al comma 5 bis dell’articolo 6, secondo il quale non solo il Presidente di Commissione, ma anche i membri, compresi i supplenti, possono essere scelti tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il
bando di concorso, purché in possesso, durante il servizio attivo, della qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice, si ritiene che sia più confacente alle esigenze di celerità ed efficienza della procedura concorsuale effettuare una scelta tra il personale in servizio, valutato che non si comprende come personale, collocato per limiti di età in quiescenza e quindi giudicato per legge non più idoneo al servizio attivo, possa incidere sulle avvertite esigenze di celerità nello svolgimento dei concorsi.
Ciò si ribadisce anche alla luce del comma 4 dell’articolo 9, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (disposizione normativa, peraltro, applicabile come norma di chiusura alla luce dell’articolo 23 del decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 20 settembre 2017), che, nel disciplinare le modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, stabilisce che l’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso,
qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
Sussistono, da una parte, cause impeditive, che non sono state riportate nel testo della bozza de qua, e, in ogni caso, dall’altra parte, è previsto un limite temporale più ridotto (triennio in luogo del quinquennio).

2) Si ritiene che la procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 7 attribuisca una discrezionalità eccessiva alla Commissione esaminatrice, laddove prevede che l’esame dei titoli, nell’ipotesi in cui il candidato abbia conseguito il punteggio massimo previsto per ognuna delle varie categorie e sotto-categorie, possa essere per i titoli “eccedenti” o interrotto o effettuato per un numero contenuto di essi, ove ritenuto opportuno a fini precauzionali, per eventuali controversie che investano quelli già valutati.
È necessario, viceversa, continuare ad effettuare una valutazione complessiva o, tutt’al più, prevedere una percentuale eccedente fissa da garantire in ogni caso, in proporzione al punteggio massimo previsto per ciascuna delle categorie e sotto-categorie, onde evitare
sperequazioni e situazioni spiacevoli a carico dei candidati più titolati.
La predetta previsione del comma 2 dell’articolo 7, peraltro, risulta di limitata applicazione, poiché al comma 1 del medesimo articolo è stabilito che il punteggio massimo per la categoria dei titoli di servizio sia pari a 50 punti, che corrisponde esattamente alla somma dei punteggi massimi delle varie voci elencate, pertanto non si comprende come si possa acquisire un punteggio superiore al massimo (se non per l’altra, limitata categoria dei titoli di cultura).

Si resta in attesa di cortese, urgente riscontro alle osservazioni presentate e si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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