Roma, 21 dicembre 2020
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
OGGETTO: Schema di regolamento recante “Disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi della Polizia di Stato per l’accesso ai ruoli e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti
psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla banda musicale”. Osservazioni.
In merito alla nota 555/RS/01/115 del 20 novembre u.s., con la quale codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali ha trasmesso alle organizzazioni sindacali più rappresentative, ai sensi dell’art. 27, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia dello schema di regolamento di cui all’oggetto, la Federazione COISP presenta le seguenti osservazioni:
CONCORSI:
1) In merito all’articolo 5, comma 8, secondo il quale il presidente e i componenti della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, purché in possesso, durante il servizio attivo, della qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della Commissione esaminatrice, si ritiene che sia più confacente alle esigenze di celerità ed efficienza della procedura concorsuale effettuare una scelta tra il personale in servizio, valutato che non si comprende come personale, collocato per limiti di età in quiescenza e quindi giudicato per legge non più idoneo al servizio attivo, possa incidere sulle avvertite esigenze di celerità nello svolgimento dei
concorsi. Si rappresenta, peraltro, che l’articolo 9, comma 4, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nel disciplinare le modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, stabilisce che l’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita […]
qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
2) Per quanto concerne la composizione delle Commissioni esaminatrici per il ruolo degli ispettori ed ispettori tecnici, dei sovrintendenti e sovrintendenti tecnici e degli agenti e agenti tecnici è stato previsto che possano essere composte da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore e/o a direttore tecnico superiore. Si chiede di valutare la modifica delle disposizioni predette, includendo anche la qualifica di vice questore aggiunto e di direttore tecnico capo, in considerazione del medesimo inquadramento nella carriera a sviluppo dirigenziale, al pari dei vice questori e dei direttori tecnici superiori, e delle maggiori opportunità di scelta dei componenti di commissione, che sicuramente possono agevolare la celerità delle procedure concorsuali e consentire agli Uffici di appartenenza dei funzionari di essere meno penalizzati dalle assenze delle
proprie professionalità, in ragione di una maggiore turnazione.
3) Sempre per quanto riguarda la composizione delle Commissioni esaminatrici, si evidenzia una discrepanza tra la disposizione dell’articolo 5, comma 1, lettera b) dello schema de quo e quanto previsto dal decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 9 agosto 2019 di modifica del decreto del 17 luglio 2018, secondo il quale come membri di commissione per il concorso da funzionario tecnico di polizia potevano essere nominati due funzionari tecnici con qualifica anche inferiore a primo dirigente tecnico. La ratio di tale innovazione andava, molto probabilmente, individuata proprio nell’esigenza di avere una maggiore possibilità di scelta, considerata anche l’esiguità del ruolo dei primi dirigenti tecnici. Il nuovo decreto ritorna alla formulazione iniziale e limita la nomina ai primi dirigenti tecnici.
4) L’articolo 7, comma 2, richiama il principio generale, previsto dall’articolo 8, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 per tutto il pubblico impiego, secondo il quale il punteggio attribuibile nella valutazione dei titoli non può superare un terzo della votazione massima conseguibile complessivamente nelle prove d’esame; di conseguenza, è stato ridotto il punteggio ottenibile per i titoli per tutte le procedure concorsuali, sia pubbliche sia da interno. Non si discute della validità del principio, ma sembra alquanto strano che lo stesso abbia improvvisamente trovato applicazione con svariati decenni di ritardo, laddove, come dimostrato al punto 1 di queste osservazioni, le predette disposizioni generali del 1994 vengono applicate in modo piuttosto discontinuo.
5) Relativamente alla valutazione dei titoli, si ritiene che la procedura, prevista dall’articolo 7, comma 6, attribuisca una discrezionalità eccessiva alla Commissione esaminatrice, laddove prevede che l’esame dei titoli, nell’ipotesi in cui il candidato abbia conseguito il punteggio massimo previsto per ognuna di esse, possa essere per i titoli “eccedenti” o interrotto o effettuato per un numero contenuto di essi, ove ritenuto opportuno a fini precauzionali, per eventuali controversie che investano quelli già valutati. È necessario, viceversa, continuare ad effettuare una valutazione complessiva o, tutt’al più, prevedere una percentuale eccedente fissa da garantire in ogni caso, in proporzione al punteggio massimo previsto per ciascuna delle categorie e sotto-categorie, onde evitare sperequazioni e situazioni spiacevoli a carico dei candidati più titolati.
6) È stato introdotto il principio generale secondo il quale devono essere valutati, in tutte le procedure concorsuali, sia pubbliche sia da interno, anche i titoli. L’articolo 2, comma 5, lettera i), tuttavia, prevede, per i concorsi per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, che il possesso di una delle lauree triennali, magistrali o specialistiche, incluse nell’allegata tabella 1, faccia considerare assolto il requisito del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado (che è il requisito previsto per tutti i candidati), purché inerente al settore per il quale il candidato concorre; stranamente in questa ipotesi non viene attribuito alcun punteggio alla laurea in qualità di titolo di cultura. Nonostante il titolo di studio sia inerente al settore per il quale si concorre, infatti, non sembra equo, rispetto agli altri candidati, che il possesso di un titolo di studio di livello superiore rispetto a quello
richiesto non sia in alcun modo valutato, pertanto si esprime parere contrario al predetto mancato riconoscimento.
Si coglie l’occasione, inoltre, per reiterare la richiesta di valutazione, rappresentata con nota n. 757/2020 S.N. del 6 novembre u.s. di questa Organizzazione sindacale, della laurea magistrale in Ingegneria chimica (LM-22), in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35) e in Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (LM-93) tra quelle che consentono di accedere alla carriera del personale del ruolo tecnico e tecnico-scientifico.
7) Nell’ambito del principio generale di valutazione dei titoli, si dissente dalla distinzione effettuata dall’articolo 40 tra titoli riconoscibili agli agenti e quelli previsti per gli agenti tecnici: per questi ultimi sono oggetto di valutazione i soli titoli culturali, mentre per gli agenti il tetto massimo previsto per i titoli culturali è dimezzato per consentire il riconoscimento di particolari qualificazioni , quali maestro di sci, istruttore di equitazione/cavaliere, ecc. fino ad arrivare alla patente nautica, sebbene le squadre nautiche siano state soppresse. Si tratta di qualificazioni raramente possedute dai candidati provenienti dalla vita civile e che trovano anche una limitata utilizzabilità nell’ambito dell’Amministrazione della P.S. Si ritiene, pertanto, più corretto incrementare i punteggi conseguibili, anche per gli agenti, per i titoli culturali.
8) L’articolo 7, comma 10, lettera c), inserisce tra i titoli di servizio che non possono essere oggetto di valutazione per i concorsi interni le attestazioni di lodevole servizio. Si prega di fornire maggiori delucidazioni circa il contenuto di tali attestazioni e i motivi del mancato riconoscimento.
9) L’articolo 3, comma 3, lettera a) stabilisce che per l’accesso al ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica è possibile presentare domanda di partecipazione solo con riferimento ad un profilo professionale tra quelli messi a concorso e, di conseguenza, sono approvate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando. Si ritiene, viceversa, che debba essere esteso anche al personale tecnico la disposizione introdotta dall’articolo 32 per i medici, secondo la quale al termine del concorso sono approvate una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante sono le specializzazioni previste nel bando di concorso, di modo che la mancata copertura dei posti disponibili per ciascuna delle specializzazioni viene sopperita attingendo alla graduatoria generale. Se questo principio si applica per i medici, laddove la specializzazione è oramai requisito di accesso alla procedura concorsuale, non si comprende perché non estenderlo anche alla carriera del personale tecnico, che molto spesso può accedere con il medesimo titolo di studi a più profili, con una interscambiabilità anche superiore alle specializzazioni in medicina.
10) L’articolo 22, comma 3, prevede per le prove preselettive per l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e al ruolo degli ispettori la somministrazione di quaranta quesiti, mentre ai funzionari tecnici e agli ispettori tecnici sono assegnati duecento quesiti. Probabilmente sarebbe più opportuno perequare le previsioni, aumentando il numero dei quesiti previsti dal comma 3, in modo da consentire anche una valutazione ottimale delle conoscenze dei candidati per il ruolo ordinario e dei medici e medici veterinari.
11) L’articolo 24, comma 13, stabilisce che le candidate che si trovano in stato di gravidanza, risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile, ma solo nel rispetto del tetto massimo delle assunzioni annualmente autorizzate. Si ritiene, viceversa, che la maternità debba essere tutelata in ogni caso e che si valuti un sistema di incremento dei posti che consenta il recupero delle assunzioni autorizzate negli anni precedenti e non coperte per gravidanza e/o maternità.
CORSI:
1) L’articolo 66, commi 7 e ss., ha introdotto il principio secondo il quale, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori della medesima procedura scrutinale o concorsuale, si può disporre l’articolazione dello stesso corso di formazione in più cicli e nel solo caso di concorso pubblico a tutti i vincitori è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica dei frequentatori del primo ciclo, mentre la decorrenza economica coincide con il giorno dell’effettiva immissione in servizio. Per i concorsi interni, invece, le date sono allineate al primo giorno di inizio del primo ciclo. Si ritiene che, in considerazione delle modalità anche telematiche ed informatiche che attualmente possono essere utilizzate, si debba giungere al medesimo allineamento anche per le procedure concorsuali esterne, poiché non sembra corretto che i vincitori della medesima procedura concorsuale debbano “pagare” le conseguenze delle scelte che sono state effettuate negli anni, che hanno portato spesso alla chiusura di intere scuole di formazione o alla soppressione di un numero considerevole di posti letto.
2) L’articolo 81, nell’ambito delle disposizioni relative allo svolgimento dei corsi per funzionari, intende introdurre dei profili professionali per i funzionari di polizia, che verranno successivamente individuati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.
L’individuazione, effettuata dal Direttore della Scuola Superiore al termine del corso, è basata sui parametri del giudizio di idoneità, sulle valutazioni conseguite in ciascun esame e su ogni altra prova, nonché sulle inclinazioni comunque emerse e documentate durante l’intero percorso formativo.
A completamento di questa disposizione si pone l’articolo 93, comma 2, secondo il quale i commissari capo che scelgono, sulla base della graduatoria di fine corso, la provincia di Roma possono svolgere i sei mesi finali di corso, dedicati al tirocinio applicativo, presso Uffici centrali del Dipartimento di pubblica sicurezza, qualora collocati dal Direttore della Scuola Superiore in un ipotetico profilo di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali. Solo costoro, inoltre, potranno essere avviati alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca, la cui frequenza è computata nell’orario di servizio. Al termine dei sei mesi di tirocinio, tuttavia, nonostante le risorse, anche economiche, destinate dall’Amministrazione, i predetti commissari capo e commissari capo tecnici devono essere assegnati a Uffici e Reparti territoriali della provincia di Roma, vigendo tuttora il divieto di assegnazione ad uffici centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nei primi due anni dalla scelta della prima sede, ex articolo 4, comma 7, D. Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
Il COISP esprime forti perplessità circa l’introduzione di profili professionali per i funzionari di Polizia, in considerazione del fatto che si ritiene che l’optimum sarebbe, anzi, l’acquisizione di un’esperienza professionale varia e formativa, che consenta al giovane funzionario di acquisire conoscenze e padronanza dei vari settori di impiego, in modo da essere adeguatamente pronto all’atto dell’assunzione delle responsabilità che connotano le funzioni di questore, di dirigenti di compartimenti, ecc. Sarebbe auspicabile un percorso di carriera variegato, che impedisca il fossilizzarsi in settori specifici e che consenta, soprattutto, al funzionario di poter esprimere tutte le proprie potenzialità e di conoscere la realtà territoriale, dalla quale non si può prescindere, affinché non si perda mai di vista che gli uffici centrali devono lavorare al servizio del territorio e ciò è possibile solo se si ha conoscenza del lavoro difficile e delicato che i Poliziotti svolgono tutti i giorni al fianco e al servizio della collettività.
Non si comprenderebbe, d’altronde, il motivo della durata di due anni del corso di formazione per commissari dei ruoli ordinari, laddove per i medici la durata è di sei mesi e per i funzionari tecnici (che pure conseguono un master universitario di secondo livello) è di un anno, se non con la necessità di consentire, oltre all’acquisizione delle informazioni necessarie all’ipotetico inquadramento nei predetti profili, una formazione integrale circa il complicato lavoro del funzionario.
Si resta in attesa di cortese, urgente riscontro alle osservazioni presentate e si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
La Segreteria Nazionale del COISP