Schema di Decreto concernente la definizione dell’articolazione, delle competenze e della dotazione organica dell’ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza. Osservazioni e richiesta esame congiunto

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Roma, 09 novembre 2023

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro dell’interno, in attuazione dell’articolo 23, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, concernente la definizione dell’articolazione, delle competenze e della dotazione organica dell’ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza. Osservazioni e richiesta esame congiunto.

Con riferimento all’oggetto ed in riscontro alla nota in epigrafe, questa O.S. fornisce le proprie osservazioni alla bozza del decreto in argomento.
Come noto, in attuazione del disegno tracciato con la legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. legge “Madia”) ai fini del riordino delle strutture delle Forze di polizia, con il decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 2023, n. 112, sono state emanate “(…)“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025. (23G00090)” e, in particolare, con l’articolo 23, comma 1, è stato istituito l’Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza (d’ora in avanti, rispettivamente, Ispettorato e Dipartimento), demandando a successivi provvedimenti le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l’organizzazione del Ministero dell’interno e del Dipartimento medesimo (comma 6).
Veicolo normativo utile in tal senso è stato ritenuto un decreto del Ministro dell’Interno, la cui bozza è stata partecipata in sede di informazione preventiva anche a questa O.S. (unitamente alla relativa relazione tecnica e a quella illustrativa), ai fini di ricevere eventuali osservazioni e/o contributi.
Con la presente, quindi, nel fornire i propri riscontri così come richiesto, questa O.S. non può esimersi dal constatare come con l’atto ordinativo unico del 6 febbraio 2020, si era ritenuto di “(…) procedere alla riorganizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza (…)”, elidendo la Direzione per gli Affari Generali della Polizia di Stato e accentrando nella, allora neonata, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale (d’ora in avanti D.A.G.E.P.), ben 11 Uffici1, alla cui testa, anche al
tempo, era stata ipotizzata una sorta di ineludibile cabina di regia costituita da un “Ufficio di Gabinetto”.
La prima riflessione si concentra proprio su questo aspetto: a distanza di soli tre anni2, giunge questa inevitabile, quanto prevedibile, restaurazione, alla luce della quale i principi ispiratori di quell’improbabile accorpamento – ovvero “(…) l’esigenza di rafforzare la funzione di coordinamento demandata al Dipartimento della pubblica sicurezza (…)” attesa “(…) la necessità di introdurre nuovi moduli organizzativi, al fine di elevare il livello di efficacia ed efficienza dei processi di programmazione, pianificazione e controllo della spesa (…)” nonché di “(…) elevare ulteriormente il livello di fluidità e rapidità dei percorsi decisionali interni al Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso misure di semplificazione organizzativa e dirette ad innalzare la capacità di analisi prospettica [???] delle questioni rilevanti per l’attività dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (…)”, appaiono come mere formule di stile fine a se stesse.
E’ evidente come il decreto in questione, di fatto, rievochi seppur lontanamente la vecchia Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, connotandola, tuttavia, come Ispettorato, a causa delle attribuzioni tecniche tipiche della sua articolazione più importante (il Servizio tecnico gestionale di cui all’art. 5 del decreto in questione): è lecito chiedersi, quindi, quanto sia costata l’improbabile riforma di cui al citato atto unico del 6 febbraio 2020 e se, effettivamente, sia indolore anche quest’ultimo progetto.
Questa O.S. è convinta che riforme del genere pur se sulla carta sembrano (o vengono prospettate) come insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, costituiscano sicuramente degli stravolgimenti nella vita degli uomini e donne della Polizia di Stato, che, loro malgrado, vengono traslati da un ufficio a un altro senza indolori cambiamenti di competenze. Se è pur vero che le vite dei singoli non possono determinare le sorti dell’Amministrazione pubblica è altrettanto vero che simili rivoluzioni copernicane andrebbero pensate con maggiore obiettività, meritando una effettiva“(…) capacità di analisi prospettica (…)”, nonché una maggiore attenzione rispetto ai destini delle “persone” che
coinvolgono.
Nel merito del provvedimento, soffermandosi sempre sulla presunta innocuità rispetto all’aggravio dei costi, una ulteriore riflessione deve essere effettuata (anche per il neo nato Ispettorato) sull’inevitabile creazione dell’Ufficio Affari Generali (art. 4), che, attesa la vastità delle competenze accentrate nell’Ispettore, prevede “(…) attribuzioni di carattere generale, precedentemente distribuite tra le diverse articolazioni del Dipartimento che transitano nell’ispettorato (…)”. Come si evince dalla disposizione e mdalla relazione tecnica “(…) Si tratta di competenze legate alla funzione di gestione e coordinamento di uffici, i quali precedentemente risultavano inseriti nelle predette articolazioni dipartimentali di livello dirigenziale generale e, per effetto della normativa cui si dà attuazione, confluiranno nell’istituenda struttura. Ne deriva che l’espletamento delle citate nuove funzioni, in ausilio all’attività del Direttore dell’ispettorato, ha reso necessario prevedere l’Ufficio affari generali (…)”.
Anche in questo caso è stata ipotizzata l’impotenza “(…) di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (…)”, venendo posto al vertice dell’Ufficio “(…) un vice questore o vice questore aggiunto della carriera dei funzionari ordinari della Polizia di Stato, individuato nell’ambito della relativa dotazione organica di cui alla Tabella A allegata al d.P.R. n. 335/1982 (…)”.
Fatta questa necessaria premessa, questa O.S. non può esimersi dal far rilevare il rischio di ripetere l’errore già compiuto in precedenza: relativizzare la presunta assenza di costi esclusivamente alla carriera Dirigenziale, ignorando il destino degli uomini e donne della Polizia di Stato (come anche dell’Amministrazione civile) coinvolti, potrebbe determinare nuove aberrazioni, nonché un effettivo implemento della spesa pubblica.
E’ lecito, quindi, chiedersi inevitabilmente, oltre alla Dirigenza, quanti saranno i componenti dell’Ufficio Affari Generali e da dove verranno prelevati e, soprattutto, se questa rediviva “cabina di regia” sarà in grado di dirigere il traffico congestionato delle innumerevoli attribuzioni funzionali dell’Ispettore, aiutandolo a districarsi tra competenze tanto eterogenee, che vanno dalla gestione dei costi sia di una spedizione di atleti all’Olimpiade, sia della grave malattia, delle vittime del dovere o delle difficoltà economiche di un dipendente, sia di quelli derivanti dall’assegnazione di un alloggio o di un’autovettura di servizio.
Un’ultima doverosa notazione merita, infine, la nuova diaspora del Servizio assistenza e attività sociali, le cui finalità e vocazione, che si concentrano sul singolo appartenente alla Polizia di Stato, avrebbero meritato, a sommesso avviso di questa O.S., una doverosa e opportuna permanenza all’interno della D.A.G.E.P.
Le peculiarità del predetto servizio – tra cui non dimentichiamoci rientra anche quello di essere un unicum quale unità organizzativa del Dipartimento competente sui procedimenti amministrativi finalizzati al riconoscimento dello status di vittima del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata anche per gli appartenenti anche alle altre forze di polizia sia a ordinamento civile che militare -, nonché la vastità delle competenze, che, si ribadisce, si concentrano sulle necessità del singolo, sia come tale (assistenza mindividuale) sia come appartenente alla Polizia di Stato (assistenza collettiva), avrebbero dovuto essere ricondotte alla D.A.G.E.P., quale loro imprescindibile sede naturale.
Senza voler nulla togliere alla nuova struttura, che ha senza ombra di dubbio un taglio maggiormente tecnico – gestionale, si ritiene che il transito del citato Ufficio nell’Ispettorato non sarà indolore, necessitando di un periodo di rodaggio, che determinerà un inevitabile aggravio dei costi. Parte dell’arretrato che attanaglia endemicamente il Servizio Assistenza, in particolare quello relativo alla gestione dei suindicati procedimenti amministrativi, non potrà, infatti, che ingigantirsi ulteriormente. In verità, questo problema si era già verificato al momento del transito del predetto Servizio nella D.A.G.E.P.3. Ciò non farà altro che sovra-esporre il Dipartimento e il Suo vertice a responsabilità di varia natura (non solo in termini di credibilità ed efficienza) a causa dell’aggravio degli oneri connessi alla gestione dell’inevitabile mole di contenzioso nonché di sindacati ispettivi.
In considerazione di quanto esposto, si chiede l’esame congiunto del provvedimento al fine di meglio analizzare le criticità evidenziate.

1 Art. 74 “(…) a) Ufficio di gabinetto; b) Servizio affari generali; c) Servizio ordinamento; d) Servizio contenzioso e affari legali; e) Servizio concorsi; f) Servizio funzionari; g) Servizio ispettori; h) Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti; i) Servizio assistenza e attività sociali; l) Ufficio per i Gruppi sportivi della Polizia di Stato (…)”. E pensare che non dovevano essere solo questi.
2 In realtà meno, attesa l’attuazione ritardata, di cui all’art. 114 di quel decreto, registrato alla Corte dei Conti l’11 marzo 2020
3 Allorquando l’allora Direttore Centrale pensò che fosse utile “omologare” l’assetto formale e grafico dei provvedimenti a firma del Sig. Capo della Polizia con una sorta di ineludibile “decalogo”, che ha generato una fase di impasse, nonché la creazione all’interno dei singoli uffici di singole equipe di “correttori” dei “correttori” di bozze.

La Segreteria Nazionale Federazione COISP MOSAP

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