Personale del Reparto Volo di Napoli. Illegittima decurtazione dell’anticipo missione percepito

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POLIZIA POSTI DI BLOCCO CONTROLLI

Roma, 14 giugno 2018

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Personale del Reparto Volo di Napoli.
Illegittima decurtazione dell’anticipo missione percepito. Richiesta intervento urgente

In alcune occasioni non c’è proprio alcuna giustificazione a comportamenti che l’Amministrazione tiene nei confronti del personale della Polizia di Stato.

È il 3 maggio 2017: siamo a Napoli, VI Reparto Volo, ed un Ispettore Capo viene comandato, per il giorno successivo, in missione a Palermo, presso l’omologo Reparto, per la consegna di un elicottero.

Il collega chiede alla Direzione del proprio Reparto di essere autorizzato a fruire di un periodo di congedo ordinario presso la città di Palermo e quindi di far rientro al proprio Reparto il 9 maggio. Si trattava chiaramente di interrompere la missione dal giorno 5 all’8. Nessuna spesa in più per l’Amministrazione a cui carico ci sarebbero sempre stati due giorni di missione e le spese di viaggio per
l’andata ed il rientro in sede.

L’Ispettore viene autorizzato ed al rientro in sede consegna la documentazione relativa alla missione allegando i due biglietti aerei … ma a settembre gli viene restituito il biglietto del ritorno in quanto – scrive l’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Napoli – “come da ministeriale nr. 333-G/II.2624/02 del 7.8.2017, non è possibile rimborsare l’onere derivante da titoli di viaggio
utilizzati in periodi non immediatamente successivi al termine della trasferta”.

Acquisita tale “ministeriale” si apprendeva che la stessa, a firma del Direttore del Servizio TEP e Spese Varie del Dipartimento e avente ad oggetto: “Rimborso spese di viaggio ritorno quando il dipendente fruisce di ferie in località di missione”, era indirizzata alla Questura di Napoli, faceva riferimento a nota di questa recante nr. 2435 del 28.7.2017, ed aveva il seguente contenuto:

… si precisa che la fattispecie in esame, è stata oggetto di rilievo da parte degli Uffici di Controllo che hanno evidenziato la necessità di disporre le partenze ed i rientri dalla/nella sede di servizio in orari strettamente ravvicinati a quelli di inizio e termine della missione al fine di evitare
responsabilità originate da: “… eventi occorsi durante il viaggio ed il soggiorno fuori sede.”.
Pertanto, non si ritiene ammissibile al rimborso l’onere derivanti da titoli di viaggio, utilizzati in periodi non immediatamente antecedenti/successivi all’inizio/termine della trasferta.
Tanto premesso, attese le responsabilità connesse agli adempimenti di competenza degli Uffici preposti alla liquidazione ed al pagamento, si chiarisce che singole fattispecie, documentate in maniera adeguata, possono essere ammesse al rimborso, previa attenta valutazione delle deroghe che potrebbero determinarsi rispetto alla norma.

In buona sostanza, sebbene l’art. 1 della Legge 836/1973 sul Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali preveda espressamente la possibilità che la missione venga interrotta per periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, secondo il Servizio TEP ciò può avvenire solo per “singole fattispecie, documentate in maniera adeguata” … e secondo l’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Napoli il congedo ordinario fruito dal collega in argomento non rientrerebbe in tali fattispecie.
Ma è proprio così? È possibile che si venga autorizzati ad interrompere la missione per godere di 3 giorni
di congedo e poi ci si veda derubati di 168,95 euro??

Il citato Ispettore Capo è stato autorizzato a fruire del congedo ordinario dal Dirigente del proprio Reparto e dopo che questi, per il tramite di altro funzionario del medesimo Reparto, aveva contattato la “signora Finamore, funzionario dell’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Napoli, addetta alla trattazione delle pratiche amministrative afferenti il trattamento di missione del personale, la quale riferiva che le spese di rientro in sede di un dipendente sono comunque a carico dell’Amministrazione, anche se al termine della missione questi fruiva di qualche giorno presso la sede ove era stato inviato in missione, purchè naturalmente autorizzato dal Dirigente dell’ufficio”.

È tutto in atti!
Ciò nonostante, e sebbene della questione sia stato interessato da questa O.S., per le vie brevi, anche un
funzionario del Servizio TEP, che in buona sostanza ha condiviso le ragioni dell’Ispettore Capo in argomento,
con il cedolino stipendiale del mese di aprile u.s. quel nostro collega si è visto decurtare la somma di 186,50 euro
…. il costo del viaggio di ritorno da Palermo a Napoli che aveva ricevuto come anticipo della missione.
Tutto ciò premesso, si chiede un intervento immediato e risolutorio da parte di codesto Ufficio.

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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