Patente sospesa a tempo indeterminato. Guidare con la patente sospesa non è reato – Sentenza 01 dic 2011

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Patente sospesa a tempo indeterminato – Guidare con la patentesospesa non è reato – Corte di Cassazione Sez. Quarta Pen. – Sent. del 01.12.2011, n. 44647

 

 

Ritenuto in fatto

1.Il tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto C. C. S. responsabile del reato di cui all’articolo 116, comma 13, del codice della strada perché si poneva alla guida di una autovettura sprovvisto di patente, mai conseguita. Fatto accertato in Busto Arsizio Il 18.9.2009.

2. Nei confronti di questa sentenza ha presentato appello l’imputato che evidenzia come il giudice non abbia tenuto conto che l’imputato circolava non già senza patente per non averla mai conseguita, ma a seguito di una sospensione della stessa a tempo indeterminato, ipotesi che è regolata dall’articolo 218 del codice della strada.

Considerato in diritto

1.Il ricorso merita accoglimento.

1.1 Nel codice della strada sono previste due ipotesi di sospensione della patente disciplinate all’art. 129; nel primo caso la patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento d’interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato. Nel secondo, la sospensione è a tempo indeterminato e si applica qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119; in tal caso la patente è sospesa fintanto che l’interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero del prescritti requisiti psichici e fisici.

1.2 Le conseguenze della guida con patente sospesa sono previste dall’art. 218, co.6, dello stesso codice, che originariamente configurava la violazione quale contravvenzione di natura penale ma che è stato depenalizzato con il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

1.3 Tale disposizione in realtà è dettata con specifico riguardo alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, mentre per il caso della sospensione a tempo indeterminato non è prevista una apposita disciplina. Essa tuttavia deve ritenersi applicabile anche al caso di sospensione della patente a tempo Indeterminato. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di osservare (sez. IVI0.11.1998 n.11598; sez. IV 4.3.1997 n. 2207) è logico ritenere che tale ultima ipotesi sia da regolare quanto meno come il caso, ontologicamente meno grave, di guida con patente sospesa ad tempus. Una diversa soluzione comporterebbe l’omologazione della guida con patente sospesa a tempo indeterminato con la fattispecie di guida senza patente, equiparandosi, così, tale sospensione a una ipotesi di inefficacia dell’autorizzazione amministrativa da considerare, pertanto, tamquam non esset. Poiché, d’altra parte, non sarebbe corretto ritenere che la guida con patente sospesa a tempo indeterminato non possa essere assoggetta a sanzione, non resta che accumunare, in via estensiva, ma pur sempre più favorevole per il contravventore (rispetto alla fattispecie di guida senza patente), le due ipotesi di sospensione nella fattispecie punitiva di cui al comma 6 dell’art. 218.

2. Il fatto contestato all’imputato è dunque punito in via amministrativa e di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annulla senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Deve altresì disporsi la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Varese per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone che copia della presente sentenza venga trasmessa al Prefetto di Varese per quanto di competenza.

Depositata in Cancelleria il 01.12.2011

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Vi hanno sospeso la patente a tempo indeterminato ? Niente panico, potete lo stesso mettevi alla guida del vostro veicolo, ciò che rischiate è, al massimo, una sanzione amministrativa, ma non certo una condanna penale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 44647/2011. L’art. 116, comma 13, del Codice della Strada dispone che chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e’ punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032, la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice, nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino a un anno. Sulla base di tale norma, il Tribunale di Busto Arsizio condannava ilconducente di autoveicolo perché si poneva alla guida di una autovettura sprovvisto di patente.

Avverso tale pronuncia, l’imputato ha promosso ricorso per Cassazione. Il ricorrente deduce che il giudice non ha tenuto conto che l’imputato circolava non già senza patente per non averla mai conseguita, ma a seguito di una sospensione della stessa a tempo indeterminato. La Corte osserva che nel codice della strada sono previste due ipotesi di sospensione della patente disciplinate all’art. 129. Sospensione a tempo determinato, la patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento d’interdizione alla guida adottato, quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di norme di comportamento. Sospensione a tempo indeterminato che si applica qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici previsti per la guida. In tal caso la patente è sospesa fino a che l’interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei requisiti psichici e fisici. Le conseguenze della guida con patente sospesa sono previste dall’art. 218, co.6, dello stesso codice, che originariamente configurava la violazione quale contravvenzione di natura penale ma che è stato depenalizzato con il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Ma, va detto che la norma in questione riguarda la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, mentre per il caso della sospensione a tempo indeterminato non è prevista una apposita disciplina. In assenza di disciplina la norma deve ritenersi applicabile anche al caso di sospensione della patente a tempo indeterminato. E’ logico ritenere che tale ultima ipotesi sia da regolare al pari del il caso, ontologicamente di minor gravità, di guida con patente sospesa ad tempus. Una diversa soluzione comporterebbe l’omologazione della guida con patente sospesa a tempo indeterminato con la fattispecie di guida senza patente, equiparandosi, così, tale sospensione a una ipotesi di inefficacia dell’autorizzazione amministrativa da considerare, pertanto, tamquam non esset. Poiché, d’altra parte, non sarebbe corretto ritenere che la guida con patente sospesa a tempo indeterminato non possa essere assoggetta a sanzione, non resta che accumunare, in via estensiva, ma pur sempre favorevole per il contravventore, rispetto alla fattispecie di guida senza patente, le due ipotesi di sospensione nella fattispecie punitiva di cui al comma 6 dell’art. 218. Il fatto contestato all’imputato è pertanto punito in via amministrativa e di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annulla senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge quale reato.

Anna Teresa Paciotti

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