Mansioni e funzioni del personale tecnico. Osservazioni

3503

Roma, 26 ottobre 2020

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro dell’interno recante “Determinazione delle mansioni del personale dei ruoli tecnici degli agenti e degli assistenti tecnici e dei sovrintendenti tecnici e delle funzioni del personale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337”. Richiesta esame congiunto e osservazioni.

In merito alla nota 555/RS/157 dell’15 ottobre u.s., con la quale codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali ha trasmesso alle organizzazioni sindacali più rappresentative, ai sensi dell’art. 27, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia dello schema del decreto del Ministro dell’interno, di cui all’oggetto, la Federazione COISP presenta le seguenti osservazioni:
1) Di seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, i ruoli degli agenti ed assistenti tecnici e dei sovrintendenti tecnici sono stati inseriti nell’unico settore di “supporto logistico” e lo schema di decreto de quo ha previsto semplicemente che gli agenti ed assistenti svolgano mansioni esecutive e i sovrintendenti mansioni anche qualificate e complesse, attinenti al supporto logistico.
A parere della Federazione COISP sarebbe opportuno salvaguardare le esperienze professionali acquisite negli anni, non dimenticando che il personale tecnico, attualmente in servizio, ha svolto funzioni specializzate di uno specifico profilo professionale per oltre 20 anni. Non sarebbe auspicabile vedere, infatti, un tecnico specializzato in “telecomunicazioni” assegnato all’ufficio “motorizzazione”, di cui non ha alcuna
competenza.
2) Relativamente ai servizi cui deve prendere parte il personale appartenente al ruolo tecnico, si ritiene necessario precisare in modo maggiormente dettagliato e preciso che l’impiego deve avvenire esclusivamente in servizi di natura tecnica, anche con riferimento alla conduzione di automezzi in servizio di polizia, in colori d’istituto o in colori di serie.
3) Per il ruolo degli ispettori tecnici, spesso si utilizza la denominazione “ruolo” e non “carriera a sviluppo direttivo”, indicando le attività come “mansioni” e non come “funzioni”.
4) Si evidenzia, infine, che nella bozza di decreto non viene affrontata la questione attinente ai profili degli attuali funzionari tecnici, appartenenti al soppresso ruolo ad esaurimento, poiché questi non sono disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (che prevede il ruolo degli ingegneri, dei fisici, dei chimici, dei biologi e degli psicologi), ma l’articolo 1, comma 3, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 prevede un’articolazione nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario, sicurezza cibernetica e supporto logistico-amministrativo.

In considerazione della complessità delle questioni che riguardano il Ruolo Tecnico-Scientifico è imprescindibile l’avvio di un confronto sulle materie e problematiche accennate.

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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