Indennità di prima sistemazione: il Dipartimento risponde al COISP, ma resta confermato un impianto che penalizza il personale
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha riscontrato la nota con cui il COISP, già nel dicembre 2023, aveva chiesto l’emanazione di una circolare urgente sull’indennità di prima sistemazione per il personale trasferito d’autorità ad altra sede di servizio.
Nella risposta, l’Amministrazione richiama l’orientamento della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, secondo cui l’indennità spetta, in linea generale, al dipendente trasferito d’autorità tra due sedi di servizio, con riduzioni della misura in funzione della composizione del nucleo familiare e della presenza di un alloggio gratuito nella nuova sede.
La nota precisa inoltre che il legislatore ha voluto riservare il beneficio solo ai casi in cui il trasferimento comporti effettivi disagi economici, come le maggiori spese derivanti dall’allaccio delle utenze, ed escludere dalla platea dei beneficiari i dipendenti che, per raggiungere la nuova sede, ricorrono al pendolarismo tra sedi limitrofe.
L’Amministrazione evidenzia poi le criticità applicative dell’istituto nei casi in cui il personale della Polizia di Stato venga avviato a corsi di formazione o a procedure concorsuali che comportino, al termine, l’assegnazione a una nuova sede.
Per gli allievi Vice Sovrintendenti, la circolare chiarisce che, al termine del corso, se destinati a una sede diversa da quella di provenienza, essi vengono trasferiti d’autorità dall’Amministrazione e hanno quindi diritto sia all’indennità di prima sistemazione prevista dall’art. 25 della legge n. 836/1973 e successive modificazioni, sia alle indennità o ai rimborsi previsti dalla legge n. 86/2001.
Diversa è la valutazione per il personale vincitore dei concorsi interni per allievo Vice Ispettore, allievo Vice Commissario e per le corrispondenti qualifiche del ruolo tecnico-scientifico e professionale. In questi casi, infatti, il raggiungimento della nuova sede al termine del corso è qualificato come prima assegnazione e non come trasferimento d’autorità; di conseguenza, l’indennità di prima sistemazione spetta solo se la sede assegnata è diversa da quella in cui il dipendente prestava servizio prima della frequenza del corso, poiché lo status giuridico non deriva da un provvedimento di trasferimento ma da una nuova assegnazione.
La nota aggiunge che, per tali interessati, compete anche l’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 8 del d.P.R. n. 254/1999, considerata un emolumento migliorativo dell’indennità di prima sistemazione, purché non sia fornito gratuitamente un alloggio di servizio dall’Amministrazione.
Infine, il Dipartimento conferma la piena validità della circolare dell’allora Direzione Centrale del Personale del 15 marzo 1990, ritenuta ancora coerente con l’orientamento espresso.
La nota originale del COISP
Indennità di prima sistemazione, è necessaria con urgenza una circolare






