Roma, 04 dicembre 2023
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO
OGGETTO: Il Reparto Prevenzione Crimine Veneto ed un A.N.Q. sconosciuto, seppur in vigore da quasi 15 anni.
Lo scorso 22 novembre il Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine per il Veneto si è incontrato con le Segreterie Provinciali delle OO.SS. maggiormente rappresentative per discutere su un orario di lavoro da applicare ex art. 7, comma 6, dell’ANQ, vale a dire i cc.dd. “orari in deroga”.
Nel corso di tale riunione è emersa una singolare interpretazione dell’ANQ da parte di alcuni sindacati che ha trovato sostegno nella parte pubblica.
In buona sostanza si è preteso che un Sindacato per poter fare proposte in seno a detta riunione ex art. 7 comma 6 e vedersele registrate, doveva rappresentare almeno il 30% degli iscritti nella provincia come previsto dall’art. 6, comma 1, dell’ANQ (si riporta testualmente quanto inserito a verbale: “La Dirigente richiama quanto previsto dall’art. 6, comma 1 A.N.Q.”). Ora, non ci preoccupa certamente la sconoscenza delle norme da parte di qualche sindacato (sono problemi suoi e dei loro iscritti) ma che tale ignoranza sia mostrata anche da chi rappresenta l’Amministrazione non è tollerabile, visto anche che si tratta di una normativa che risale a quasi 15 anni addietro e che non ha mai evidenziato difficoltà interpretative con riguardo agli articoli prima menzionati.
L’articolo 6 dell’ANQ riguarda la “Modifica degli accordi decentrati” ed il comma 1 statuisce che: “Su richiesta del titolare dell’Ufficio ovvero di una o più Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo decentrato, che rappresentato il 30% degli iscritti della Provincia, e con le stesse procedure e modalità con cui si è definito l’Accordo, sono avviate specifiche trattative per la definizione di modifiche o integrazioni all’accordo decentrato precedentemente sottoscritto”. Ci si riferisce, com’è evidente anche a chi ha letto l’ANQ una sola volta, di modifiche alla “Contrattazione decentrata” statuita dall’art. 3 ANQ nel cui ambito non rientrano affatto gli orari di lavoro e di servizio che sono indicati al Titolo III (art. 7 e segg.), come anche le procedure per la loro definizione.
Codesto Ufficio è pregato di ricordarlo con ogni possibile urgenza alla dirigenza del Reparto Prevenzione Crimine Veneto.
In attesa di riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
La Segreteria Nazionale del COISP