Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica di Ancona, il dirigente viola l’ANQ e gli accordi decentrati e nega al Sindacato di accedere agli atti inerenti l’applicazione di una norma contrattuale

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Roma, 20 maggio 2021

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica di Ancona – Il dirigente viola l’ANQ e gli accordi decentrati e nega al Sindacato di accedere agli atti inerenti l’applicazione di una
norma contrattuale.

L’art. 8 della contrattazione decentrata in essere presso il Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica di Ancona e sottoscritta il 18.5.2010 (Allegato n. 1) statuisce l’obbligo per l’Amministrazione, già previsto dall’art. 12 del vigente ANQ, di garantire l’esenzione dai servizi esterni serali e notturni in favore del personale con un’anzianità di servizio di almeno 30 anni o che ha compiuto 50 anni di età … e prevede una aliquota massima di esenzioni con riguardo al numero complessivo di personale dell’Ufficio oltre a rammentare quanto stabilito dal comma 4 del menzionato art. 12, ovvero che “eventuali revoche delle istanze avranno efficacia con cadenza trimestrale”.

Un successivo accordo, sottoscritto il 15.9.2011 e relativa a soli alcuni aspetti (Allegato n. 2), statuisce al punto 4 che «Il personale con qualifica di Sostituto Commissario è esentato dalle turnazioni notturne e festive. Il personale con qualifica di Ispettore Superiore è, di norma, esentato da tali turnazioni. Il personale impiegato presso la Sezione Segreteria Affari Generali – Ufficio Servizio è, di norma, esentato dalle turnazioni festive nella fascia oraria 8.00-20.00».

Ulteriore accordo, sottoscritto in data 25.1.2011 (Allegato n. 3) e riguardante «una nuova articolazione dell’orario di servizio da applicare presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Ancona», prevede al punto 4. che «I servizi di ordine pubblico ed altri servizi da operarsi nei giorni feriali verranno assegnati in base al personale presente nella fascia oraria interessata demandandoli, in primis, alla Sezione Sopralluoghi ed in carenza di personale appartenente a questa, a personale di altre sezioni ricorrendo il meno possibile all’istituto del cambio turno», al punto 6. che dai predetti servizi è esentato il «personale in forza alla Segreteria – Affari Generali ed Ufficio Servizi» ed al punto 7. è altresì nuovamente precisato che «Il personale in forza all’Ufficio con la qualifica di Ispettore Superiore e Sostituto Commissario è esentato dalle turnazioni notturne e dai servizi festivi».

In ultimo, per ciò che qui interessa, con la «contrattazione decentrata riguardante alcune modifiche allo straordinario programmato, turni serali e riposo compensativo …», sottoscritta il 13.3.2013 (Allegato n.4), oltre a ribadire ancora una volta, al punto 2., «l’esenzione dai turni notturni e festivi per i Sostituti Commissari e gli Ispettori Superiori» veniva statuito, nel medesimo punto, che «Il personale videofotosegnalatore degli altri ruoli, aderirà al turno notturno o di reperibilità in via alternativa … tranne i casi di necessità di servizio».

Tanto le norme statuite dal vigente A.N.Q. che quelle previste negli accordi decentrati, costituiscono il risultato di una volontà dell’Amministrazione e delle organizzazioni sindacali, entrambe obbligate sia a tutelare i bisogni del personale che le esigenze di servizio. Va da sé che, ad accordi sottoscritti, è assolutamente incomprensibile che un’Amministrazione possa violare le regole che essa stessa si è data e per le quali si è anche impegnata ad acquisire il consenso del Sindacato.
Eppure è ciò che accade presso il Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica di Ancona.
Entrando nel dettaglio …

 MANCATO RISPETTO DELL’ART. 12 ANQ (IMPIEGO DI PERSONALE CON PARTICOLARI REQUISITI) E ILLEGITTIMO DINIEGO AVVERSO L’ISTANZA DI ACCESSO ATTI FORMULATA DAL COISP.
– Lo scorso 10 settembre la nostra Segreteria Provinciale di Ancona, in relazione al citato art. 12, avendo già rilevato la violazione del comma 4 di tale articolo, chiedeva al dirigente del GIPS «di conoscere il numero delle richieste presentate per il 4° trimestre 2020, il numero di quelle concesse ed eventualmente di quelle non accordate nonché l’elenco nominativo del personale che potrà beneficiare della esenzione per il trimestre suddetto» (Allegato n. 5).

– Il successivo 3 ottobre il funzionario rispondeva al COISP che «i dati relativi alle esenzioni ex art. 12 ANQ sono contemplati tra le voci previste per la Verifica con le OO.SS.» e che «Pertanto, questo Ufficio si attiene a quanto previsto dall’art. 5, comma 3, ANQ, che recita: “i titolari degli Uffici di cui al comma 1, entro 10 giorni prima dell’incontro, inviano alle Organizzazioni Sindacali un prospetto riepilogativo dei dati rilevanti ai fini della Verifica e mettono a disposizione la documentazione relativa garantendone il diritto di accesso fino al compimento della Verifica stessa e, successivamente, ai sensi della L. 241/90”» (Allegato n. 6).

– In data 17 ottobre la nostra Segreteria Provinciale di Ancona presentava una formale richiesta di accesso atti ai sensi della L. 241/90 (Allegato n. 7), con la quale, dopo aver richiamato i contenuti dell’art. 12 ANQ e dell’art. 8 della prima richiamata contrattazione decentrata del 18.5.2010, chiedeva al dirigente del GIPS di consegnare i seguenti documenti concernenti tutto l’anno 2020 (ciascuno dei quattro trimestri di applicazione dell’esenzione in argomento):
1. richieste di esonero dai turni serali e notturni, ex art. 12 del vigente A.N.Q., formulate dal personale;
2. graduatorie degli aventi diritto all’esonero di cui al precedente punto;
3. eventuali istanze di revoca dell’esonero di cui al punto 1.
Nel contempo il COISP segnalava al dirigente del GIPS l’obbligo di ossequiare in maniera puntuale i menzionati artt. 12 ANQ e 8 della contrattazione decentrata, … e che il COISP aveva pieno diritto all’acquisizione della documentazione richiesta, citando a tal riguardo la nota ministeriale recante prot. 003409/2017 del 27.7.2017 ed il Consiglio di Stato (… da ultimo la sentenza Sez. III n. 2559/2012).

– Il 16 novembre (trascorsi 29 giorni dall’istanza di accesso atti della nostra Segreteria Provinciale), il dirigente del GIPS di Ancona rispondeva alla predetta istanza (Allegato n. 8).
Lamentando «la non comprensibile richiesta abnorme di atti riguardanti ben 3 trimestri» per poi proseguire affermando che la richiesta del COISP «esporrebbe questo Ufficio ad un irragionevole aggravio di lavoro ma, soprattutto, ad un ingiustificato controllo sull’operato di questa P.A. (non consentito dalle norme e già a Lei rilevato in contesti similari dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Ministero dell’Interno), essendo, inoltre, l’accesso a tali dati, non previsto nell’accordo decentrato sottoscritto con le OO.SS. … Tutto ciò senza considerare che la totalità degli atti richiesti, coinvolgerebbe tutto il personale interessato esponendolo a un accesso ai loro dati non motivato e che, in mancanza di uno specifico interesse fa ricadere la sua richiesta nella fattispecie sopra descritta. Inoltre, con l’aggravio del dover coinvolgere immotivatamente tale personale in qualità di controinteressati». Quindi continuava ancora rappresentando che «nella documentazione richiesta vi sono autocertificazioni di dichiarazioni riguardanti il riconoscimento o meno di malattie che hanno portato a causa di servizio … dati strettamente personali e sensibili … sottratti all’ostensione» e concludeva la sua missiva dichiarandosi «comunque disponibile per eventuali richieste di accesso riguardanti un singolo evento, e che siano mirate, definite nel tempo e giustificate e che non lo espongano ad un aggravio e ad un controllo generico del suo operato», precisando che «i dati relativi alla concessione e revoche dell’art. 12 sono sempre stati ostesi alle OO.SS. in occasione delle verifiche semestrali», che in tale sede sarà possibile «visionare gli atti ammessi alla ostensione nel rispetto e tutela della privacy dei dipendenti ed in correlazione alle prerogative della P.A. » …… ed infine anticipando, con gli elementi di seguito riportati, i dati che a gennaio avrebbe reso noti in occasione della Verifica concernente il periodo luglio-dicembre 2020:

 IMPIEGO DEL PERSONALE IN VIOLAZIONE DEGLI ACCORDI DECENTRATI
– Con missiva dello scorso 15 novembre (Allegato n. 9), la nostra Segreteria Provinciale di Ancona chiedeva al dirigente del Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica di fornire chiarimenti in ordine all’impiego, in data 31.10.2020, in un servizio di O.P., di un dipendente di un Ufficio diverso dalla Sezione Sopralluoghi e O.P., pur essendoci ben 4 colleghi della predetta Sezione che avrebbero potuto assolvere alle varie esigenze ed ai quali i servizi di O.P. erano demandati in maniera può dirsi esclusiva dai cennati accordi (punto 4 degli accordi decentrati sottoscritti in data 15.9.2011 e prima richiamati).
Chiedeva altresì di chiarire quali fossero state le “sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio” che avevano legittimato il cambio turno (e contestuale conteggio della relativa indennità) nei riguardi del predetto dipendente.
Contestualmente veniva chiesto al predetto funzionario di fornire chiarimenti in ordine all’impiego di Ispettori Superiori e Sostituti Commissari in turni notturni e festivi in violazione del punto 4. degli accordi decentrati sottoscritti in data 25.1.2011, poi nuovamente puntualizzati dal punto 2. degli accordi del 13.3.2013, nonché riguardo l’impiego di personale videofotosegnalatore sia in turno notturno che di reperibilità in violazione del punto 2. degli accordi del 13.3.2013.
Al funzionario responsabile del GIPS veniva infine chiesto di spiegare le motivazioni che l’avevano portato ad impiegare il personale videofotosegnalatore in turni notturni dopo il giorno di riposo settimanale domenicale o infrasettimanale … in aperta violazione del vigente ANQ.
In ultimo, ipotizzando una possibile sconoscenza da parte del Sindacato riguardo successivi accordi che avessero potuto rendere lecito ciò che in quel momento appariva come una chiara violazione delle contrattazioni decentrate e dell’ANQ, la nostra Segreteria di Ancona chiedeva formalmente, ai sensi della L. 241/90, di acquisire detti eventuali “nuovi” accordi.
– Il 14 dicembre (trascorsi 29 giorni dalla richiesta di chiarimenti e dall’istanza di accesso atti della nostra Segreteria Provinciale), il dirigente del GIPS di Ancona rispondeva (Allegato n. 10) dando ancora dimostrazione di una anomala interpretazione delle norme.

– Il 5 gennaio c.a. il COISP di Ancona replicava alla risposta del predetto funzionario (Allegato n. 11), provando la legittimità della propria rivendicazione e le incongruenze dell’Amministrazione, censurando le mancate risposte del predetto dirigente riguardo alcune violazioni nell’evidente tentativo di nasconderle, contestando l’illegittima pretesa di comandare il personale in turni notturni dopo il giorno di riposo con la incredibile scusante che non sarebbe vietato dalla contrattazione decentrata … quando a vietarlo tassativamente è l’ANQ.

– Il successivo 26 gennaio il dirigente del GIPS di Ancona rispondeva all’ulteriore missiva del COISP, affermando che la sua precedente risposta era esaustiva e che «in data 27 p.v. in occasione dei previsti incontri di verifica e confronto, potranno essere ripresi o esposti eventuali ulteriori argomenti» (Allegato n. 12)
Ebbene, la corposa documentazione qui allegata testimonia quanto prima affermato, ovvero che vi è da parte del Dirigente del Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica di Ancona la “convinzione” di poter derogare su quanto statuito dall’ANQ o contrattato con le OO.SS. a livello territoriale, ma soprattutto la convinzione che il Sindacato non ha diritto a verificare il rispetto di citati accordi la cui applicazione, per il predetto funzionario, sarebbe una sua discrezione incensurabile. Ad ogni modo l’attività del predetto funzionario necessita di essere ricondotta al rispetto delle prerogative che le leggi dello Stato attribuiscono a chi rappresenta il personale, oltre che al rispetto degli accordi che la stessa Amministrazione ha voluto e sottoscritto.

 QUANTO ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 12 ANQ (IMPIEGO DI PERSONALE CON PARTICOLARI REQUISITI), ALLA RICHIESTA DI ACCESSO ATTI FORMULATA DAL COISP E AL DINIEGO OPPOSTO DAL DIRIGENTE DEL GABINETTO
INTERREGIONALE DI POLIZIA SCIENTIFICA DI ANCONA.
Il COISP di Ancona aveva chiesto di acquisire le istanze di esonero dai turni serali e notturni, le graduatorie e le eventuali istanze di revoca relativamente a tutto l’anno 2020. Il dirigente del GIPS ha risposto di ritenere «abnorme» la documentazione chiesta dal COISP, che corrispondere la richiesta del Sindacato avrebbe causato un «irragionevole aggravio di lavoro», che l’istanza del COISP costituiva un «ingiustificato controllo sull’operato di questa P.A. non consentito dalle norme» … e puntualizzava tale ultima affermazione citando quanto al COISP sarebbe stato «rilevato in contesti similari dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Ministero dell’Interno». Ha poi aggiunto che nel caso di specie vi sarebbero come «controinteressati» il personale che ha formulato le istanze di esonero
in argomento, vi sarebbe la presenza di «dati strettamente personali e sensibili … sottratti all’ostensione» e concludeva manifestando bontà nel concedere di conoscere in anticipo, rispetto alla “verifica” ex art. 5 ANQ che si sarebbe svolta successivamente, il mero dato numerico dei colleghi che avevano formulato istanza nel semestre giugno-dicembre 2020, il numero di domande accolte e quelle non accettate.

Quanto all’«abnorme» documentazione che avrebbe chiesto la nostra Segreteria Provinciale, si tratta, in realtà, come peraltro testimoniato, anche negli atti delle verifiche semestrali (Allegati nn. 13 e 14), dallo stesso dirigente del GIPS, di appena 7 istanze di fruizione dell’esonero previsto dal ridetto art. 12 relativamente al 3° trimestre 2020, di 10 istanze per il 4° trimestre e di complessive 11 istanze relative al semestre gennaio-giugno 2020, nonché di 4 graduatorie (una per trimestre) e un totale di 6 revoche … tutt’altro, quindi, che un’abnormità di documenti … e tutta documentazione di cui già l’Amministrazione era in possesso per cui non doveva elaborare alcunché, non sussistendo così quindi nemmeno quell’«irragionevole aggravio di lavoro» di cui il dirigente in questione si è lamentato.

Quanto all’«ingiustificato controllo sull’operato di questa P.A. non consentito dalle norme» ed alla presenza di «controinteressati» e di «dati strettamente personali e sensibili … sottratti all’ostensione», codesto stesso Ufficio, al quale è ben noto il diritto del Sindacato di controllare l’operato dell’Amministrazione relativamente alle norme frutto di accordi tra le parti, qual è per l’appunto l’art. 12 del vigente ANQ, può ben rendersi conto dell’assoluta vacuità di citate affermazioni del dirigente del GIPS di Ancona e della loro insussistenza proprio in punto di diritto.

Quanto ai rilievi che sarebbero stati fatti al COISP di Ancona «in contesti similari dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Ministero dell’Interno» (Allegati nn. 15 e 16), il dirigente del GIPS sa benissimo che non si tratta affatto di «contesti similari» ma nel caso trattato dai predetti organismi si parlava di accesso a documentazione relativa allo straordinario emergente che non essendo frutto di accordo tra Sindacato e Amministrazione è cosa assai diversa dell’art. 12 dell’ANQ, nonché dell’acquisizione di altra documentazione, anche questa non relativa ad intese con le OO.SS., che il funzionario di cui sopra, su carta intestata dell’Ufficio, aveva firmato e affisso all’albo salvo poi affermare che si trattava di atti non «materialmente formati e protocollati».

 QUANTO ALL’IMPIEGO DEL PERSONALE IN VIOLAZIONE DEGLI ACCORDI DECENTRATI
Fermo restando la palese violazione dell’art. 8, comma 1, dell’ANQ circa l’impossibilità per l’Amministrazione di comandare il personale nel turno notturno dopo il riposo settimanale … violazione che il dirigente del GIPS incredibilmente ha respinto affermando che gli accordi decentrati non prevedono tale divieto, ciò che emerge presso l’Ufficio in argomento, è la presenza di accordi decentrati sull’impiego del personale che il funzionario in argomento ritiene di poter tranquillamente violare quando invece potrebbe legittimamente ottenerne una modifica.
In considerazione di quanto stigmatizzato, il COISP chiede un urgente intervento affinche la gestione del personale e delle relazioni sindacali presso il GIPS di Ancona siano ricondotte nell’alveo dell’ANQ e delle intese raggiunte a livello locale nonché, in ossequio all’istanza della nostra Segreteria di Ancona, l’obbligo di consegnare i documenti richiesti relativamente all’art. 12 dell’ANQ.

In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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