Disegno di legge n. 1053 recante “Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”

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Roma, 22 maggio 2024

AL SIGNOR MINISTRO DELL’INTERNO
Prefetto Matteo Piantedosi

AL SIGNOR SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL’INTERNO
On. Nicola Molteni

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Vittorio Pisani

OGGETTO: Disegno di legge n. 1053 recante “Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Preg.mo Signor Ministro, Signor Sottosegretario e Signor Capo della Polizia, in riferimento al disegno di legge di cui all’oggetto, questa Federazione COISP MOSAP, lo scorso 30 aprile, inviò proprie osservazioni alla 1a e 3a Commissione permanenti del Senato della Repubblica, alle quali è stato assegnato il provvedimento per un esame in sede referente.

La nostra analisi, in particolare, ci aveva portato a sollevare obiezioni sull’articolo 1 del ddl, rubricato “Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato”, nella parte in cui evidenziava l’intenzione di elevare a quattro anni (dagli attuali due), ovvero due anni (dall’attuale uno) se si tratti di sede disagiata, il periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione relativamente a: agenti in prova; vice ispettori in prova e commissari capo.

Evidenziavamo che citata volontà poteva anche trovare condivisione ma che era senz’altro opportuno che la modifica normativa, fortemente peggiorativa per il personale in questione, abbia valore a partire dai concorsi emanati successivamente all’approvazione del ddl in discussione e la sua entrata in vigore, così da garantirne la piena conoscenza già al momento di decidere di partecipare ad un concorso per i ruoli della Polizia di Stato.

Riportavamo ovviamente giuste motivazioni a sostegno di tale nostra richiesta.

Ciò premesso, nella giornata di ieri abbiamo ricevuto dal Dipartimento della P.S. il contenuto di alcuni emendamenti al ridetto disegno di legge n. 1053, predisposti dall’Amministrazione e che il Governo dovrebbe far propri, con i quali si intenderebbero fare significative modifiche al predetto provvedimento.

Ora, se da una parte questa Federazione COISP MOSAP apprezza l’emendamento all’art. 1 volto a dare applicazione, “ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento”, alla predetta pretesa di elevare a quattro anni e due anni in sede disagiata il periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione degli agenti in prova, ispettori in prova e commissari capo, con ciò recependo pienamente le nostre motivate richieste, d’altra parte prendiamo atto, nel medesimo emendamento, di una previsione, “per le contingenti esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connesse al Giubileo del 2025” e “dall’entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2025”, volta a derogare il citato requisito minimo di permanenza in sede (“anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede”) relativamente al “personale di ogni ruolo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”.

Ebbene, se la citata deroga “per le contingenti esigenze … connesse al Giubileo del 2025” è certamente comprensibile e condivisibile, lo è meno la pretesa, probabilmente da riportare ad una disattenzione, di far riferimento al solo “personale di ogni ruolo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia” quando non è da escludere che le citate “contingenti esigenze” evidenzieranno anche il bisogno di personale dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica e di personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

È quindi senza dubbio opportuno che nell’emendamento in argomento non ci si limiti al solo “personale di ogni ruolo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia” ma si faccia invece riferimento al personale delle carriere e dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, al personale dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica e al personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

Altro emendamento, poi, pare volto ad inserire un art. 1-bis all’art. 1 del ddl 1053, con il quale si vorrebbe statuire la possibilità, “al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026” (art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 198/2022, convertito in legge 14/2023) di ridurre la durata dei corsi per vice ispettore e vice ispettore tecnico, commissario, vice commissario e commissario tecnico della Polizia di Stato.

Ora, se anche tale emendamento è condivisibile, a condizione che il minore periodo di formazione assicuri ugualmente e in maniera adeguata le finalità dei citati corsi, ciò che è assolutamente censurabile è la pretesa di incrementare “di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata, la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico”.

Se l’Amministrazione ritiene, per proprie esigenze, di poter strutturare gli obblighi di formazione in un lasso di tempo inferiore a quello previsto, è impensabile che il periodo di riduzione venga considerato per incrementare i tempi di permanenza nella qualifica iniziale per ottenere la promozione alla qualifica superiore … oltre al fatto che siffatta pretesa andrebbe ad incidere su quei principi di equiordinazione sostanziale con le altre Forze di polizia e Forze Armate, principio che nella relazione tecnica all’emendamento
l’Amministrazione ha ben citato per salvaguardare altre qualifiche.

E ancora ….
Ulteriore emendamento pare recepire la sentenza n. 98/2023 della Corte Costituzionale le cui motivazioni – è indicato nella relazione illustrativa – seppur fanno riferimento all’ambito militare paiono “rivestire carattere generale e ben possono attagliarsi anche all’ordinamento della Polizia di Stato”.

Si tratta, in buona sostanza, in tal senso è l’emendamento, di garantire che “Al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 52-bis.” del d.lgs. 334/2000, ovvero la possibilità per i medici e medici veterinari di Polizia di espletare attività libero-professionale.

Ebbene, è ovvio che tale emendamento è condiviso da questa Federazione COISP MOSAP, che peraltro sul punto è intervenuta nel tempo innumerevoli volte, ma è certamente necessario che la norma emendativa non si limiti a fare riferimento solo al “personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici” ma ricomprenda il personale tutto che svolge professioni sanitarie nell’ambito della Polizia di Stato.

Si arriva quindi ad altro emendamento che finalmente recepisce anni di vertenze e progettualità di questa Federazione COISP MOSAP, ovvero, il “potenziamento dell’operatività della Polizia di Stato in materia di vigilanza dei litorali”, con la previsione che “la Polizia di Stato può avvalersi, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza dei litorali, di natanti impiegati in affiancamento alle moto d’acqua o in loro sostituzione”.

Al riguardo, come detto, il plauso da parte di questa organizzazione sindacale.

Discorso diverso, invece, deve farsi relativamente ai due emendamenti “in tema di modulazione delle dotazioni organiche della Polizia di Stato” e “in materia di funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche della Amministrazione della pubblica sicurezza”.

Il primo, “in tema di modulazione delle dotazioni organiche della Polizia di Stato”, evidenzia, per noi è chiarissimo, una inaccettabile volontà di bloccare i ruoli intermedi della Polizia e negare ai Poliziotti le possibilità di crescita professionale ed economica il dovuto sbocco professionale in favore delle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato. Non si tratta affatto, come indicato nella relazione illustrativa, di “armonizzare e semplificare le disposizioni attualmente vigenti in tema di modulabilità delle dotazioni organiche della Polizia di Stato” per cui eventuali esigenze in tal senso dovrebbero essere fatte in seno alla discussione di un nuovo riordino delle carriere che, una su tutte, porti a rivedere l’assurda attuale pretesa che prevede per un vice ispettore della Polizia di Stato oltre 30 anni per riuscire a raggiungere l’apice del ruolo.

Il secondo, “in materia di funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche della Amministrazione della pubblica sicurezza”, rappresenta un demansionamento dei vice questori aggiunti e dei vice questori. Infatti, la figura del dirigente ha come sua peculiarità quella di esser preposta ad unità organizzative o ad esercitare funzioni previamente individuate dall’Amministrazione quali uffici di livello dirigenziale. Se venisse a mancare tale premessa, ovvero l’individuazione di un ufficio che l’Amministrazione ritiene che per precise caratteristiche debba essere diretto da un dirigente, verrebbe meno la stessa figura dirigenziale. Il dirigente potrebbe essere in questo modo assegnato per ben 5 anni ad unità organizzative e ad esercitare funzioni che non sono propri del suo status con evidente svilimento dalla natura dirigenziale della qualifica ricoperta.

Questa Federazione COISP MOSAP esprime un deciso parere contrario ai suddetti emendamenti.

In ultimo, osserviamo l’emendamento volto a sostituire l’art. 7 del ddl 1053 con il quale si sarebbe dovuto dare corso alla trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di cui all’articolo 1 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, in una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro.

L’emendamento è volto a mantenere il Fondo di assistenza e dare la possibilità allo stesso di “costituire una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro”. In breve si avrebbero entrambi i due soggetti.

Ebbene, al riguardo questa Federazione COISP MOSAP non ritiene di esprimersi negativamente ma è senz’altro necessario che si preveda che gli organi della “fondazione” (“il presidente, il consiglio di amministrazione) siano tutti quanti appartenenti alla Polizia di Stato in servizio e che nel “consiglio di amministrazione” siano previsti i componenti delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato rappresentative.
Si auspica piena condivisione da parte delle Preg.me SS.VV..

Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale della Federazione COISP MOSAP
Domenico Pianese

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