Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 . Sono necessari urgenti chiarimenti.

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Roma, 18 marzo 2020

AL SIGNOR MINISTRO DELL’INTERNO
Prefetto Luciana Lamorgese
e, per conoscenza:
AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Franco Gabrielli

OGGETTO: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.Sono necessari urgenti chiarimenti.

Preg.mo Signor Ministro,
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nelle parti che riguardano anche il personale della Polizia di Stato, contiene talune norme chiaramente di non facile lettura, relativamente alle quali Le chiediamo di voler porre in essere urgenti circolari esplicative e adoperarsi per l’emanazione di eventuali provvedimenti correttivi.

Si tratta, nello specifico, di quanto segue:
ART. 25 (CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO, NONCHÉ BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING PER I DIPENDENTI DEL SETTORE SANITARIO PUBBLICO E PRIVATO ACCREDITATO, PER EMERGENZA COVID -19).
Il comma 1 di tale articolo statuisce che “A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza
dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado … i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1,2, 4, 5, 6 e 7.
Tali commi dell’articolo 23 prevedono che “per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti … hanno diritto a fruire…per i figli di età non superiore ai 12 anni … di uno specifico congedo … per un totale complessivo di quindici giorni … per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione” e che “in alternativa … è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro”.
Il comma 3 del ridetto art. 25 statuisce che “il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età … è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro” per il “personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Ebbene, ipotizziamo una famiglia monoparentale con la madre Agente di Polizia, che percepisce uno stipendio netto di circa 1.300 euro mensili, e un figlio di 6 anni. Essendo obbligata a richiedere il citato congedo al fine di assistere il figlio di anni 6 (che non può certo lasciare a casa da solo!!) si vedrà operata una decurtazione dallo stipendio di una somma di circa 300 euro (50% della retribuzione nel periodo di 15 giorni, calcolata “secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”). In alternativa lo Stato gli riconoscerebbe un bonus di 1.000 euro “per l’acquisto di servizi di baby-sitting”.
Ora, le domande, che esigono un cortese chiarimento (meglio ancora un urgente provvedimento correttivo), sono queste: in un periodo ove a tutti è chiesta la massima accortezza e di rimanere distanti dalle altre persone, come si può costringere un Poliziotto, che non può permettersi una decurtazione dello stipendio di 300 euro, ad affidare i propri figli minori ad una baby-sitter che potrebbe anche essere positiva al COVID-19 e asintomatica? Spendere 1.000 euro per risparmiarne appena 300 ha una qualche logica? Non sarebbe più logico azzerare le decurtazioni stipendiali e consentire ad una madre o ad un padre di fruire dell’astensione dal lavoro senza dover ricorrere ai servizi di baby-sitting, estremamente difficili da reperire?

ART. 24 (ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104).
Il comma 1 di tale articolo statuisce che “Il numero di giorni di permesso retribuito coperto
da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”.
Ora, una lettura più favorevole porterebbe a pensare che: a regime normale i giorni di permesso sono 3 mensili … con il nuovo decreto saranno 15 mensili. Se ne aggiungono quindi 12 mensili.
Una seconda lettura, invece, condizionata da quel “complessive” porta a ipotizzare che per marzo e aprile sono stati aggiunti 12 giornate totali di permesso. Il che significherebbe che il totale dei permessi sia: 3 (già previsti a marzo) + 3 (già previsti ad aprile) + 12 (a distribuire fra marzo e aprile) = 18 giorni totali di permesso fra marzo e aprile.
Vi è però anche una terza lettura, data dalle dichiarazioni del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo durante la conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri del 16 marzo scorso durante il quale è stato approvato il decreto-legge in argomento: “allarghiamo anche la possibilità di usufruire dei permessi della legge 104 che passeranno per il mese di marzo ed aprile cumulativamente non più di tre giorni ma passeranno a 12 giorni”.
Quindi, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile, i giorni di permesso per l’assistenza a persone in stato di grave disabilità, saranno 15, 9 o 12?

Come Lei stessa può vedere, Preg.mo Signor Ministro, c’è bisogno di spiegare meglio
e di correggere talune assurde e irragionevoli incongruità che non fanno altro che penalizzare il personale, le Donne e gli Uomini della Polizia di Stato, il cui impegno, oggi più che mai, è esclusivamente da encomiare e non avvilire come si sta invece facendo.
Auspichiamo un Suo cortese immediato intervento in tal senso.
Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese
Originale firmato agli atti

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