Criteri di massima da adottare negli scrutini per merito assoluto e merito comparativo relativi agli anni 2025 e 2026, per la promozione alle qualifiche di ispettore, ispettore capo, ispettore superiore e sostituto commissario dei ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato. Osservazioni e richieste di modifiche e integrazioni

270

Roma, 14 novembre 2024

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Criteri di massima da adottare negli scrutini per merito assoluto e merito comparativo relativi agli anni 2025 e 2026, per la promozione alle qualifiche di ispettore, ispettore capo, ispettore superiore e sostituto commissario dei ruoli degli ispettori e degli
ispettori tecnici della Polizia di Stato.
Osservazioni e richieste di modifiche e integrazioni

In riferimento alla nota di codesto Ufficio dello scorso 6 novembre recante prot. 0023469, con la quale è stata trasmessa, giusto art. 27 del d.P.R. 164/2002, lo «schema, pervenuto dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, concernente la determinazione dei criteri di massima da adottare negli scrutini di cui all’oggetto», nell’esprimere un parere di massima favorevole, si rileva tuttavia quanto il provvedimento sia verosimilmente irragionevole in un aspetto, così come lo era quello relativo ai criteri per gli anni 2023 e 2024 e da noi a suo tempo prontamente evidenziato.
In buona sostanza, con riguardo allo scrutinio per merito comparativo per la promozione ad superiore e sostituto commissario, nonché omologhe qualifiche del ruolo tecnico, è puntualizzato, alla voce “Categoria V” sulla “Qualità delle funzioni, ….”, che:

«Il coefficiente complessivo minimo per idoneità alla promozione, conformemente all’articolo 62 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, “non può essere fissato in misura inferiore alla metà del coefficiente complessivo massimo” e quindi, il Consesso, delibera di fissarlo in misura pari a punti 60/100».

ma è evidentemente sfuggito che ci troviamo, e ancor peggio sarà nei prossimi anni, in una situazione in cui si registra una enorme carenza di personale nelle due citate qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, alle quali peraltro è affidato il compito di fungere da raccordo tra la dirigenza ed il restante personale, indi per cui la decisione di fissare detto “coefficiente complessivo minimo” ad una misura maggiore (pari a punti 60/100) rispetto al minimo statuito dalla legge (50/100 = metà del coefficiente complessivo massimo) è davvero poco comprensibile … oltre al fatto che potrebbe essere inutilmente dannoso per il personale.
Codesto Ufficio è pertanto pregato di sollecitare la suesposta modifica, fissando il ridetto “coefficiente complessivo minimo … alla metà del coefficiente complessivo massimo”, quindi punti 50/100.
Inoltre, relativamente alla parte del provvedimento concernente la promozione a sostituto commissario, si ritiene opportuno menzionare non solamente l’art. 31-quater (Promozione a sostituto commissario) del d.P.R. 335/1982 ma anche il D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, che ha disposto (con l’art. 2, comma 1, 1-bis) che “gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31-quater del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica”.
Medesima aggiunta dovrà essere fatta alla parte del provvedimento concernente la promozione a sostituto commissario tecnico, ove, in aggiunta all’art. 31-quinquies (Promozione a sostituto commissario tecnico) del d.P.R. 337/1982, dovrà farsi menzione anche del predetto D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, che all’art. 2, comma 1, lettera tt-bis, ha statuito che “gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31-quinquies del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica”.
Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale della Federazione COISP MOSAP

SCARICA QUESTA NOTA IN PDF