Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia – Inaccettabili disposizioni relative a mensa obbligatoria di servizio e buono pasto in difformità alle indicazioni del Capo della Polizia

531

Roma, 19 marzo 2021

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia – Inaccettabili disposizioni relative a mensa obbligatoria di servizio e buono pasto in difformità alle indicazioni del Capo della Polizia.

In data 29.7.2019 il Signor Capo della Polizia ha inteso fornire disposizioni, ai responsabili di tutti gli Uffici centrali e periferici dell’Amministrazione, in materia di mense di servizio in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato.

Oltre a fornire indicazioni per una serie di fattispecie (personale volontariamente accasermato, buono pasto in sede disagiata, somministrazione del pasto al personale impiegato in servizi di ordine pubblico, etc. etc..), così da garantire uniformità di trattamento al personale sull’intero territorio nazionale, il Capo ha anche inteso «rammentare che, indipendentemente dal servizio svolto, l’impegno prioritario dell’Amministrazione resta quello di creare le premesse organizzative affinché i dipendenti impiegati in servizio possano oggettivamente ed effettivamente fruire del vitto nelle sole fasce orarie 12/15 e 19/21». Ha altresì puntualizzato «la necessità di programmare i servizi secondo modalità operative che garantiscano al personale il diritto a consumare il pasto presso una struttura di mensa dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altra Amministrazione dello Stato, ovvero – in subordine – in regime di convenzione con esercizi privati. Soltanto in via residuale, allorché non siano percorribili le alternative appena enunciate, potrà farsi luogo all’erogazione dei buoni pasto (ticket)».

In buona sostanza, ed in maniera ben più che chiara, il Signor Capo della Polizia ha inteso fissare i seguenti principi:
1. rigidità della fascia oraria fisiologicamente deputata per la fruizione del pasto (12/15 e 19/21);
2. creazione delle premesse organizzative affinché il personale possa usufruire dello stesso;
3. effettiva fruizione del pasto.

Conseguentemente, qualora l’orario di servizio non consente di consumare il pasto presso la propria abitazione o presso le mense dell’Amministrazione, al personale deve essere attribuito il ticket (buono pasto) … ed in tal senso si sono chiaramente uniformati gli Uffici di Polizia, concedendo il ticket ai Poliziotti comandati di servizio chiamati ad espletare servizio nei turni 19/24 o 19/01 in quanto impossibilitati a consumare il II ordinario presso le mense nella citata fascia oraria 19/21 che il Capo della Polizia aveva statuito, in maniera tassativa, in sostituzione della precedente fascia 18/21.

Ebbene, lo scorso 2 febbraio il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia ha interrogato la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria (Allegato n.1) sulla legittimità della concessione, da parte del Dirigente della Sezione Polstrada di Milano, del ticket (buono pasto) a favore de personale comandato di servizio nel turno 19/01 stante l’irrealizzabilità di fruire della mensa nella predetta fascia oraria 19/21.
A parere di tale Dirigente del Compartimento, i Poliziotti avrebbero potuto fruire della locale mensa dalle ore 18.00 (orario di apertura della stessa) fino alle 19. Ora di inizio del turno di servizio 19/01, prescindendo quindi dalla fascia oraria fisiologicamente deputata per la fruizione del II ordinario che il Capo della Polizia aveva statuito in maniera tassativa nel 19/21.

In risposta a tale quesito la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, con nota del 4.3.2021 (Allegato n.2), ha ribadito la «fascia oraria per la fruizione del II ordinario 19.00/21.00 e non più 18.00/21.00 com’era in precedenza», ha puntualizzato che «la stessa circolare del 29 luglio 2019 contempla l’onere per l’Amministrazione di “creare le premesse organizzative affinché i dipendenti impiegati in servizio possano oggettivamente ed effettivamente fruire del vitto nelle sole fasce orarie 12/15 e 19/21”» ed ha ricordato che «non è facoltà del personale scegliere se usufruire tra la mensa obbligatoria di servizio e la concessione del buono pasto, essendo quest’ultima una modalità soltanto residuale di fruizione del visto a cui ricorrere allorquando non sia oggettivamente possibile garantire l’effettiva consumazione del pasto e, conseguentemente, il concreto apporto calorico».

La predetta Direzione Centrale ha quindi concluso: «in relazione all’orario 12/15 e 19/21, nel ribadire ancora una volta che la ratio della normativa si fonda sulla necessità della effettiva fruizione del pasto, … si ritiene che detti archi temporali siano direttamente correlati alle emergenti necessità dei servizi da svolgere i quali, come noto, sono prerogativa del Dirigente dell’Ufficio che dovrà, pertanto, ove possibile, contemperare il diritto alla fruizione del vitto con le inderogabili esigenze di servizio dell’Ufficio a cui è preposto».

In buona sostanza, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha confermato le «sole fasce orarie 12/15 e 19/21» per la fruizione del vitto ed ha sottinteso che qualora inderogabili esigenze di servizio avessero obbligato il personale a svolgere servizio comprendenti tali fasce orarie si avrebbe avuto diritto all’erogazione del ticket (buono pasto).

Le disposizioni del Signor Capo della Polizia e, adesso, le indicazioni della Direzione Centrale così come appena sintetizzate, erano state correttamente valutate dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Milano che tuttavia non ha potuto far altro che eseguire gli ordini del citato Dirigente del Compartimento Polstrada per la Lombardia e quindi, dal 16 marzo u.s. (Allegato n. 3), negare al personale dipendente della Sezione Polizia Stradale di Milano il ticket (buono pasto) allorquando, comandati in turno 19/01, non avrebbero potuto fruire del II ordinario nella fascia 19/21 … ed obbligando di fatto tali Poliziotti a fruire della mensa obbligatoria di servizio dalle 18 alle 19, al di fuori della fascia oraria fisiologicamente deputata al pasto.

Il tutto in contrasto alle disposizioni dipartimentali ed in difformità di quanto applicato presso la stessa locale Questura di Milano, dove la circolare del Capo della Polizia è applicata in maniera coerente.

Ora, è di tutta evidenza la necessità di un urgentissimo intervento da parte di codesto Ufficio volto a ristabilire il diritto al ticket (buono pasto) nei confronti del personale della Polstrada di Milano comandato, per esigenze di servizio, nel turno 19/01 che di fatto impedisce di fruire del II ordinario nella fascia oraria 19/21.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

SCARICA QUESTA NOTA IN PDF