Problematiche concernenti l’entrata in vigore della piattaforma per il trattamento informatizzato delle istanze di riconoscimento di vittima del dovere. Lettera al Capo della Polizia

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Roma, 1° marzo 2024

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Vittorio Pisani

OGGETTO: Vittime del dovere – Problematiche concernenti l’entrata in vigore della piattaforma per il trattamento informatizzato delle istanze di riconoscimento di vittima del dovere – vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it – portale “ViD”.

Preg.mo Signor Capo della Polizia,
questa O.S., che da sempre ha a cuore la delicata materia e segue con attenzione la situazione delle vittime del dovere, nel corso degli ultimi mesi ed in particolare con nota indirizzata alla S.V. del decorso 24 novembre, era stata profetica nel segnalarle un complesso di criticità nell’operato del Servizio Assistenza e Attività Sociali, la cui Direzione aveva introdotto alcune “innovative” soluzioni procedimentali fortemente limitative del diritto dei diretti interessati o loro familiari superstiti.
La succitata piattaforma, resa nota con circolare dello scorso 28 febbraio recante prot. 0006519, è proprio l’ultima di queste “innovazioni”, ha delle ricadute importanti nei confronti dei servitori dello Stato che hanno perso la vita o sono rimasti feriti in nome di un ideale, ovvero dei loro familiari, ed ha suscitato non poche perplessità sia di legittimità che di opportunità.
Un atto di tale rilevanza avrebbe richiesto un preliminare confronto con le Organizzazioni Sindacali.
È molto grave aver rinunciato sistematicamente ogni tipo di confronto costruttivo su un progetto posto in essere in diverse fasi e su base pluriennale.
Ora, tralasciando il fatto che, sempre nell’ambito di un rapporto collaborativo, sarebbe stato opportuno stabilire una data di avvio effettivo almeno semestrale dal perfezionamento del progetto, è nostro dovere evidenziarle fin da subito alcune evidenti criticità che connoteranno l’entrata in vigore del portale in argomento, il cui fine di «uniformare e snellire il procedimento», pare in realtà nascondere un intento di scoraggiare gli aventi diritto, rendendo sempre più complessa la fase istruttoria del procedimento, rispetto alla quale il Servizio Assistenza e Attività Sociali si è spogliato di qualsiasi onere o responsabilità.
Con la prima delle riflessioni ci si deve chiedere come possa pretendersi che il diretto interessato o i familiari superstiti possano essere in grado di autogestire la propria istruttoria procedimentale, reperendo autonomamente tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini della determinazione finale, trattandosi di un’attività tanto delicata da risultare sino ad oggi quella maggiormente difficoltosa anche per gli esperti operatori del settore.
Si presuppone, da chi non è specialista nella materia o non è troppo contiguo con le peculiarità della professione, come i familiari superstiti, una naturale dimestichezza che non appartiene nemmeno ad un esperto operatore.
Peraltro, non solo si pretende l’autogestione della propria istruttoria da parte dell’interessato ma addirittura gli si chiede di inserire sulla piattaforma esclusivamente documentazione in copia conforme all’originale, in modo diametralmente opposto da quanto avviene routinariamente nella gestione di qualsiasi procedimento ed in antitesi con il principio generale di cui all’art. 1, comma 2, della L. 241/90 secondo il quale la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate
esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
Il tutto sta per avvenire anche in difformità ai più recenti principi della c.d. “decertificazione” fatti propri dal legislatore e secondo i quali le amministrazioni pubbliche ed i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un’altra amministrazione.
È singolare poi il precetto introdotto con la citata circolare del 28.2 u.s., secondo la quale «(…) con l’entrata in vigore del nuovo sistema informatico non saranno (…) più prese in considerazione le domande presentate con modalità difformi da quelle indicate (…)», anatema fine a sé stesso e l’ennesima conferma di una eccessiva autoreferenzialità dell’Amministrazione, incapace di confrontarsi con il mondo esterno.
Questa presa di posizione, priva di alcuna legittimazione, non farà altro che ingigantire i numeri e i risultati – già preoccupanti ad oggi – del contenzioso: nessuno, infatti, potrà mai negare a chicchessia di chiedere un avviamento istruttorio inviando una domanda e documentazione a mezzo p.e.c. e, poi, di intentare una causa per l’inerzia rispetto alla stessa, laddove le regole stabilite unilateralmente dall’Amministrazione palesano, come in questo caso, delle evidenti difformità rispetto ai canoni costituzionali e del diritto amministrativo.
La circolare non dimostra coerenza e coraggio nemmeno in questo, laddove demanda agli Enti in indirizzo la «opportunità» di valutare l’eventuale ostensione della circolare «(…) ai soggetti eventualmente interessati (…)», come «(…) I Sindaci dei rispettivi territori di competenza, le Polizia locali e gli ordini degli Avvocati (…)». È lecito chiedersi, infatti, le motivazioni per le quali se il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è il titolare del procedimento ex lege – come evidenziato nell’incipit della circolare – tale prerogativa debba essere demandata a terzi.
Anche da queste poche righe si desume l’ennesimo atteggiamento di un’Amministrazione che su queste importanti tematiche tenta una progressiva deresponsabilizzazione e non è un caso che questa O.S. abbia già segnalato in passato, alla preg.ma S.V., l’inopportunità di consentire l’ingresso al Dipartimento di personale appartenente ad altre Forze di Polizia ad ordinamento militare, il cui minimo apporto, ad oggi, non sembra aver spostato ingenti carichi di lavoro o risolto chissà quali problematiche, ma anzi, dato il segnale all’esterno di una dubbia capacità organizzativa e gestionale.
Sebbene i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione “dovrebbero” essere improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede [art. 2 bis l. 241/90], quanto si intenderebbe inopinatamente imporre risulta incompatibile con ogni aspirazione volta a fissare le basi di un agire chiaro e corretto, rectius trasparente dell’agire dell’amministrazione pubblica.
Certi del Suo interessamento, Le chiediamo di valutare ogni utile intervento teso alla risoluzione delle problematiche evidenziate.
Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese

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