Compartimento Polizia Stradale Lombardia, programmazione c.o. anno 2021 e residuo anni 2019 e 2020. Il COISP scrive al Capo della Polizia

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Roma, 13 maggio 2021

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Lamberto Giannini

OGGETTO: Compartimento Polizia Stradale Lombardia – Programmazione congedo ordinario anno 2021 e residuo anni 2019 e 2020. Le norme si applicano e non si interpretano a discapito del personale.

Preg.mo Signor Capo della Polizia,
non è affatto superfluo sottolineare il forte apprezzamento che Lei, nelle innumerevoli occasioni di incontro già prima che venisse chiamato a ricoprire l’importante incarico di Capo di tutti i Poliziotti, ha costantemente suscitato nell’organizzazione sindacale COISP che mi onoro di guidare, né è superfluo evidenziare l’importanza delle parole da Lei proferite al momento del Suo insediamento e, da lì a poche settimane, durante la celebrazione del 169° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.
In quelle occasioni, Lei non ha mancato di sottolineare quanto per l’Amministrazione sia «determinante anche il confronto con le organizzazioni sindacali» che ha invitato ad accompagnare la Sua attività «con il loro necessario pungolo critico, ma sempre finalizzato al benessere del personale che costituisce la nostra principale risorsa», ma soprattutto ha più volte rimarcato quanto per Lei sia importante tale «benessere» dei Poliziotti, verso i quali ha garantito il Suo «massimo impegno» perché «la serenità dei nostri operatori si riverbera sulla sicurezza delle nostre comunità» … ed ha anche voluto puntualizzare che «nel pieno dell’emergenza epidemiologica … le Donne e gli Uomini della Polizia di Stato non si sono risparmiati, operando con dedizione e spirito di sacrificio, svolgendo una efficace azione a tutela della sicurezza nazionale … interpreti attenti del disagio e dello smarrimento che i nostri concittadini stanno vivendo in questo periodo di emergenza, offrendo loro il nostro servizio in silenzio, con umanità, sempre pronti a proteggerli e sostenerli», per poi fare anche un doveroso e chiaramente commosso saluto a quei colleghi che «hanno sacrificato il bene più prezioso per l’affermazione della nostra sicurezza», un commosso richiamo a quel «pesante tributo in termini di vite umane» che la Polizia di Stato ha pagato e continua a pagare nell’espletamento del proprio dovere.

Ebbene, Signor Capo della Polizia, se le Sue premesse ci hanno appassionato, rispecchiando peraltro i modi di quel Dirigente di Polizia che già stimavamo, quello che maggiormente ci entusiasmerebbe sarebbe avere la certezza che le Sue buone intenzioni ed i Suoi buoni propositi venissero recepiti dal primo all’ultimo dei Suoi collaboratori, di tutti coloro che nella Polizia di Stato si trovano a ricoprire incarichi di gestione delle risorse umane. Si, lo sappiamo, è chiaramente difficile … eppure basterebbe mettere in campo a favore del personale un impegno pari ad un decimo di quello che ogni Poliziotto pone in essere quotidianamente a favore dei Cittadini, un decimo di quella «dedizione e spirito di sacrificio», di quella «attenzione», di quella «umanità» verso «i nostri concittadini».

Orbene, se le Sue prime intenzioni non hanno mancato di rivolgersi favorevolmente anche verso gli appartenenti alla Polizia di Stato, stessa cosa può dirsi, ma con intenti negativi, per il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per la Lombardia il quale – ecco qui la difficoltà di cui prima si accennava – «all’indomani dell’insediamento (il periodo temporale ce lo ha precisato l’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento), avendo avuto contezza di un notevole arretrato nella fruizione del congedo ordinario, sia da parte del personale che dei Dirigenti, ha diramato le disposizioni datate 20 gennaio e 12 marzo c.a.» i cui contenuti, a ragione, sono stati fortemente stigmatizzati da questa O.S. COISP che, con lettera dello scorso 12 aprile aveva chiesto all’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento di intervenire «al fine di ottenere l’immediata revoca delle disposizioni in argomento o la loro rivisitazione in ottemperanza alla “vigente disciplina”».

Qual era il contenuto delle suddette note, che il Dirigente del Compartimento della Polstrada per la Lombardia (l’unico in tutta Italia) aveva indirizzato ai Dirigenti delle dipendenti Sezioni Polstrada, è presto detto. Detto funzionario
– aveva sottolineato l’obbligo di «attuare un programma di progressivo smaltimento del congedo ordinario residuo (anni 2019/2020) e per la programmazione del congedo ordinario del 2021, tenuto conto che, allo stato attuale, non vi sono particolari esigenze di servizio che ne impediscano la fruizione …»;
– aveva precisato che «il C.O. (anche residuo anni 2019/2020) va fruito a periodi e non a giorni singoli, pertanto, le esigenze di pochi giorni (1-2) vanno soddisfatte, ove disponibile, con la specifica L. 937/77, e che con il recepimento del DPR 15/03/2018 n. 39 è possibile fruire del C.O. entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza»;
– aveva richiamato «l’art. 14/8° comma del D.P.R. 395/95 (che a detta sua) stabilisce che il Congedo Ordinario deve essere fruito entro il 31 dicembre dell’anno solare cui si riferisce, salvo quanto previsto dall’A.N.Q., scaglionando in quattro periodi, uno dei quali, se chiesto, deve essere di almeno due settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre e per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può essere inferiori a 20 giorni» e «l’articolo 59 del D.P.R 782/85 (che) obbliga il responsabile dell’Ufficio, sulla base delle domande presentate dagli interessati in sede di richiesta di congedo ordinario, a programmare i turni di fruizione dello stesso, evitando di superare le aliquote previste»;
– aveva disposto che «il personale in servizio presso questo Compartimento Polizia Stradale è pregato di provvedere, con tempestività, alla presentazione della programmazione inerente il residuo del congedo ordinario 2019/2020»;
– aveva ordinato che «dovrà essere indicata dal dipendente la programmazione delle ferie dell’anno precedente da fruire entro il 20 novembre di ciascun anno», per poi sottolineare che
– «Le vigenti disposizioni subordinano, infatti, la possibilità di differire la fruizione del congedo ordinario, entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza, alla sussistenza di uno dei seguenti parametri di Valutazione:
1. indifferibili esigenze di servizio decretate per iscritto;
2. motivate esigenze personali» e che «Tenuto conto che non sono state prorogate le direttive eccezionali che hanno derogato a tale principio durante il primo periodo dell’emergenza sanitaria COVID-19, è necessario rivedere l’attuale situazione per riallinearla alle vigenti disposizioni sopra precisate».

Ebbene, nella nostra menzionata lettera all’Ufficio per le Relazioni Sindacali, avevamo sottolineato in primis che «la “vigente disciplina” si deve applicare e non interpretare a discapito del personale, come in alcuni aspetti delle suddette disposizioni pare sia stato fatto».
Quindi, dopo aver sottolineato che «la situazione indicata dal dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia fa riferimento al congedo ordinario per l’anno in corso (2021) ed al congedo residuo degli anni 2019 e 2020» ci spendevamo a ricordare cosa davvero statuisce «la vigente disciplina», ovvero:
 QUANTO AL CONGEDO ORDINARIO IN VIA GENERALE
L’art. 59 del D.P.R. 782/1985 ha statuito che:
“Il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, sulla base delle domande degli interessati, deve programmare i turni di fruizione delle ferie in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale, avendo cura che il numero dei congedi ordinari non superi, di massima, 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo.

In seguito la materia del congedo ordinario è stata inserita, dall’art. 3 del D.lgs. 195/1995, tra quelle oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali. Quindi, in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro è stato stabilito (art. 4, comma 8, DPR 395/1995) che
Il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell’anno cui il congedo si riferisce, dei quali uno almeno di due settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre. Per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può essere inferiore ai 20 giorni.

Il Signor Capo della Polizia, poi, con circolare del 18 marzo 2009, recante nr. 557RS/CN.10/0734 ed oggetto “Istituti riguardanti il personale della Polizia di Stato. Direttive”, ha ulteriormente disposto in materia di congedo ordinario che
Con specifico riferimento al periodo estivo ed alle principali festività, si sottolinea la necessità che gli uffici provvedano, con congruo anticipo, ad una attenta pianificazione dei periodi di fruizione del congedo ordinario sulla base delle istanze prodotte dagli interessati e a comunicare agli stessi, almeno quindici giorni prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto, gli eventuali dinieghi.

Ricapitolando: il numero dei congedi ordinari non deve superare, di massima (…locuzione prepositiva che indica un aspetto di principio, tendenziale, ma assolutamente non determina un vincolo…), 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo (in altre parole, se le esigenze di servizio riescono a contemperare quelle del personale, può essere autorizzata una percentuale di congedi ordinari anche superiore ad 1/4 della forza effettiva); il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi (in buona sostanza – come peraltro è testimoniato nei fatti in tutti gli Uffici di Polizia d’Italia …ed avviene anche su sollecitazione della stessa Amministrazione!!… – vedersi riconosciuta la possibilità di scaglionare in 4 periodi il congedo ordinario costituisce un interesse legittimo del dipendente che tuttavia può anche richiedere di fruire di citato congedo scaglionato in un numero superiore dei citati quattro periodi purché le proprie esigenze si contemperino con quelle dell’Ufficio di appartenenza); con riguardo ai periodi estivi e delle principali festività (non anche per tutti gli altri periodi dell’anno!!) gli Uffici devono pianificare con congruo anticipo i periodi di fruizione delle ferie sulla base delle istanze prodotte dagli interessati … e non anche sulla base di proprie autoritarie decisioni!!!

 QUANTO AL CONGEDO ORDINARIO RESIDUO DEGLI ANNI PRECEDENTI
L’art. 9 del D.P.R. 39/2018 ha statuito al comma 1 che:
Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza.
L’art. 259 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha statuito al comma 6 che:
Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.
La circolare del Dipartimento della P.S. recante prot. 0007052 e datata 27.05.2020, nel richiamare “l’ulteriore estensione dei tempi di fruizione espressamente stabilita dall’articolo 259, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, ha puntualizzato che…il congedo ordinario riferito agli anni 2018 e 2019 potrà essere fruito entro il mese di giugno,
rispettivamente, del 2021 e del 2022
Quindi – proseguivamo – «poiché come previsto dalla “vigente disciplina” (art. 9 DPR 39/2018, art. 259 D.L. 34/2020, circolare ministeriale del 27.05.2020):
– il congedo ordinario riferito all’anno 2018 può essere fruito dal dipendente entro il mese di giugno del 2021;
– il congedo ordinario riferito all’anno 2019 può essere fruito dal dipendente entro il mese di giugno del 2022;
– il congedo ordinario riferito all’anno 2020 può essere fruito dal dipendente entro il mese di giugno del 2023,
appare davvero incomprensibile la pretesa del dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia di far smaltire al proprio personale, entro breve tempo, i residui di congedo ordinario degli anni 2019 e 2020» … ancor più incomprensibile per l’affermazione del menzionato funzionario che «allo stato attuale, non vi sono particolari esigenze di servizio che ne impediscano la fruizione» stante il fatto che «“allo stato attuale”, considerando anche la piena operatività dei settori c.d. burocratici di polizia anche nell’ambito della Polizia Stradale, non pare affatto che l’emergenza sanitaria COVID19 stia consentendo un allentamento di quella intensa e oltremodo gravosa e rischiosa attività di controllo e contenimento che è stata chiesta ai Poliziotti durante il primo periodo della pandemia», oltre all’evidenza che «al funzionario in questione sia proprio sfuggita la conoscenza di quella “disciplina che regolamenta la fruizione” del congedo ordinario alla quale afferma di voler “riallineare la situazione” … e che noi abbiamo sopra puntualmente richiamato sia per quanto riguarda i termini di fruizione del congedo del 2018 (giugno 2021), 2019 (giugno 2022) e 2020 (giugno 2023) ma anche con riguardo al numero di congedi ordinari concessi che solo di massima possono non superare 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo … nonché relativamente al numero di periodi in cui può essere scaglionato il congedo ordinario, ben oltre i quattro come peraltro sovente, ed ovunque, sollecitato dalla stessa Amministrazione».

Concludevamo puntualizzando che «ciò che maggiormente pare sia mancata al dirigente del Compartimento Polstrada per la Lombardia è quella valutazione “con la consueta comprensione e secondo la diligenza del buon padre di famiglia” che peraltro, nelle sue menzionate disposizioni, chiede ai dirigenti delle Sezioni e del COA di porre in essere, poiché, oltre ad aver interpretato in maniera non corretta norme e circolari ben chiare, il voler adesso imporre ai Poliziotti di fruire dei congedi ordinari residui, quando avrebbero tempo fino a giugno 2022 (residui anno 2019) e giugno 2023 (residui anno 2020), significa solamente volerli “ricompensare” per quell’impegno e quei rischi sopra ricordati, che quotidianamente hanno garantito e sopportato, offrendo loro un meritato periodo di ferie con le rispettive famiglie all’interno delle proprie abitazioni … dalle quali quasi ovunque (di certo in Lombardia) è da tempo fatto divieto di allontanarsi se non per comprovate esigenze».

Insomma tutte le disposizioni emanate dal Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia venivano da noi smontate ad una ad una in punto di diritto.
Ebbene, la richiesta di un intervento da parte dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. trovava riscontro in una nota datata 12.5.2021 con la quale il predetto Ufficio informava in merito a quanto rappresentato dal Compartimento Polizia Stradale di Milano circa le nostre doglianze.
In particolare, pare adesso che «la richiesta di programmazione (del congedo ordinario) ha quindi una duplice valenza, ovvero di pianificare l’attività di servizio, ma soprattutto di assecondare il più possibile le effettive esigenze del personale», che le disposizioni datate 20 gennaio e 12 marzo c.a. avevano il fine «di attuare un programma di progressivo smaltimento del congedo ordinario residuo degli anni 2019-2020 … al fine di contemperare le esigenze di servizio con le richieste del personale», che a gennaio e a marzo «è stata richiesta la programmazione di quei periodi giudicati “critici” (periodi di festività e periodo estivo) per meglio organizzare l’attività di istituto presso gli Uffici ed i Reparti dipendenti», che «la programmazione, pertanto, non va letta come un’imposizione, ma come una misura avente la finalità di consentire al Dirigente di conoscere per tempo le richieste del personale per meglio contemperarle con le esigenze di servizio, disponendo l’eventuale differimento della fruizione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente», che «il differimento del congedo ordinario per gli anni 2018-2019- 2020, è, come noto, subordinato ad una specifica richiesta da parte del dipendente all’Ufficio di appartenenza, che ne valuta l’accoglimento o l’eventuale diniego per motivi di servizio».

Ora, Preg.mo Signor Capo della Polizia, non nascondiamo che le richiamate due disposizioni del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia appaiono notevolmente ridimensionate leggendo ciò che tale Compartimento ha rappresentato all’Ufficio per le Relazioni Sindacali … ma di fatto dette due disposizioni permangono e, come prima sottolineato, sono del tutto inaccettabili, non solo perché in gran parte contrarie a ciò che la normativa vigente realmente dispone ma perché costituiscono appieno una volontà di essere lontano dai bisogni del personale in un momento come questo.
Se per un anno (dall’inizio della pandemia) l’Amministrazione ha “spremuto” il proprio personale al fine di garantire «una efficace azione a tutela della sicurezza nazionale», che è costata alla Polizia di Stato non pochi morti ed una percentuale incredibile di positivi al virus Sars-Cov-2 (più di un Poliziotto ogni 10!), è davvero inaccettabile che tale personale debba essere obbligato oggi a fruire del congedo ordinario residuo degli anni 2019 e 2020 la cui fruizione è rimandata da una legge dello Stato e da una circolare dello stesso Dipartimento rispettivamente al mese di giugno del 2022 ed al mese di giugno del 2023.
Perché mai i Poliziotti della Polizia Stradale della Lombardia devono essere obbligati, entro il 20 novembre, a fruire di tali periodi residui di congedo ordinario quando siamo ancora nel pieno dell’emergenza sanitaria e beneficiare oggi di un periodo di congedo significa trascorrerlo a casa e non in una meritata vacanza con la propria famiglia dopo oltre un anno di «dedizione e (enorme) spirito di sacrificio»?

Perché mai i Poliziotti della Polizia Stradale della Lombardia devono essere obbligati a fruire del congedo ordinario annuo in soli 4 periodi quando la norma prevede tale suddivisione come una mera possibilità qualora conciliante con le esigenze di servizio e non come una imposizione … che se così fosse sarebbe peraltro stata violata ovunque?
Perché mai il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia ritiene che il vigente A.N.Q. disquisisca delle tempistiche di fruizione del congedo ordinario (…«…il Congedo Ordinario deve essere fruito entro il 31 dicembre dell’anno solare cui si riferisce, salvo quanto previsto dall’A.N.Q….»…) quando ciò non è affatto vero? Dimostrando una chiara non
padronanza delle norme che dovrebbe applicare!!!
Perché mai il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia, con riguardo alle «vigenti disposizioni (che) subordinano .. la possibilità di differire la fruizione del congedo ordinario, entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza» afferma che «non sono state prorogate le direttive eccezionali che hanno derogato a tale principio durante il primo periodo dell’emergenza sanitaria COVID-19» quando invece l’art. 259, co. 6, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, non è mai stato abrogato?

Ma soprattutto, il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia come ha potuto affermare, all’inizio di quest’anno, che «allo stato attuale, non vi sono particolari esigenze di servizio che impediscano la fruizione» del congedo ordinario … quando in quel periodo – come peraltro quasi sempre dall’inizio della pandemia – la regione Lombardia era ed è tra le zone d’Italia più colpite dal Covid-19 (guardando solo alla Polizia di Stato vi sono stati, al mese di marzo c.a., ben 1.374 Poliziotti positivi al virus e molti nostri colleghi che prestano servizio in quella regione hanno patito gravi lutti nella loro sfera familiare) e la gente sostanzialmente non poteva uscire neanche di casa?
Tale funzionario pensava forse che l’emergenza sanitaria in Lombardia fosse cessata?
In buona sostanza, Preg.mo Signor Capo della Polizia, per quale motivo a dispetto della forte vicinanza nei confronti dei bisogni delle Donne e degli Uomini della Polizia di Stato testimoniata dalla S.V., abbiamo un Dirigente di Compartimento che «all’indomani dell’insediamento … ha diramato disposizioni» in danno dei Poliziotti, uno strano modo di dimostrare quella necessaria, indispensabile vicinanza che invece su tutto il territorio la stragrande maggioranza dei Dirigenti della Polizia di Stato ha mostrato verso le donne e gli uomini della Polizia di Stato.
Siamo certi che Lei vorrà comprenderne le motivazioni e suggerire un necessario cambio di rotta.
Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese

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