Consiglio di Stato, applicazione dei sei scatti di stipendio ai fini di pensione. Parere definitivo e analisi del COISP

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Pensioni
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Quesito sull’applicazione dei sei scatti di stipendio ai fini di pensione – Parere definitivo del Consiglio di Stato

Pubblichiamo il parere definitivo n. 1906, emesso dal Consiglio di Stato, Sezione I, in data
27 giugno 2019.

Tale parere è stato adottato a seguito di quesiti posti dal Ministero dell’Interno in ordine al
beneficio consistente nell’applicazione di sei scatti di stipendio ai fini di pensione al personale della carriera prefettizia e dirigenziale del Ministero.

Il beneficio è stato introdotto dall’art. 13, L. 10 dicembre 1973, n. 804, che aveva come
destinatario originario il solo personale della dirigenza militare (generali e colonnelli), nei casi di cessazione del servizio per limiti di età. La norma trova fondamento nel limite di età previsto per la cessazione del servizio di detto personale che è inferiore a quello stabilito per gli altri dipendenti pubblici.

Il beneficio è stato successivamente esteso al restante personale delle Forze Armate e della
Polizia di Stato con la L. 20 novembre 1987, n. 472 (Al personale della Polizia di Stato
appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto. Le stesse disposizioni si applicano al personale dirigente).

Accertamenti svolti sulle posizioni contributive dei dipendenti destinatari e successivi
controlli effettuati dal sistema “Passaweb” sulla piattaforma informatica dell’I.N.P.S. hanno fatto emergere il mancato versamento dei contributi per questa indennità dal 1° gennaio 1998. È così
risultata una situazione debitoria nei confronti di I.N.P.S. per un ammontare pari ad €
54.576.015,71, comprensiva sia della quota a carico dell’Amministrazione sia di quella a carico del dipendente.

L’Amministrazione, dopo aver provveduto al pagamento di quanto dovuto, ha inviato note di recupero delle contribuzioni a carico dei dipendenti in servizio e in quiescenza, che hanno
contestato, tramite diffide, il carattere complessivo del versamento (pagamento sia dell’importo a carico dell’erario, sia dell’importo dovuto dai dipendenti) e l’impossibilità di eccepire la prescrizione quinquennale sulla quota loro spettante.

Ciò premesso, il Ministero dell’Interno si è interrogato sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria dell’Amministrazione e sull’esercitabilità o meno del diritto di rivalsa, pertanto ha posto i seguenti quesiti:

1) “Sull’asserita illegittimità dell’azione di rivalsa, avviata dall’Amministrazione”.
2) “Sulla possibilità di riconoscere l’applicazione del termine di prescrizione
quinquennale, considerato che l’origine del debito è di natura previdenziale e che il
mancato versamento non è imputabile al dipendente”.
3) “In caso di legittimità dell’azione di rivalsa, sulla possibilità di operare direttamente
la relativa trattenuta sugli emolumenti stipendiali, dilazionando il pagamento in rate
mensili, o effettuare un recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo”.
4) “Sulla possibilità di accordare a taluni dirigenti l’espressa volontà alla rinuncia del
beneficio dei sei scatti, chiedendo, a tal fine, di essere esonerati dal versamento del
relativo contributo previdenziale”.

Il Consiglio di Stato, Sezione I, ha risposto nei seguenti termini:

1) Il Ministero non può intentare azione di rivalsa nei confronti del dipendente.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte chiarito che va addossato
esclusivamente al datore di lavoro l’obbligo del pagamento dei contributi – sia quelli a
carico della parte datoriale sia quelli gravanti sui dipendenti – qualora non abbia provveduto al versamento nel termine stabilito, considerato che il datore di lavoro è
normativamente obbligato a provvedere al versamento anche della quota del lavoratore e a ridurre, poi, proporzionalmente la retribuzione.
2) Il secondo quesito rimane assorbito dal primo, nel senso che, essendo illegittima
l’azione di rivalsa dell’Amministrazione, non si pone il problema di definire il termine di prescrizione dell’obbligo di effettuare i versamenti.
3) Allo stesso modo, è da escludere che l’Amministrazione possa operare direttamente la relativa trattenuta sugli emolumenti stipendiali, così come che effettui un recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, data l’illegittimità dell’azione di rivalsa.
4) Per il Consiglio di Stato non si è al cospetto di un regime previdenziale e assistenziale su base volontaria, ma di un regime di tipo obbligatorio, vigendo il principio dell’indisponibilità e dell’irrinunciabilità dei diritti sociali fondamentali, e dunque non vi può essere una richiesta di esonero dal versamento del relativo contributo previdenziale, con conseguente rinuncia al beneficio degli scatti.

La Segreteria Nazionale del COISP

 

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