Ufficio di Polizia di Frontiera presso gli Scali Marittimo ed Aereo di Venezia – Negato il doppio buono pasto nelle sedi disagiate

1403
Buoni pasto
Buoni pasto

Roma, 10 luglio 2019

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis

OGGETTO: Ufficio di Polizia di Frontiera presso gli Scali Marittimo ed Aereo di Venezia.
Il dirigente nega il doppio trattamento di vitto o, in alternativa, due buoni pasto
(ticket) nel caso in cui l’attività lavorativa svolta presso gli uffici ritenuti “sedi disagiata” abbia una durata continuativa di almeno nove ore.
Richiesta di intervento urgente.

Preg.mo Direttore,
con circolare a firma del Signor Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli, avente ad oggetto “Servizio sostitutivo di mensa – Attribuzione buoni pasto (ticket)”, emanata immediatamente dopo un incontro tenutosi in data 16.1.2019 tra l’Amministrazione centrale, il COISP e le altre OO.SS., è stato puntualizzato che:

Nel presente contesto, riferito esclusivamente alla richiamata situazione di cui alla lettera b) della legge 18 maggio 1989, n. 203 – fermo restando quanto sinora disciplinato in relazione al diritto a fruire di un solo pasto – si ritiene, altresì, opportuno dettare un univoco criterio anche in ordine alla possibilità del doppio trattamento di vitto o, in alternativa, di due buoni pasto (ticket), sul presupposto che, in relazione alla prolungata durata delle attività lavorative, il personale maturi il diritto a fruire del beneficio della “mensa obbligatoria di servizio” sia per il pranzo che per la cena.
Pertanto, al personale dipendente verrà erogato un doppio trattamento di vitto o, in alternativa, due buoni pasto (ticket) nel caso in cui l’attività lavorativa svolta, indipendentemente dalla tipologia di turno o di servizio, abbia una durata continuativa di almeno nove ore – con esclusione del periodo dedicato alla fruizione della pausa pasto (almeno 30 minuti) – e comprenda per intero sia la fascia oraria 14/15 sia la fascia oraria 20/21.

Quanto sopra voleva chiaramente significare che il personale impiegato in servizi di istituto,
specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio (articolo 1 lett. b della legge 18 maggio 1989, n. 203) e che è obbligato ad espletare un servizio la cui durata è di almeno nove ore continuative e comprenda per intero sia la fascia oraria 14/15 sia la fascia oraria 20/21, ha diritto al doppio trattamento di vitto gratuito o, in alternativa, a due buoni pasto (ticket), a prescindere dal fatto che sia impiegato o meno in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi (articolo 1 lett. a della legge 18 maggio 1989, n. 203), che sia o meno impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale (articolo 1 lett. c della legge 18 maggio 1989, n. 203).
Che fosse così è stato chiaro a tutti i partecipanti alla suesposta riunione, e ad altre successive, ed in tal senso è stato compreso da tutti gli Uffici di Polizia (la circolare del Capo della Polizia è più che esplicita!) ad esclusione di qualche dirigente, tant’è che in una bozza di ulteriore circolare che l’Amministrazione centrale aveva posto all’attenzione delle OO.SS. con nota del 12 febbraio 2019, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria aveva puntualizzato che:

Continuano a pervenire richieste in ordine alla concreta e corretta applicazione della normativa vigente in materia di mense di servizio, in relazione alle quali si ritiene di dover fornire indicazioni, distintamente per ciascuna delle seguenti fattispecie, al fine di garantire, sull’intero territorio nazionale, uniformità di trattamento del personale appartenente alla Polizia di Stato.
 ….
 erogazione del doppio trattamento di vitto in sede disagiata e in servizi di ordine pubblico;
 ….
EROGAZIONE DEL DOPPIO TRATTAMENTO DI VITTO IN SEDE DISAGIATA E IN SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO
… si ritiene opportuno confermare, anche per le citate situazioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) e lettera c) della legge 203/1989, l’applicabilità dell’univoco criterio dettato con circolare n. 0000804 del 17 gennaio 2019, in ordine alla possibilità dell’erogazione del doppio trattamento di vitto o, in alternativa, di due buoni pasto (ticket), sul presupposto che, in relazione alla prolungata durata delle attività lavorative, il personale maturi il diritto a fruire del benefizio della mensa obbligatoria di servizio sia per il pranzo che per la cena.
Pertanto, anche per i servizi di ordine pubblico e per le sedi disagiate, al personale dipendente verrà erogato un doppio trattamento di vitto o, in alternativa, due buoni pasto (ticket) nel caso in cui l’attività lavorativa svolta, indipendentemente dalla tipologia di turno o di servizio, abbia una durata continuativa di almeno nove ore – con esclusione del periodo dedicato alla fruizione della pausa pasto (almeno 30 minuti) – e non comprenda per intero sia la fascia oraria 14-15 sia la fascia oraria 20-21.

Ebbene, in attesa di potersi nuovamente confrontare de visu (a tal riguardo si sollecita
la programmazione di una riunione del tavolo di confronto avviato sull’argomento) così da poter dare il via a quella circolare omnicomprensiva su mensa di servizio, buoni pasto, etc.. che il COISP ha sempre fortemente chiesto e riguardo la quale l’Amministrazione si era espressa favorevolmente, è di tutta evidenza la necessità di un Suo immediato intervento, preg.mo Direttore, nei confronti del dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera presso gli Scali Marittimo ed Aereo di Venezia, il quale ha inteso disporre, con l’allegata nota del 21 giugno scorso, che “il doppio trattamento di vitto o, in alternativa, due buoni pasto (ticket) nel caso in cui l’attività lavorativa svolta abbia una durata continuativa di almeno nove ore” non debba applicarsi presso gli uffici ritenuti “sedi disagiata”, così creando una inaccettabile disparità di trattamento tra il personale ed un gravissimo danno economico nei loro confronti.

In attesa di cortese urgente riscontro anche per le vie brevi, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese

SCARICA QUESTA NOTA IN FORMATO PDF