Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, richiesta di convocazione del tavolo di confronto di cui all’art. 25 dell’ANQ

2047

Roma, 6 novembre 2020

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis

OGGETTO: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – Richiesta di convocazione del tavolo di confronto di cui all’art. 25 dell’ANQ.

Preg.mo Direttore,
il 29 luglio 2019, con nota recante prot. 928/19 S.N., questa O.S., dopo aver richiamato i contenuti dell’art.50, comma 2, del D.lgs. 81/2008 ha lamentato il fatto che il Questore di Rovigo aveva inteso convocare una riunione ai sensi del predetto art. 50 ed aveva preteso che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dei Sindacati di Polizia presenziassero in servizio, in luogo della più corretta convocazione ex art. 32, comma
4, del DPR 164/2002.

Concludevamo sottolineando che tale condotta del Questore di Rovigo rappresentava una incomprensibile determinazione di ledere il Sindacato e le sue prerogative … oltre a aver costituito un costo ingiustificato per l’Amministrazione (il nostro RLS è stato comandato di servizio con orario 8.00 – 14.00, è stato slegato dalle mansioni del proprio ufficio alle ore 9.00, gli è stata fatta raggiungere la sede della riunione con auto di servizio e dotato di foglio di viaggio).

La nostra missiva veniva conclusa con l’invito a codesto Ufficio ad intervenire con ogni possibile urgenza censurando il suddetto comportamento ed impedendo che in futuro venisse reiterato.

In riscontro a detta nota di questa Segreteria Nazionale perveniva risposta del Suo Ufficio recante prot. n. 555/RS/01/143/5863 e datata 5 settembre 2019, con la quale si riferiva che in riferimento alle nostre osservazioni la Questura di Rovigo aveva rappresentato che:

… Riguardo alla modalità di partecipazione degli RLS all’incontro, è stato fatto presente che il Decreto Legislativo n. 81/2008 costituisce la cornice normativa di riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’art.50 dello stesso Decreto, al 1° comma, lettera b), indica alcune ipotesi per le quali gli RLS devono essere consultati e, in ossequio a tale disposto, è stato fissato l’incontro sopra citato.
Altresì, lo stesso articolo 50, al comma 3, sancisce che “Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede dì contrattazione collettiva nazionale”, che, per quanto riguarda la Polizia di Stato, sono contenute nell’Accordo Nazionale Quadro del 2009. Lo stesso Accordo, all’art. 23, contempla la procedura per la definizione delle modalità applicative dell’art. 47 del D.lgs. 81/2008, ovvero l’individuazione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, subordinandone l’efficacia all’emanazione del provvedimento di cui all’art 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Stante la perdurante mancata attuazione del citato art. 47, la circolare del Capo della Polizia, esplicativa dell’Accordo Nazionale Quadro del 2009, n. 557/RS/01/113/0461 dell’8 marzo 2010, con riferimento all’art.23 ANQ chiarisce che “… nelle more della definizione della disciplina attuativa dell’art. 47 del D.lgs. n.81/2008, sono fatte salve le disposizioni attualmente in vigore in materia, ivi comprese quelle contenute nell’articolo 24 del precedente A.N.Q., “.
Il “precedente Accordo Nazionale Quadro”, risalente all’anno 2000, all’art.24, comma 4, riporta che “Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza utilizzano appositi permessi retribuiti pari a 76 ore annue per ogni rappresentante. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art. 19 citato, il predetto monte ore non viene utilizzato e l’attività è considerata tempo di lavoro”.
Tra gli adempimenti, enucleati nell’art.19 del previgente D.lgs. 626/94, ora confermati alla lettera nell’art.50 del D.lgs. 81/2008, segnatamente al punto b), come segnalato in premessa, vi è quello per cui è stato fissato l’incontro del 23 luglio, vale a dire la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in relazione a lavori di adeguamento che comporteranno la variazione della destinazione d’uso di alcuni locali.
Per tale ragione, quindi, non si è provveduto alla concessione di un permesso sindacale su convocazione ex art.32, co. 4, D.P.R. 164/02, tra l’altro inconferente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Faceva quindi seguito ulteriore lettera di questa Segreteria Nazionale in data 24 ottobre 2019 (prot. 1145/19 S.N.), con la quale, nel sottolineare che la risposta del Suo Ufficio non era affatto soddisfacente, si puntualizzava che il richiamo, nel vigente ANQ, all’articolo 24 del precedente ANQ è stato fatto esclusivamente “con particolare riferimento alle funzioni di rappresentante per la sicurezza” che “potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ove costituite” e che, per ciò che riguarda i Poliziotti, gli adempimenti previsti dall’art. 50 del D.lgs. 81/2008
(l’art. 19 del D.lgs. 626/94 è abrogato come tutto il decreto) debbano essere svolti dagli RLS in costanza dell’utilizzo delle 76 ore di permesso annue oppure con i permessi sindacali “su convocazione” di cui all’art.32, comma 4, del DPR 164/2002.

Questa Segreteria ricordava inoltre che dal 2010 ad oggi sono state migliaia, in tutta Italia, le convocazioni ai sensi del predetto art. 32 che Questori, Dirigenti di Compartimenti, etc… hanno fatto nei confronti di componenti delle Segreterie Provinciali dei Sindacati per partecipare nella veste di RLS alle riunioni periodiche, a consultazioni varie, a visite e verifiche, etc… e che in quasi tutti tali, se detta attività fosse stata ritenuta da espletare “in servizio”, ai citati dirigenti sindacali sarebbe dovuta spettare l’indennità di missione, l’attribuzione del compenso per lavoro straordinario, l’emolumento per cambio turno, doveva essere messa a disposizione un’autovettura di servizio comprensiva di autista, etc.. etc…

Concludendo, veniva da noi sottolineato che la circolare n. 559/LEG/503.031.627 ter del 10 giugno 1997 cita testualmente: “A tale proposito si precisa che, nelle more di perfezionamento degli strumenti di contrattazione collettiva, con particolare riferimento all'”accordo quadro” per il personale della Polizia di Stato, le attività inerenti alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro potranno essere svolte anche se non si è proceduto alla elezione del “rappresentante per la sicurezza”. Le relative funzioni potranno essere svolte
dalle segreterie provinciali più rappresentative sul piano nazionale, ove costituite.”. Ne consegue che “Stante la perdurante mancata attuazione del citato art. 47″ (ben oltre 10 anni!), le funzioni di RLS sono svolte dalle nostre segreterie provinciali quali espressione di tutela del personale di Polizia e detti adempimenti, come sinora è accaduto in tutta Italia, vengono svolte con l’utilizzo delle 76 ore di permesso annue oppure con i permessi sindacali ex art. 32, comma 4, del DPR 164/2002 che è tutt’altro che “inconferente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro” ma invero pienamente aderente alla situazione attuale ed alle discussioni che hanno portato alla stesura dell’art. 23 dell’ANQ e del pertinente contenuto della relativa circolare esplicativa.

Veniva pertanto nuovamente chiesto un intervento finalizzato a garantire la corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, da questa O.S. prima puntualmente esplicitata.

Per avere risposta a quest’altra nostra missiva è stato necessario attendere il 14 agosto del corrente anno, quando il Suo Ufficio, con nota recante prot. 555/RS/01/143/5863, si limitava a ribadire quanto esplicitato nella lettera del 5 settembre 2019 ed a precisare che “La materia potrà comunque trovare compiuta definizione in sede di contrattazione collettiva, come previsto dall’art. 47 del D.lgs. 81/08”.
Ebbene, Preg.mo Direttore, è certamente superfluo rappresentarLe la totale contrarietà di questa O.S. riguardo la posizione assunta dal Suo Ufficio.

Quella che noi riteniamo essere una chiara determinazione di ledere il Sindacato e di tentare di limitare il ruolo dello stesso quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sta emergendo peraltro anche in altre realtà (poche per fortuna), tra le quali è opportuno menzionare la provincia di Cagliari il cui Questore, lo scorso 14 ottobre, ha inteso sollecitare anche i responsabili degli altri Uffici e Reparti della provincia a considerare “tempo di lavoro” lo svolgimento delle funzioni di RLS da parte delle Segreterie delle OO.SS.
… con obbligo, al termine dell’attività statuita dall’art. 50 del D.lgs. 81/2008, di riprendere il turno di servizio sino al suo completamento … e di considerare lavoro straordinario le eventuali ore eccedenti.

Una situazione inaccettabile che non può trovare soluzione nelle affermazioni del Suo Ufficio che sostiene le citate condotte rimandando ad una norma (l’art. 47 del D.lgs. 81/2008) che chissà quando troverà attuazione … pur continuando ad ignorare che nel resto degli Uffici e Reparti di Polizia le Segreterie Provinciali delle OO.SS. vengono convocate, nella loro veste di RLS, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del DPR 164/2002.
Beh, se adesso è corretto considerare “tempo di lavoro” l’attività dei RLS, vuol dire che dove tale considerazione non viene fatta l’Amministrazione (da decenni) sta causando allo Stato un ingiusto danno economico che potrebbe interessare la Corte dei Conti; diversamente, se è corretta la convocazione ex citato art. 32, comma 4, vuol significare che tanto a Rovigo quando adesso a Cagliari si sta ponendo in essere una grave negazione delle prerogative del Sindacato.

Non può sussistere che per alcuni valga una cosa e per altri ne valga una diversa. Non è pensabile applicare norme differenti per la stessa attività.
Chiaramente, nel caso di persistenza da parte di codesto Ufficio a voler legittimare la presunzione di pochi di considerare “tempo di lavoro” l’attività dei Sindacati nella veste di RLS, sarebbe opportuno che il Suo Ufficio, Gent.mo Direttore, chiarisca a quale capitolo di spesa (e se di competenza degli Uffici/Reparti periferici o del Dipartimento) dovranno imputarsi le spese di viaggio dei sindacalisti/RLS chiamati ad espletare detta attività come “tempo di lavoro”, rientrando nella facoltà del Sindacato anche quella di individuare il proprio RLS in un collega che presta servizio in una provincia diversa, magari distante anche mille chilometri da quella dove si dovrà tenere la riunione ex art. 50 D.lgs. 81/2008.
In questo caso le spese di missione, dell’alloggio, del vitto, dell’eventuale volo aereo, verranno imputate alla Questura che ha disposto la convocazione della riunione, a quella di appartenenza del collega/dirigente sindacale/RLS, o del Dipartimento?

Come vede, Preg.mo Direttore, le modifiche unilaterali delle procedure, oltre che inaccettabili, hanno anche dei costi che a volte possono essere di gran lunga superiori dell’ora di lavoro che si pretende che il sindacalista torni a fare presso il proprio Ufficio al termine di una riunione cui ha partecipato quale RLS.

Ora ed ad ogni modo, prima di costringere l’Amministrazione a sostenere costi che non aveva di certo considerato, vi è una norma, l’art. 25 del vigente A.N.Q. che è volta a risolvere le controversie.

La S.V., in considerazione della perdurante controversia, vorrà provvedere, con cortese urgenza, a convocare il Tavolo di confronto istituito dal menzionato art. 25, così da trovare definitiva e univoca soluzione alla problematica in argomento.
In attesa di riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico PIANESE

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