Questura di Venezia, mancata corresponsione dell’indennità supplementare di fuori sede di cui all’art. 10 c. 4 della Legge n. 78/1983. Richiesta intervento urgente

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Roma, 22 marzo 2023

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Questura di Venezia – Mancata corresponsione dell’indennità supplementare di fuori sede di cui all’art. 10 c. 4 della Legge n. 78/1983. Richiesta intervento urgente.

Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette l’unita nota della nostra Segreteria Provinciale COISP di Venezia, redatta congiuntamente a tutte le Segreterie delle altre OO.SS., con la quale si lamenta il mancato pagamento dell’indennità supplementare in oggetto indicata nei confronti del personale in forza alla Questura veneziana.

L’articolo 12 del d.P.R. 57/2022 ha previsto delle modifiche inerenti la corresponsione di detta indennità prevedendo una maggiorazione dell’importo (dal 180% al 280% dell’indennità operativa di base), nonché una riduzione della durata della navigazione, da 8 a 4 ore.

La Questura di Venezia, dopo essersi confrontata con le Segreterie Provinciali delle OO.SS. maggiormente rappresentative, con circolare del 31 gennaio 2023 ha stabilito dei criteri necessari per la corresponsione dell’indennità supplementare di fuori sede, specificando, nella medesima, di aver inoltrato richiesta per ulteriori determinazioni e delucidazioni in merito alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria. In data 3 febbraio 2023, a seguito della risposta di tale Direzione Centrale, la Questura di Venezia ha revocato le diposizioni del 31 gennaio u.s., posticipando in futuro l’emanazione di nuove direttive.

In sostanza, la Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria avrebbe impropriamente affiancato il concetto di “indennità supplementare di fuori sede” alle indennità di missione e pertanto avrebbe comunicato alla Questura di Venezia che il principio di valutazione deve essere in primis il luogo dove si effettua la navigazione e successivamente la durata della stessa (che se superiore alle 4 ore dà diritto alla predetta indennità).

Pertanto, a parere della Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria, se la navigazione, anche se superiore le 4 ore, è effettuata all’interno della sede di Venezia non darebbe diritto alla corresponsione dell’indennità.

Il COISP, e con esso tutti gli altri sindacati, ritiene invece che detta interpretazione non abbia alcun fondamento giuridico in quanto l’articolo 10 della legge 78/1983, al comma 4, recita: “Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore a 8 ore continuative, l’indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell’indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all’anzianità di servizio militare dall’annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall’ultima navigazione effettuata”;
è solamente nel secondo periodo del ridetto comma che si parla di luogo ove la nave, ovvero l’imbarcazione, si trova ormeggiata mentre nel primo si parla della durata della navigazione come criterio per maturare il diritto all’indennità.

Inoltre, la circolare applicativa dell’accordo contrattuale recepito con d.P.R. n 57 del 20 aprile 2022, emanata dalla medesima Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria in data 23 settembre 2022, per quanto riguarda l’art. 12 non fa mai menzione del luogo di navigazione bensì solamente della durata: “…. Si rende noto che, ai fini della corresponsione della citata indennità supplementare di fuori sede di cui all’art. 10 della legge n. 78/1983, è stata ridotta la durata della navigazione da 8 a 4 ore a far data dal 1 gennaio 2022. Sara cura dei competenti U.A.C. procedere formalmente all’acquisizione della documentazione rilasciata dal reparto di appartenenza del personale avente diritto al beneficio, che dovrà contenere nel dettaglio, per ogni singolo dipendente, le giornate di navigazione di durata non inferiore a 4 ore… .”.

Si precisa, infine, che trattasi dell’applicazione di una legge del 1983 emanata per gli impieghi di Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare. Normativa che nel corso degli anni e delle contrattazioni è stata estesa ed applicata anche alla Polizia di Stato; alcune denominazioni ed alcune condizioni esposte nella legge stessa devono opportunamente essere traslate e calate nella realtà dei servizi della Polizia di Stato. Ad esempio nell’ambito del settore nautico della Polizia di Stato (Reparti Speciali/C.N.eS./Squadre Nautiche ecc..) l’indennità in questione viene comunemente denominata “indennità di lunga navigazione” e non “indennità supplementare di fuori sede”, proprio per differire le due condizioni che ne determinano la corresponsione. Anche se poi a livello contabile, prima al C.E.N.A.P.S. ed ora da NoiPA, viene denominata in maniera unificata “indennità supplementare
di fuori sede”, riprendendo il titolo dell’articolo 10 della Legge n. 78/1983.

Tutto ciò premesso, si chiede a codesto Ufficio un urgente intervento finalizzato a garantire la corresponsione dell’indennità supplementare di fuori sede per ogni dipendente che effettui servizio a bordo dei mezzi navali della Questura di Venezia, quando la navigazione venga effettuata in maniera continuativa oltre le 4 ore, significando che la denominazione “fuori sede” non consente di interpretare in maniera restrittiva la concessione degli emolumenti, poiché, come esposto sopra, è la durata e non il luogo a determinare tali benefici economici.

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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