Questura di Salerno – Dispensa temporanea ex art. 87, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 … e violazione della privacy e delle disposizioni sull’emergenza sanitaria

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Roma, 22 giugno 2021

AL MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis
ROMA
AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
c.a. dott. Francesco Modafferi
Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma
ROMA

OGGETTO: Questura di Salerno – Dispensa temporanea ex art. 87, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 … e violazione della privacy e delle disposizioni sull’emergenza sanitaria.

L’art. 87, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) ha statuito che “Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall’articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ….” e che “Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge”.

Immediatamente dopo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità, con circolare del 24.3.2020, recante prot. n. 850/A.P.1-2292 e avente ad oggetto: “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni su procedure e comportamenti negli ambienti di lavoro. Aggiornamento”, facendo riferimento ai “Provvedimenti di dispensa temporanea ai fini di quanto disposto dall’art. 87 comma 6 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”, ha rappresentato che detti provvedimenti “sono affidati ai responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e Reparti di appartenenza, che adottano il provvedimento dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte del medico della Polizia di Stato” … ed ha puntualizzato che la procedura può essere avviata anche “su richiesta del dipendente” il quale dovrà “segnalare, documentandola opportunamente, la condizione di rischio, anche per terzi, correlata a patologie da cui sia affetto, non note all’Ufficio sanitario, o a patologie riguardanti familiari e/o conviventi che possano determinare una maggiore suscettibilità degli stessi all’infezione”.

Ebbene, un nostro collega in servizio presso la Questura di Salerno, con istanza del 19 ottobre scorso (Allegato 1) ha chiesto al Questore di quella provincia di essere temporaneamente dispensato dalla presenza in servizio ai sensi del ridetto art. 87, comma 6, stante il fatto che il proprio figlio di anni 6 è affetto da una patologia che lo rende maggiormente suscettibile a qualsivoglia infezione, ovviamente anche quella grave determinata dal SARS-CoV-2.

L’istanza veniva accolta e così anche le successive reiterazioni, l’ultima delle quali però, in questo momento ancora in trattazione, sta presentando delle ingerenze a parere nostro del tutto illegittime che si potrebbero configurare finanche quali violazioni della privacy e delle disposizioni sull’emergenza sanitaria … come ben rappresentato dal Garante per la protezione dei dati personali, doverosamente qui in indirizzo.

Lo scorso 14 giugno, difatti, quel nostro collega ha chiesto la proroga (Allegato 2) della dispensa di cui si stava avvalendo a seguito della citata istanza del 19.10.2020 e l’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura, “d’ordine del Dirigente Medico Principale, della Polizia di Stato Dr.ssa Marika Bruno”, con missiva del successivo 16 giugno (Allegato 3), al fine di poter dare al Questore il “parere sanitario per l’applicazione art. 87 comma 6 D.L. 17 marzo 2020 n. 18”, ha chiesto al nostro collega di “far conoscere la situazione vaccinale propria e del familiare per il quale chiede di fruire della dispensa dalla presenza in servizio”.

La pretesa trovava riscontro nella risposta odierna del nostro collega (Allegato 4), il quale, dopo aver premesso i propri dubbi su una correlazione tra l’istituto in parola e la richiesta di conoscere la situazione vaccinale sua e del figlio minore, ha rappresentato che “laddove la richiesta sia intesa a conoscere lo stato vaccinale riferita all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, lo scrivente è vaccinato e il proprio familiare, per il quale chiede di fruire della dispensa, come facilmente deducibile, non è vaccinato sia in relazione all’età (6 anni) sia, soprattutto, in relazione alla patologia di cui è affetto”.

Ebbene, Preg.mo Direttore, la richiesta dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Salerno, “d’ordine del Dirigente”, non solo non ha alcuna motivazione logica ma nemmeno alcun fondamento giuridico. Non vi è alcunché che consenta a quel Dirigente di informarsi sullo stato vaccinale del figlio minore del nostro collega (a parere nostro nemmeno dello stesso collega), né ai fini del previsto parere per l’applicazione dell’art. 87 comma 6 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, né per altri scopi!

La suddetta pretesa costituisce verosimilmente una grave violazione della privacy e delle disposizioni sull’emergenza sanitaria.
Sul sito internet del Garante per la protezione dei dati personali, nelle FAQ su “COVID-19 e protezione dei dati”, nella parte relativa al “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”, è difatti chiaramente specificato
– che “il medico competente può … trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica” … ma nel caso di specie l’informazione relativa alla vaccinazione del nostro collega e del figlio minore non ha alcuna attinenza con la idoneità alle mansioni dell’operatore della Polizia di Stato, né chiaramente per ciò che riguarda la sorveglianza sanitaria;
– che “il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19” e qui, nel caso di specie, è stato fatto, anche per il figlio del collega, per tramite del Dirigente dell’Ufficio Sanitario;
– che “il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo” e qui non solo vi è un trattamento illecito riguardante i dati relativi alla vaccinazione del nostro collega ma finanche – cosa ancor più grave – del figlio minore del predetto.

Insomma, Gent.mo Direttore, quanto sta accadendo presso la Questura di Salerno è di estrema gravità e verosimilmente potrebbe non avere riguardato soltanto il collega del quale qui si è fatto riferimento.

La prego quindi di voler intervenire immediatamente al fine di censurare le suesposte condotte ed impedire il loro reiterarsi.

Il Preg.mo Garante per la protezione dei dati personali è parimenti invitato a valutare i citati fatti e provvedere con fermezza per quanto di sua competenza.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese

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