Massima del giorno del 22 maggio 2015 BIS

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TROVA LE DIFFERENZE!!

Art. 27 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1051

Le supplenze ai posti di ruolo e gl'incarichi di insegnamento di qualunque specie sono conferiti dal preside, che sceglierà, tenendo conto, anzitutto, del servizio militare in reparti combattenti e dei risultati conseguiti in pubblici concorsi a cattedre di scuole medie.

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La riforma RENZI sulla scuola prevede "la chiamata diretta dei professori da parte dei presidi" attribuendo, in tal modo, ai dirigenti scolastici, il potere di conferire ai docenti della scuola un incarico triennale (rinnovabile).

L’incarico al professore è affidato in modo da “valorizzare il curriculum, le esperienze e le competenze professionali” e il preside può svolgere anche colloqui per poter scegliere i professori del proprio istituto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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