Libertà sindacali, sentenza del TAR Lazio

Taluni si sono affrettati a cercare di sminuirne la portata … nel tentativo, mal riuscito, di nascondere le sonore reprimende

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L’ultimo Contratto di Lavoro relativo al triennio 2019-2021, recepito con d.P.R. 57/2022, ha visto i soliti sindacati adoperarsi, con decisa veemenza, contro quelle Federazioni che raccolgono un sempre maggiore consenso tra i Colleghi e che continuano a dare lezione di come realmente si tutelano i propri associati e tutte le donne e uomini della Polizia di Stato più in generale.
Tali soliti sindacati, anziché impegnarsi per rivendicare incrementi economici per il personale si sono spesi energicamente contro le libertà sindacali. Obiettivo del Contratto, difatti, per loro era pregiudiziale esclusivamente l’art. 35 del d.P.R. 164/2002 che disciplinava le Federazioni sindacali e che garantiva a più organizzazioni di associarsi per acquisire maggiore forza negoziale ed un più incisivo potere contrattuale per meglio difendere i diritti e gli interessi dei propri iscritti, pur mantenendo ciascuna una propria autonomia amministrativa e politica. Tale articolo DOVEVA essere riscritto con la farsesca scusa di voler limitare la prolificazione di sigle sindacali (pretesa incostituzionale quanto ridicola … visto che hanno ottenuto l’effetto opposto) ma con il reale intento di frenare il sempre maggiore consenso dei Colleghi verso talune Federazioni (la nostra su tutte) e la solidità che ne caratterizza i rapporti interni.
Ebbene, il citato art. 35, riscritto totalmente dall’art. 30 del d.P.R. 57/2022, ha subito una dura bocciatura dal TAR Lazio e, nemmeno a dirlo, taluni si sono affrettati a cercare di sminuire la portata delle decisioni del citato Tribunale nel tentativo, mal riuscito, di nascondere che hanno ricevuto sonore reprimende.
Avverso l’art. 35 del d.P.R. 164/2002, come riformato dall’art. 30 del d.P.R. 57/2022, è stato proposto ricorso dal MOSAP e da altri Sindacati e le rivendicazioni poste sono state sostenute in giudizio dal COISP che ha condiviso le censure promosse dai ricorrenti avverso il decreto gravato e ha svolto argomentazioni a sostegno delle domande formulate nel ricorso. A fianco della controparte, l’Amministrazione, si sono schierati quei sindacati che la citata norma l’avevano voluta Siulp, Siap e Sap.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,sez. I Quater, con sentenza n. 4914/2023 pubblicata il 21 marzo 2023, accogliendo sostanzialmente il ricorso, ha respinto la molteplicità di eccezioni sollevate dal Dipartimento della P.S. e dai citati sindacati che l’hanno sostenuta nel giudizio, ed ha disposto quanto segue:

  • con riguardo al tema dell’imputazione al codice unico della Federazione delle deleghe rilasciate dagli iscritti ai Sindacati, la norma è stata interpretata nel senso che si può “escludere che sia necessario il recesso del lavoratore dal sindacato federato/affiliato, essendo sufficiente che il soggetto federato produca, per ogni delega che si pretende di conteggiare in capo alla federazione/aggregazione, documentazione recante l’espressa accettazione del patto federativo/aggregativo da parte del lavoratore (e quindi l’autorizzazione all’imputazione della delega all’aggregazione)” … questa la prima vittoria per la libertà sindacale, atteso che a gran voce taluni pretendevano che l’organizzazione sindacale federata che avesse intenzione di recedere dalla federazione, anche eventualmente per aderire ad altra federazione o rappresentare autonomamente i propri iscritti, avrebbe dovuto acquisire una disdetta dai propri associati e poi una nuova iscrizione, quando invece sarà sufficiente una sola espressa accettazione da parte di questi ultimi.
  • con riguardo al tema dell’imputazione delle trattenute sindacali sul codice unico (e dunque sul conto corrente) della Federazione, la norma è stata dichiarata illegittima “in quanto impone una limitazione irragionevole (e del tutto sproporzionata, se si considerano le finalità proprie della normativa, come si è detto consistenti nella razionalizzazione delle relazioni sindacali) alla libertà statutaria delle associazioni sindacali garantita dagli artt. 18 e 39 Cost., oltreché dall’art. 36 c.c.” essendo “del tutto naturale che la p.a. (in assenza di un diverso accordo statutario proprio dell’aggregazione) versi la trattenuta sindacale del lavoratore al sindacato affiliato/federato al quale lo stesso è rimasto iscritto” … ed è questo il secondo schiaffone, atteso che a gran voce taluni si erano adoperati per creare probabili forti difficoltà amministrative in seno alle Federazioni;
  • con riguardo infine al tema della non rilevanza, ai fini della rappresentatività sindacale, dei mutamenti interventi all’interno dell’aggregazione associativa nel triennio successivo alla singola rilevazione, il Tar ha ritenuto legittima la norma… ma una terza reprimenda arriva ugualmente ai detrattori delle libertà sindacali, atteso il fatto che da sei anni il COISP ed il MOSAP pongono avanti la propria attività in seno alla Federazione con una invidiabile condivisione e partecipazione che testimonia la certezza di una lunghissima unione ed il raggiungimento di una sempre maggiore rappresentatività.

In sostanza, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, condividendo nella sostanza il senso delle argomentazioni svolte dai Sindacati ricorrenti, il MOSAP in testa, e da quelli che le hanno condiviso, il COISP fra tutti, ha sostanzialmente “riscritto” la norma impugnata, ordinando l’immediata esecuzione della pronuncia da parte dell’Amministrazione, con buona pace di questa e di quei sindacati che hanno speso l’occasione di un Contratto di Lavoro per cercare di danneggiare altri Sindacati anziché adoperarsi per acquisire maggiori diritti per i Poliziotti.

Roma, 22 marzo 2023

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