Legge di Bilancio 2022, grazie al COISP alcuni doverosi riconoscimenti del lavoro dei Poliziotti

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LEGGE DI BILANCIO 2022

Alcuni doverosi riconoscimenti del lavoro dei Poliziotti grazie all’impegno ed alle continue sollecitazioni del COISP…

ma C’È ANCORA TANTO DA FARE
e taluni dovrebbero zittirsi invece che prendersi meriti che non hanno, atteso il loro perdurante disinteresse verso i diritti ed i bisogni delle Donne e degli Uomini della Polizia di Stato

Il Consiglio dei Ministri dello scorso 28 ottobre ha approvato il Disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022, il quale contiene talune importanti novità per ciò che riguarda anche i Poliziotti ma da qui all’esultare ce ne vuole.
Il Governo, sollecitato dal COISP sia nell’ambito delle trattative per il rinnovo contrattuale del personale del Comparto Sicurezza e Difesa che in continue interlocuzioni e anche attraverso formali lettere, pare abbia provveduto a rimediare ad una delle gravi disparità di trattamento registrata nell’ambito dello stesso Comparto, che vedeva i Poliziotti penalizzati rispetto agli altri appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento militare, ha poi stanziato alcune risorse per il riconoscimento della nostra specificità per ciò che concerne l’aspetto previdenziale, nonché risorse, a favore di tutte le Pubbliche Amministrazioni, per il trattamento accessorio, le assunzioni, il Contratto relativo al triennio 2022-2024.
Insomma, come potrete rendervi conto voi stessi dalla lettura delle norme della Legge di Bilancio 2022 che ci riguardano, alcuni doverosi riconoscimenti del lavoro dei Poliziotti grazie all’impegno ed alle continue sollecitazioni del COISP … ma c’è ancora tantissimo da fare.

Art. 26
(Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. In relazione alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, da destinare all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l’introduzione, nell’ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:
a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;
b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite garantendo che almeno il 50% sia destinato alla finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Viene quindi garantito un fondo finalizzato a compensare (vedremo in che misura) la mancata attuazione della previdenza complementare nei confronti dei Poliziotti, Carabinieri, militari, etc.. …mediante l’emanazione di successivi provvedimenti normativi.
È certamente un primo importante passo per rimediare ai danni della legge 8 agosto 1995 n. 335, così detta “legge Dini”, che ha difatti profondamente riformato il sistema pensionistico italiano, stabilendo il passaggio, per i dipendenti che alla data del 31 gennaio 1995 non potevano contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi figurativi, da riscatto e ricongiunzione), dal “sistema retributivo” di calcolo delle pensioni, che si basava sul calcolo della media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi, al “sistema contributivo” che si basa invece sull’ammontare dei contributi versati nel corso della vita lavorativa, oppure per quelli che potevano vantare meno di 18 anni di contributi a quella data del 31.1.1995 ad un “sistema misto” (cioè metodo retributivo per l’anzianità maturata sino al 1995 – metodo contributivo per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996) ed ha dato il via alla costituzione di forme di previdenza complementare “allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale” … mai avviati per i Poliziotti sebbene siano trascorsi ormai ventisei anni da tale riforma.
Adesso finalmente c’è un primo stanziamento a favore delle nostre pensioni ed il nostro impegno per discutere di quelli che saranno i contenuti dei provvedimenti normativi che dovranno consentire l’utilizzo delle risorse del fondo che la Legge di Bilancio 2022 sta istituendo, sarà deciso ed immediato.
Una volta emanata la Legge di Bilancio chiederemo subito l’apertura di un tavolo di confronto per i citati decreti attuativi.
Dobbiamo tuttavia rilevare da subito, ed abbiamo già inviato chiari messaggi ai nostri governanti, che la perequazione ipotizzata nella norma sopra richiamata parte già con il piede sbagliato, pretendendo la stessa di dispiegare i suoi effetti solo per chi sarà in servizio il giorno prima dell’incerta data di approvazione dei provvedimenti normativi previsti, così danneggiando ingiustamente tutti coloro che saranno andati o andranno in pensione prima di quel giorno.
Una beffa inaccettabile, per contrastare la quale non ci risparmieremo!!

Art. 27
(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)
1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in 28.214.318 euro per l’anno 2022, 32.527.983 euro per l’anno 2023, 46.764.831 per l’anno 2024, 39.840.709 euro per l’anno 2025, 43.000.595 euro per l’anno 2026, 46.901.974 euro, per l’anno 2027, 49.248.807 per l’anno 2028, 49.927.172 per l’anno 2029, 54.721.615 per l’anno 2030 e 57.469.415 euro a decorrere dall’anno 2031, si provvede mediante……….. ».

L’art. 27 dovrebbe porre fine ad una grave disparità di trattamento dovuta alla distorta applicazione dell’art. 54 del DPR 1092/73 che vede i “militari” beneficiare di un calcolo della quota retributiva della pensione di gran lunga maggiormente favorevole rispetto ai Poliziotti.
L’applicazione nei confronti dei Poliziotti del predetto art. 54 è stata fortemente voluta dal COISP che da mesi l’ha chiesta, sollecitando un intervento del Capo della Polizia, inviando missive al Ministro dell’Interno e finanche al Presidente del Consiglio dei Ministri, interessando Ministri e parlamentari dei vari schieramenti, ponendo finanche la cessazione della suddetta disparità di trattamento tra le numerose questioni da risolvere prima di definire il rinnovo del Contratto di Lavoro del personale del Comparto Sicurezza e Difesa.
Insomma, sono mesi che il COISP lavora per garantire ai Poliziotti l’applicazione dell’art. 54 del DPR 1092/73 che consentirà un incremento lordo della pensione annua lorda anche di 1.800 euro, … e come sempre altri si svegliano adesso e cercano di attribuirsene il merito, quando ad ogni Contratto sono sempre stati pronti a svendere i Poliziotti, accogliendo qualsiasi misero incremento pur di ingraziarsi qualche partito che sostiene il Governo.
Il suddetto art. 27 tuttavia pare non avere effetti nei confronti dei colleghi già andati in pensione e questo è per noi inaccettabile … e ci daremo da fare affinché venga modificato.

Art. 151
(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019- 2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinarsi, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi Comitati
di settore ai sensi dell’art. 47, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 152.
(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Gli artt. 151 e 152 introducono ulteriori risorse per il “trattamento accessorio” (200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022) e per le assunzioni di personale a tempo indeterminato (100 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024) ma dette risorse non riguardano soltanto il Comparto Sicurezza e Difesa ma tutte le amministrazioni dello Stato, per cui c’è ben poco da fare entusiastici proclami quanto piuttosto impegnarsi – cosa che noi già stiamo facendo – per ottenere ulteriori risorse specificatamente per chi garantisce la Sicurezza in questo Paese, così da riuscire a garantire una necessaria tutela legale per i Poliziotti, Carabinieri, etc.., una giusta copertura sanitaria, l’incremento delle indennità operative i cui compensi risalgono a ben 19 anni addietro e nondimeno l’attribuzione di compensi per il lavoro straordinario equiparati, nelle modalità di calcolo, a quelli di tutti gli altri dipendenti pubblici.

Art. 153
(Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)
1. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l’anno 2022, in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Anche in questo caso si parla di risorse, peraltro irrisorie, per il Contratto di Lavoro relativo al triennio 2022-2024 di tutto il pubblico impiego. 310 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 che dovranno essere ripartiti per i vari Contratti dei lavoratori delle varie Amministrazioni dello Stato. Se si pensa che il rinnovo contrattuale 2019-2021, ancora in trattazione, prevede solo per il Comparto Sicurezza e Difesa importi pari a 342 milioni e 508 mila euro per il 2019 e 534 milioni e 557 mila euro per il 2020, è presto detto come le risorse adesso stanziate, da ripartire tra tutte le Amministrazioni pubbliche, saranno sufficienti appena a garantire l’indennità di vacanza contrattuale e forse qualche euro di incremento.
Insomma, una scarsissima considerazione del nostro lavoro.

Art. 158
(Attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)
1. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinati al personale di cui all’articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l’anno 2020, dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

L’art. 158 stanzia 10 milioni, a decorrere dal 2022, per il contratto dei Dirigenti del Comparto Sicurezza e Difesa e per le indennità accessorie relative alla loro peculiare attività.
Ora, anche qui ci sarà chi esulterà per tale stanziamento ma lo farà perché obbligato da vincoli partitici e non solo. Noi di certo continueremo ad impegnarci per non far mortificare la nostra classe dirigenziale con incrementi e compensi inadeguati al riconoscimento della loro professionalità ed ai rischi che comportano il loro impegno quotidiano.

In conclusione, come già detto, il testo del disegno di legge inerente il Bilancio dello Stato per l’anno 2022 prevede alcuni doverosi riconoscimenti del lavoro dei Poliziotti ma c’è ancora tanto da fare, visto che l’iter parlamentare inizierà nei prossimi giorni e sarà necessario non abbassare la guardia affinché le previsioni che ci riguardano non siano modificate in peggio. Sono necessari ulteriori sostanziosi stanziamenti che riguardano certamente la tutela legale, la copertura sanitaria, le indennità accessorie e la rivalutazione del lavoro straordinario ed il COISP non mancherà di chiederli.

Roma, 8 novembre 2021

La Segreteria Nazionale del COISP

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