Roma, 30 giugno 2021
Al Capo Politico del Movimento 5 Stelle
On. Vito Crimi
Al Segretario della Lega
On. Matteo Salvini
Al Segretario del Partito Democratico
On. Enrico Letta
Al Presidente di Forza Italia
On. Silvio Berlusconi
Al Presidente di Fratelli d’Italia
On. Giorgia Meloni
Al Segretario di Italia Viva
On. Matteo Renzi
Al Segretario di Liberi ed Uguali
On. Pietro Grasso
OGGETTO: La Sicurezza del Paese e la tutela dei Poliziotti sia all’ordine del giorno del Parlamento.
► Roma, pressi Stazione Termini, pomeriggio di sabato 19 giugno 2021: un uomo, di origini ghanesi (ma potrebbe essere stato di qualsivoglia nazionalità, anche italiano), si aggira nelle vie limitrofe alla Stazione brandendo un grosso coltello da cucina dalla lama lunga 20 centimetri minacciando i passanti.
I Poliziotti accorsi, dopo aver tentato inutilmente di farlo desistere ed arrendere ed essersi difesi dai ripetuti tentativi del predetto di infliggere loro una coltellata, lo bloccano sparandogli ad una gamba.
► Würzburg (Germania), centro storico, pomeriggio di giovedì 24 giugno 2021: un uomo, di origini somale (ma potrebbe essere stato di qualsivoglia nazionalità, anche tedesco), aggredisce i passanti con un coltello causando 3 morti ed 11 feriti di cui 5 in gravi condizioni ed anche qui i Poliziotti accorsi lo bloccano sparandogli ad una gamba.
Preg.mi Onorevoli,
i due episodi sopra succintamente ricordati sono tra i tanti che quotidianamente si verificano in Italia come in altri Paesi d’Europa e del Mondo, ma tali due accadimenti, identici, testimoniano quanto sia divenuto impossibile fare il proprio lavoro per le Donne e gli Uomini “in divisa” di questa nostra Italia.
In entrambi i predetti casi vi è un uomo che brandisce un coltello contro inermi cittadini e vi è un Poliziotto che lo ferma sparandogli alle gambe. In Italia, però, il Poliziotto viene indagato per eccesso colposo nell’uso delle armi, in Germania invece l’operato del Poliziotto è lodato e si indaga sull’uomo arrestato interrogandosi anche sulle motivazioni del suo gesto. A nessuno viene in mente di mandare a processo il Poliziotto tedesco nemmeno come “atto dovuto” … e non è certo possibile, in punto di diritto, che ciò sia avvenuto per il fatto che in quel caso l’uomo con il coltello, prima dell’intervento dei Poliziotti, aveva ucciso tre persone e ferito altre undici.
Già, perché quello che è accaduto a Würzburg è la ‘fotografia’ di quello che sarebbe potuto accadere alla Stazione Termini di Roma e che è stato evitato grazie all’intervento immediato dei Poliziotti.
Ora, poiché noi, tutti i nostri Colleghi della Polizia di Stato e delle altre Forze dell’Ordine, riteniamo che sia preminente l’incolumità anche di un solo cittadino, è di tutta evidenza che le Preg.me SS.LL., che in questo momento sono alla guida dei maggiori partiti che formano il Parlamento Italiano, debbano adoperarsi con estrema urgenza per modificare quelle norme che oggi portano ad indagare, come “atto dovuto”, un Poliziotto per il semplice fatto, evidente, di aver assolto il proprio dovere, anche mettendo a forte rischio la sua stessa vita.
Parimenti devono essere modificate quelle norme che prevedono, per i Poliziotti, una “tutela legale” riguardo le spese di difesa e di giudizio per i fatti occorsi in servizio, tutela che oggi di fatto è assolutamente contenuta e conseguentemente, grazie anche ad interpretazioni, pareri e ad una tangibile volontà di restringerne il campo di applicazione, espone i Poliziotti a pagare gran parte di dette spese, se non tutte, di tasca propria … e questo per aver assolto ai propri obblighi di servizio.
Ebbene:
– quanto ai procedimenti nei confronti del personale delle Forze dell’Ordine e alla necessità di rimediare alle continue ingiuste sottoposizioni a procedimento penale dei Poliziotti quale “atto dovuto”, ricordando a tal proposito che il R.D. 1399/1930 prevedeva all’art. 16 la necessaria autorizzazione del Ministro della Giustizia per poter procedere contro gli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o contro i militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, e che la Corte Costituzionale, con sentenza 6 giugno 1963, n. 94, ha rilevato il contrasto di tale art. 16 con l’art. 28 della Costituzione in quanto “il potere conferito al Ministro di grazia e giustizia di concedere o negare l’autorizzazione a procedere a carico degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio, e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, si traduce in una violazione del principio della diretta responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici”, si potrebbe provvedere attribuendo la titolarità delle indagini e dell’eventuale esercizio dell’azione penale, nei casi sopra indicati, al Procuratore Generale della Corte d’Appello stante anche i suoi attuali precipui compiti, tra cui quelli di vigilanza, controllo e coordinamento;
– quanto alla “tutela legale” riguardo le spese di difesa e di giudizio per i procedimenti avviati nei confronti dei Poliziotti per fatti occorsi in servizio, va premesso che tale “tutela” oggi è garantita dall’art. 32 della Legge 22 maggio 1975, n. 152, dall’art. 18 del Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, e dall’art. 12 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.
L’art. 32 della Legge 22 maggio 1975, n. 152, prevede che
Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell’interessato dall’Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell’interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell’interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell’imputato per fatto doloso.
Le disposizioni dei comuni precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall’appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.
L’art. 18 del Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, prevede che
Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.
L’art. 12 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, prevede che
1. Le disposizioni di cui all’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell’articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell’Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l’importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L’importo di cui al comma 2 può essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell’Amministrazione.
Sussiste poi anche l’art. 33 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 il quale prevede che
Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l’art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. e che costituirebbe, per i Poliziotti, una norma speciale di maggior favore, stante la peculiare attività svolta, rispetto a quella prima riportata dell’art. 18 del Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, che riguarda tutta la platea dei dipendenti di amministrazioni statali, solo che il Consiglio di Stato avrebbe ritenuto, con un semplice “parere”, che tale art. 18 avrebbe implicitamente abrogato la norma speciale statuita dall’art. 33 del D.P.R. 395/1995.
Ma non solo …
Il complesso delle norme che dovrebbero garantire una piena “tutela legale” dei Poliziotti, preservandoli da qualunque costo per procedimenti avviati nei loro confronti per fatti commessi in servizio, in realtà definiscono il limite di 5.000 € quale somma da anticipare al personale, con ciò obbligando i Poliziotti, specie nei processi particolarmente complessi e lunghi, a far fronte alle sicure maggiori spese legali con le proprie esigue risorse (un Poliziotto ha uno stipendio di poco più di 1500 euro), ma si pretende anche che sia l’Avvocatura dello Stato a decidere sulla congruità delle spese richieste dai difensori di fiducia dei Poliziotti e che all’esito del processo i Poliziotti non subiscano anche un banale “richiamo” disciplinare … anche se per fatti assolutamente marginali e non influenti rispetto a quelli per cui sono stati sottoposti a processo.
Insomma, riuscire davvero a garantirsi che lo Stato si faccia totale carico delle spese legali effettuate è davvero arduo se non impossibile … e comunque le spese di giudizio rimangono sempre a carico dei Poliziotti.
In buona sostanza, Preg.mi Onorevoli, è assolutamente necessaria una rivisitazione di tali norme sulla “tutela legale” e ciò – come detto – può avvenire attraverso una modifica anche al solo articolo 32 della Legge 22 maggio 1975, n. 152, così come di seguito si suggerisce e chiede:
Modifica all’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152
L’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 è sostituito dal seguente:
Art. 32.
Rimborso delle spese legali e di giudizio
1. Nei procedimenti per responsabilità penale, civile ed amministrativa a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi anche all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell’interessato dall’Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell’interessato medesimo. In questo secondo caso tutte le spese legali ivi comprese le anticipazioni, nei limiti riconosciuti congrui dal competente Consiglio dell’ordine degli avvocati, e le spese di giudizio sono a carico dell’Amministrazione di appartenenza, che le liquida entro 30 giorni dalla richiesta, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità dell’imputato a titolo di dolo.
2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall’appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza e si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto o della persona che gli presti assistenza. In mancanza del coniuge e dei figli, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione.
3. Le Amministrazioni assolvono alle citate spese anche a procedimento penale concluso con la remissione di querela o con una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione.
I suddetti interventi normativi, relativamente ai quali – si ribadisce – si chiede l’intervento delle Preg.me SS.VV., restituiranno dignità e serenità operativa alle Forze dell’Ordine, sempre più spesso ingiustamente bersaglio di una negazione dei loro diritti e per il loro quotidiano lavoro a difesa del Paese e a salvaguardia dell’incolumità e dei beni di tutti i Cittadini.
In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese