Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi: disciplina in caso di assenza dal servizio per motivi sindacali

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Roma, 13 dicembre 2019

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

OGGETTO: Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi: disciplina in caso di assenza
dal servizio per motivi sindacali.

Negli ultimi tempi giungono in modo sempre più frequente a questa Segreteria Nazionale quesiti riguardanti le condizioni d’incompatibilità e richieste interpretative delle norme vigenti in materia di divieto e/o potestà di esercizio di altre attività lavorative per il personale appartenente alla Polizia di Stato, in particolare per coloro che sono assenti dal servizio per motivi sindacali.
Come noto, l’art. 88, L. 1° aprile 1981, n. 121 ha introdotto a favore degli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, di essere collocati in aspettativa per motivi sindacali, conservando, a carico dell’Amministrazione, la corresponsione di tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
L’art. 31, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, inoltre, ha disciplinato la fattispecie dei cosiddetti cumuli di permessi sindacali, vale a dire permessi sindacali di durata superiore al limite ordinario di nove turni giornalieri per ciascun mese, anch’essi equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione e retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
In considerazione della piena equiparazione al servizio prestato nell’Amministrazione tanto
dell’aspettativa, ossia dei distacchi sindacali, quanto dei cumuli di permessi sindacali, sorge un legittimo dubbio interpretativo relativamente alla possibilità di esercitare il commercio, l’industria o altre professioni o mestieri o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, in deroga a quanto previsto dall’art. 50, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 e dall’art. 53, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Tra gli altri, si chiede di definire la disciplina vigente nel caso di assunzione della carica
di amministratore delegato, amministratore unico, rappresentante legale, presidente e\o componente di consigli di amministrazione, ecc., di società di capitali1, sia finanziate con conferimento di capitali privati, sia create in house da enti locali per la gestione di attività strumentali o di produzione;
si chiede di stabilire se l’assunzione dei predetti incarichi sia compatibile con la contestuale
collocazione nei vari istituti giuridici, che consentono al personale della Polizia di Stato di assentarsi dal servizio per motivi sindacali e, in caso di risposta positiva, quale debba essere il trattamento economico spettante al personale interessato.
Si rappresenta l’urgenza e l’importanza della questione e si resta in attesa di sollecito riscontro.

La Segreteria Nazionale del COISP