Il compenso per i cambi turni è corrisposto a seguito di accordo tra l’Amministrazione ed i Sindacati – Il Dipartimento non può statuirne unilateralmente i criteri.

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Roma, 29 maggio 2019

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis

OGGETTO: Il compenso per i cambi turni è corrisposto a seguito di accordo tra
l’Amministrazione ed i Sindacati – Il Dipartimento non può statuirne unilateralmente i criteri

Preg.mo Direttore,
la circolare n. 557/RS/01/113/5895 del 19 febbraio 2013 avente ad oggetto “A.N.Q.: cambio turno e reperibilità- Circolare” dispone quanto segue:

L’istituto del cambio turno fa riferimento alla modifica – disposta successivamente alla
programmazione – dell’orario di lavoro indicato nella programmazione settimanale che, come noto, è predisposta in conformità alle tipologie di orario definite con l’informazione preventiva e con specifici accordi per i cd. “orari in deroga” (art. 25, D.P.R. n. 164/2002; artt.7-8-9 dell’Accordo Nazionale Quadro). ……
…… l’istituto del cambio turno attiene alla modifica dell’orario di lavoro disposta d’ufficio
successivamente alla programmazione settimanale, modifica per la quale gli Accordi per i Fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali che si sono susseguiti annualmente hanno previsto l’attribuzione di una specifica indennità.
L’Intesa Preliminare all’Accordo per il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali anno 2012 ha introdotto un ulteriore compenso nel caso in cui l’orario di lavoro venga modificato direttamente nella programmazione settimanale.
Tuttavia, in tale ipotesi, la Commissione Paritetica di cui all’art. 25 dell’A.N.Q., ha ritenuto che non dà luogo al compenso per il cambio turno la modifica dell’orario di servizio disposta in sede di programmazione settimanale per non più di una volta a settimana per dipendente seguendo criteri di rotazione.
Pertanto, qualora “particolari e motivate esigenze di servizio” possano essere soddisfatte solo ricorrendo ad una seconda variazione del turno al medesimo dipendente disposta con la programmazione settimanale, l’Intesa Preliminare citata ha riconosciuto il compenso anche per la seconda variazione disposta con la programmazione settimanale, attribuendo per questa la medesima indennità attribuita per il cambio turno disposto dopo la programmazione. ……
…… L’art. 11, comma 4, stabilisce che “per i servizi continuativi costituisce cambio turno solo la prima variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia di orario”.
L’applicazione analogica di questo principio, anche alla luce della preintesa citata, all’ipotesi delle variazioni di turno (quelle disposte in sede di programmazione) dai servizi non continuativi a quelli continuativi comporta che:
a) la prima variazione (es. martedì da 8/14 a 13/19) non comporta nessuna attribuzione del compenso;
b) la seconda variazione (es. mercoledì da 8/14 a 7/13) va compensata ai sensi della preintesa sull’Accordo per il Fondo per l’anno 2012;
c) successive variazioni (es. giovedì da 8/14 a 0/7) si “configurano quali sviluppo della tipologia di orario”.

Detta circolare, come certamente il Suo Ufficio ricorderà, potendo peraltro trovare riscontro in atti, è stata frutto di intesa tra l’Amministrazione ed i Sindacati in virtù del fatto che l’istituto del cambio turno, come anche quello della reperibilità pure esplicato nella circolare in argomento, è compensato con le risorse del F.E.S.I. e la distribuzione di tali risorse esigono un accordo tra la parte pubblica e quella sindacale per cui non poteva e non può esserci alcuna unilaterale interpretazione sulle modalità di applicazione degli istituti con le stesse compensati.
I contenuti della circolare sono stati il frutto di un difficile lavoro di mediazione e non pochi sono stati gli incontri e le riunioni che hanno portato alla sua stesura definitiva.
In considerazione di quanto sopra, al Suo Ufficio sarebbe dovuto essere chiaro che eventuali necessari ulteriori chiarimenti su aspetti magari non perfettamente definiti dalla suddetta circolare dovevano essere preliminarmente sottoposti a giusto confronto tra entrambe le parti (pubblica e sindacale), ma così non è stato.
Come risulta dall’allegato documento, la Questura di Arezzo ha posto al Suo Ufficio un quesito relativo alla corresponsione del cambio turno nei casi di “impiego di dipendenti – che normalmente svolgono turni non continuativi – in turni continuativi posti a cavallo tra il fine settimana e l’inizio di quella nuova” ed il Suo Ufficio, «con nota n° 555/RS/O1/113/C/19/5162 del 30/04/2019», anch’essa allegata, ha «chiarito» che «l’art. 11 comma 4 stabilisce che: “per i servizi continuativi costituisce cambio turno solo la prima variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia di orario..”» ed ha unilateralmente deciso che «…“La suddetta norma è applicabile all’ipotesi
di turni di lavoro continuativi e consecutivi anche se effettuati nella settimana successiva a quella in cui è cominciata la turnazione, in quanto costituiscono sviluppo della tipologia di orario”».
Secondo il Suo Ufficio, quindi, nell’esempio che segue di un dipendente che normalmente svolge turno non continuativo e che in luogo del previsto Riposo di domenica 12 viene comandato con orario 19-24 e nei giorni successivi è comandato a proseguire la turnazione continuativa

il predetto avrebbe diritto solamente al compenso per la prima variazione di turno (quella di domenica
12: dal Riposo al 19-24) in quanto le successive si configurerebbero quali sviluppo della tipologia di
orario.
E se la turnazione di tale collega dovesse invece svolgersi in questo modo

vale a dire se il citato dipendente si dovesse vedere variati solamente il turno di domenica 12 (dal Riposo al 19-24) per poi tornare ad effettuare la turnazione non continuativa normalmente svolta e peraltro prevista dalla programmazione settimanale pubblicizzata il venerdì 10? A quanti cambi turno avrebbe diritto? Sempre soltanto per la prima variazione di domenica giorno 12?

Dovrebbe essere corretto, ed in linea con le considerazioni tra Amministrazione e Sindacati che hanno portato alla suddetta circolare del 19.2.2013, che il dipendente in questione, nelle giornate di martedì 14 ed in quella di mercoledì 15, non abbia alcuna possibilità di organizzare la propria vita e di pianificare eventuali interessi personali o familiari … e che tale disagio non dovrà comportare alcuna compensazione? Nelle predette giornate di martedì e mercoledì, se viene comandato a proseguire la turnazione continuativa già iniziata domenica 12 non avrebbe diritto al compenso per il cambio turno in quanto si tratterebbe di sviluppo della tipologia di orario; se invece tale sviluppo non viene più disposto, per cessazione della necessità di impiego nella turnazione continuativa, non si vedrebbe corrisposto ugualmente alcun indennizzo.
La corresponsione del cambio turno va considerata in relazione alle variazioni di turno disposte con riferimento ad ogni singola programmazione settimanale dei servizi. È chiara la norma, è chiara la circolare.
In considerazione di quanto evidenziato Le chiedo di voler chiarire attraverso il dovuto confronto la problematica rilevata.
In attesa di cortese urgentissimo riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese

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