La grave situazione epidemiologica da COVID-19 ha visto il Governo intervenire, anche grazie alle sollecitazioni del COISP, a tutela dei lavoratori tutti ivi compresi gli appartenenti alla Polizia di Stato, nei cui confronti hanno trovato applicazione due importanti istituti (art. 87, commi 6 e 7, del decreto legge 18/2020: la temporanea dispensa dalla presenza in servizio e il congedo straordinario speciale) che hanno consentito di tutelare i nostri colleghi, particolarmente esposti al rischio di contagio da COVID-19 in ragione dei peculiari compiti istituzionali svolti, nonché i loro stessi familiari.
Di quanto sopra si sono avvalsi numerosissimi Poliziotti che si sono trovati in una condizione di rischio, anche per terzi, correlata a patologie da cui sono affetti o a patologie riguardanti familiari e/o conviventi che avrebbero potuto determinare una maggiore suscettibilità degli stessi all’infezione del virus SarsCoV-2.
Ebbene, se non fosse stato per questa Organizzazione Sindacale e per il chiaro pronto interessamento del Signor Capo della Polizia, dal 1° gennaio scorso le Donne e gli Uomini della Polizia di Stato non avrebbero più potuto fruire delle citate norme di tutela, in quanto il loro termine era previsto per il 31 dicembre 2020.
A ridosso del Santo Natale, lo scorso 24 dicembre, questa Segreteria Nazionale è difatti intervenuta urgentemente nei confronti del Capo della Polizia, sottolineando quanto stava accadendo, rappresentando le forti preoccupazioni per la salute dei Poliziotti e dei loro familiari … e chiedendo un immediato interessamento volto a prorogare la validità dei commi 6 e 7 del citato art. 87 d.l. 18/2020.
Il nostro intervento (che potrete rileggere cliccando su questo link) ha portato il risultato auspicato e richiesto. Il Governo ha posto rimedio alla grave problematica inserendo nell’ambito del DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 (concernente “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, ….) un articolo 19 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) con il quale i termini previsti dall’art. 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 18/2020 “sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”.
Roma, 8 gennaio 2021
La Segreteria Nazionale del COISP