Gli appartenenti alla Polizia di Stato possono ora acquistare e portare, anche fuori servizio, un’arma “privata” in aggiunta a quella d’ordinanza, con regole precise su acquisto, detenzione e comunicazioni all’Autorità di P.S.
Cosa cambia in concreto per gli agenti
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Gli agenti di pubblica sicurezza possono portare senza licenza, anche fuori servizio, le armi di cui all’art. 42 TULPS (arma comune da sparo), anche diverse da quella in dotazione, per difesa personale.
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La norma è ritenuta immediatamente applicabile (comma 1 dell’art. 28 D.L. 48/2025, convertito in L. 80/2025), in attesa del regolamento che dovrà adeguare l’art. 73 del Regolamento TULPS.
Acquisto dell’arma privata
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L’agente può acquistare un’arma comune ai sensi dell’art. 42 TULPS senza necessità di licenza di porto d’armi, utilizzando lo speciale regime previsto dall’art. 28.
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Al momento dell’acquisto deve esibire la tessera personale rilasciata dall’Amministrazione, che attesta lo status di agente di pubblica sicurezza.
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Il commerciante di armi deve annotare l’operazione sul registro ex art. 35 TULPS, riportando gli estremi della tessera dell’agente; per la polizia locale, anche l’eventuale documentazione aggiuntiva dell’Ente.
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Restano ferme le regole generali: l’arma non può essere ceduta a privati senza che questi abbiano permesso di porto d’armi o nulla osta del Questore, e valgono gli obblighi di comunicazione in caso di cessione tra privati.
Detenzione e obbligo di comunicazione
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Le armi acquistate in base all’art. 28 devono essere comunicate all’Autorità di pubblica sicurezza, applicando le modalità dell’art. 38 TULPS (comunicazione per la detenzione).
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L’Autorità deve poter conoscere chi detiene l’arma e dove è detenuta, anche per eventuali controlli e per l’inserimento dei dati nel CED interforze ex art. 8 L. 121/1981.
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Rimane in vigore il limite sul numero massimo di armi comuni da sparo detenibili (tre).
Porto fuori servizio
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L’arma privata acquistata ai sensi dell’art. 28 può essere portata fuori servizio senza licenza, per difesa personale, alle condizioni e nei limiti territoriali previsti per l’agente di pubblica sicurezza (territorio di competenza, salvo casi autorizzati).
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La nuova facoltà non modifica qualifiche, ambiti territoriali e funzioni degli agenti, ma rafforza l’autotutela e la capacità operativa fuori servizio.
Casi che possono far perdere o limitare la facoltà di porto
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In caso di destituzione, sospensione cautelare o disciplinare, perdita della qualità di agente di P.S. (per la polizia locale) o provvedimenti sull’arma d’ordinanza, l’Amministrazione valuterà se revocare o limitare anche la facoltà di porto dell’arma privata (possibile applicazione dell’art. 39 TULPS).
LEGGI LA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.
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