Conversione in legge del Dl 21 ottobre 2020, n. 130. Audizione COISP – Guarda il video dell’intervento del Segretario generale Domenico Pianese

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Roma, 6 novembre 2020

OGGETTO: Disegno di legge C 2727 – “Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico intrattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”.
Venerdì 06 novembre 2020 – Audizione del Sindacato di Polizia Federazione COISP.

Al Signor Presidente della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e degli Interni) della Camera dei Deputati
Preg.mo On. BRESCIA Giuseppe.

Ai Signori Vice Presidenti della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e degli Interni) della Camera dei Deputati
Preg.mi On. CALABRIA Annagrazia e RACITI Fausto.

Ai Signori Segretari della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e degli Interni) della Camera dei Deputati
Preg.mi On. BORDONALI Simona e TRIPODI Elisa.

Ai Signori Membri della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e degli Interni) della Camera dei Deputati
Preg.mi On. ALAIMO Roberta, BALDINO Vittoria, BENDINELLI Davide, BERTI
Francesco, CATTOI Maurizio, CECCANTI Stefano, COLUCCI Alessandro, CORNELI
Valentina, D’AMBROSIO Giuseppe, DE CARLO Sabrina, DE MARIA Andrea, D’ETTORE
Felice Maurizio, DI MAIO Marco, DIENI Federica, DONZELLI Giovanni, FIANO Emanuele,
FOGLIANI Ketty, FORCINITI Francesco, FORNARO Federico, GEBHARD Renate, IEZZI
Igor Giancarlo, INVERNIZZI Cristian, MACINA Anna, MAGI Riccardo, MELONI Giorgia,
MICELI Carmelo, MILANATO Lorena, MOLTENI Nicola, PARISSE Martina,
POLLASTRINI Barbara, PRISCO Emanuele, RAVETTO Laura, ROSATO Ettore, SARRO
Carlo, SILVESTRI Francesco, SISTO Francesco Paolo, STEFANI Alberto, SURIANO
Simona, TARTAGLIONE Annaelsa, TONELLI Gianni, VINCI Gianluca, VISCOMI Antonio,
ZIELLO Edoardo.

Preg.mi Signor Presidente, Signori Vice Presidenti, Signori Segretari e Signori Membri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e degli Interni) della Camera dei Deputati, ringraziamo innanzitutto le SS.VV. per aver ritenuto opportuno aderire alla richiesta di questo Sindacato di Polizia Federazione COISP di poter essere ascoltato in merito ai contenuti del disegno di legge in oggetto richiamato, relativo alla conversione in legge del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130.
Questo Sindacato di Polizia rispetto alle innovazioni introdotte dalla norma in esame rappresenta la propria condivisione per le innovazioni in materia penale che riguardano:
• I reati commessi nei centri di permanenza e rimpatrio.
• L’inasprimento delle pene per chi cerca di favorire le comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime carcerario del 41 bis.
• L’inasprimento delle pene con cui si punisce il reato di rissa.
• La possibilità per l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza (il Questore) di imporre il divieto di avvicinamento ai locali e luoghi pubblici a chi è stato denunciato per un reato connesso allo spaccio di sostanze stupefacenti.
• L’intensificazione della lotta al traffico di droga che si diffonde sempre più attraverso internet.
Esprime invece forte preoccupazione per le innovazioni al Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Da una lettura sistematica ed armonica del disposto del decreto legge in parola, infatti, sembra emergere evidente la volontà di ampliare le possibilità di permanenza degli stranieri sul territorio dello Stato italiano e di consentire la regolarizzazione, anche con efficacia retroattiva, di una considerevole fetta della popolazione straniera, non inseribile in flussi di ingresso regolare per lavoro subordinato e neanche in possesso dei requisiti di permanenza alla luce delle disposizioni europee, così come recepite nel nostro ordinamento giuridico, in materia di protezione internazionale.
Si mette in luce, infatti, che con l’ampliamento delle ipotesi in cui non sono ammessi il respingimento, l’espulsione o l’estradizione viene reso pressoché impossibile il rimpatrio di tutti coloro che si presentano alle frontiere dell’Italia in primis e dell’Europa in secundis: prima erano previsti come motivi di applicazione del divieto di respingimento alla frontiera, di espulsione e di estradizione solo il pericolo di persecuzione e di tortura, ora anche il pericolo di trattamenti inumani e degradanti (la cui definizione è di per sé molto fumosa e, purtroppo, anche di facile applicazione), ma soprattutto l’esistenza di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani nel Paese di arrivo (anche se non esistono elementi che possano far presumere che queste violazioni siano riferibili al soggetto interessato).
È stata introdotta, inoltre, anche l’ipotesi che l’allontanamento dall’Italia (a qualunque titolo) comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che l’allontanamento non si renda necessario per la tutela della sicurezza nazionale o per l’ordine e la sicurezza pubblica: in sostanza diventa sufficiente aver trascorso in Italia un periodo di tempo, molto spesso corrispondente ai tempi di attesa delle decisioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, per guadagnare un titolo di inespellibilità. Sembra sufficiente pure una convivenza o forse neppure questo visto che si parla addirittura di vita PRIVATA e non solo familiare: pertanto si rimette la decisione ad una valutazione soggettiva della Commissione territoriale sulla semplice durata del soggiorno pregresso in Italia (ripetiamo, molto spesso determinata da lungaggini burocratiche) o il livello di inserimento sociale in Italia.
A questo punto, anche se è stata respinta la richiesta di protezione internazionale, purché lo straniero non abbia commesso gravi reati in Italia o gravi crimini nel Paese di origine, il Questore è obbligato a rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, la cui durata è stata estesa da uno a due anni: in sostanza, la Commissione territoriale non riconosce la sussistenza di alcun elemento che possa giustificare la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato italiano, ma anche il semplice trascorrere del tempo nelle more della decisione diventa elemento sufficiente a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, la cui durata è stata estesa da uno a due anni.
È stata introdotta dal decreto legge in parola la possibilità per gli enti locali di prestare accoglienza ed assistenza non solo ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, ma anche ai titolari di permesso per protezione speciale e pure per cure mediche, violenza domestica, calamità, sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civico, stranieri affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età ecc.
Tra i servizi erogabili, oltre all’accoglienza materiale: assistenza sanitaria, sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di italiano, servizi di orientamento legale e al territorio, orientamento al lavoro. Possono essere erogati, inoltre, ulteriori “percorsi di integrazione” al termine del periodo di fruizione dell’accoglienza.
Non si è voluto, tuttavia, solo garantire un motivo di permanenza temporaneo (2 anni) per coloro cui non viene riconosciuta la protezione internazionale, perché sono state ampliate anche le ipotesi di convertibilità in permessi per lavoro subordinato di un insieme di permessi di soggiorno emessi per situazioni temporanee: protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori.
Vi è di più, sono stati innovate altre disposizioni, che consentono allo straniero, entrato in Italia, di permanere nonostante tutto, di essere assistito dal nuovo Sistema di accoglienza e integrazione e di ottenere, al fine, a tempo debito, la conversione in permesso per lavoro subordinato:
1. il permesso di soggiorno per calamità, che prima poteva essere concesso solo per una situazione di contingente ed eccezionale calamità, durava 6 mesi ed era rinnovabile solo una volta per altri 6 mesi, adesso viene rilasciato anche per una calamità grave (è sufficiente un’alluvione come ce ne sono spesso anche in Italia o uno stato ormai atavico di povertà del Paese di origine?) e può essere rinnovato senza limiti.
2. Allo stesso modo, nel dicembre 2018 era stata introdotta una nuova, giusta ipotesi di inespellibilità nel caso in cui lo straniero versasse in condizioni di salute di particolare gravità. A seguito del decreto legge 130/2020 sono sufficienti gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, pertanto vengono prese in considerazione anche le patologie psichiatriche e il potere decisionale viene attribuito alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, la cui funzione sembra quasi essere delineata come un organo che DEVE trovare un motivo di permanenza, al punto tale che ora può segnalare al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni la posizione dei minorenni, per i quali viene richiesta l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza dei familiari.
Pertanto, qualora la domanda di protezione internazionale appaia manifestamente infondata e si palesi un uso strumentale della stessa, quindi si applichi la procedura accelerata, con l’ovvia conseguenza di un’impossibilità di procedere al rilascio di un permesso per protezione speciale al fine di garantire il rispetto di un’inesistente vita privata e familiare, la Commissione territoriale può dichiarare l’esistenza di una calamità nel Paese di origine oppure di disturbi psico-fisici oppure può chiedere al tribunale per i minorenni l’autorizzazione a primo ingresso o alla permanenza dei familiari del minore.
Addirittura per l’ipotesi di non rinnovabilità del permesso di soggiorno per ricerca a causa della conclusione del ciclo di studi, in attesa della stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, non potendo essere ovviamente prevista l’estensione del Sistema di accoglienza e integrazione anche per costoro, è stata soppressa la necessità di dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e per l’assistenza sanitaria è stato eliminato l’obbligo di assicurazione contro il rischio di malattie, infortunio e per maternità, trovando applicazione le regole generali in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri regolarmente soggiornanti.
A monte di tutto ciò è stata abrogata la disposizione, introdotta con i decreti sicurezza, che prevedeva che il Ministro dell’interno, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, potesse limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si trattasse di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Di conseguenza, sono state abrogate anche le sanzioni per le violazioni, che andavano da 150mila a 1 milione di euro, nonché il sequestro e la confisca delle navi.
È stato inserito, di contro, nel caso di violazione delle leggi di immigrazione vigenti, una limitazione o un divieto di transito e di sosta nelle acque territoriali disposto sempre dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, che, però, non trova applicazione nelle ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera. Le sanzioni, inoltre, per le violazioni vanno, rebus sic stantibus, da 10mila a 50mila euro, così come previste dal Codice della navigazione.
Si ritiene, infatti, che non si possa sottovalutare la circostanza che l’Italia debba svolgere un compito di sorveglianza delle frontiere esterne dell’Unione Europea, la quale non ha mai inteso liberalizzare l’ingresso e la permanenza di tutti coloro che sono privi della cittadinanza europea.
Si voglia considerare, inoltre, la mancata modifica del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide: tale regolamento, per l’appunto, stabilisce come primo criterio per la determinazione della competenza quello della presentazione della domanda e, ovviamente, la maggioranza di tutti i richiedenti protezione internazionale in Europa sbarca in Italia e in Italia presenta la propria istanza, così comportando l’imputazione della quasi totalità del flusso migratorio al nostro Paese.
Non si dimentichi, inoltre, che più volte è stata ribadita dalle Autorità europee la necessità di effettuare i fotosegnalamenti all’atto dello sbarco e ciò comporta l’impossibilità di poter attribuire la competenza e la conseguenza assistenza dello straniero ad altri Paesi di secondo arrivo.
Riteniamo che le predette innovazioni non siano sostenibili per le Forze di Polizia, già gravate dalla gestione delle tensioni sociali emerse con il riesplodere del contagio pandemico da Covid-19 e dagli innumerevoli contagi, che ovviamente colpiscono anche le Donne e gli Uomini della Polizia di Stato e delle altre Forze che concorrono alla gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica e che assicurano il controllo del territorio e la prevenzione e repressione dei reati.
Nella valutazione d’insieme, che si è voluto realizzare con questo documento sintetico, si è presa in considerazione anche la clausola di invarianza finanziaria, nell’ambito della quale è stato stabilito che la rideterminazione del numero dei posti a disposizione nell’ambito del Sistema di accoglienza e integrazione sia disposta a seguito della verifica della necessaria sussistenza delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente e che sia assicurata anche mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori.
Da ciò si desume che le risorse economiche interne ed europee (che pure sono finanziate mediante la contribuzione fiscale dei cittadini italiani) verranno utilizzate per il sistema di accoglienza, parallelamente alla diminuzione dei costi per i rimpatri (che saranno limitati solo ad ipotesi oramai estremamente residuali) e per il mantenimento delle strutture di trattenimento in attesa dei rimpatri.
Ci si chiede, tuttavia, se queste risorse verranno incrementate, mutando la legislazione di bilancio attuale, in considerazione dell’amplia platea di soggetti destinatari delle predette misure di sostegno, e se questa situazione possa comportare anche il depauperamento delle esigue risorse messe sul piatto per le esigenze di funzionamento del sistema sicurezza e per il pagamento degli stipendi dei Poliziotti, che registrano un blocco di circa 18 anni nella parte relativa alle indennità accessorie e un incremento irrisorio da molti anni per la retribuzione fissa.
In ultima istanza questa Organizzazione Sindacale tra le maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato, chiede di valutare l’introduzione nella norma in esame della previsione che gli immigrati extracomunitari che si rendono responsabili dei reati di violenza e lesioni nei confronti degli appartenenti alle Forze di Polizia, siano respinti\espulsi con effetto immediato, al fine di mettere fine alla lunghissima scia di aggressioni che avvengono quotidianamente nei confronti delle donne ed uomini in uniforme.
Per tutti i predetti motivi, questo Sindacato di Polizia esprime forte preoccupazione e sollecita le SS.VV. ad una approfondita riflessione strutturale del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, che appare ora ancora di più, data la grave situazione sanitaria e le conseguenze economiche che già molte categorie professionali stanno patendo.
Si tratta di scelte che potrebbero avere effetti dirompenti a livello sociale, economico e sanitario ricadrebbero esclusivamente sulla popolazione italiana, in un momento che, giustamente, è stato definito lo scorso aprile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, prof. Giuseppe Conte, come il più difficile per il Paese dal secondo dopoguerra.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese

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