Congedo speciale ex art. 25 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e congedo straordinario per gravi motivi. Necessaria ulteriore circolare volta ad impedire una interpretazione s-dottrinale in danno dei Poliziotti. SEGUITO E SOLLECITO RISCONTRO URGENTE

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Roma, 7 maggio 2020

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis

OGGETTO: Congedo speciale ex art. 25 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e congedo straordinario per gravi motivi. Necessaria ulteriore circolare volta ad impedire una interpretazione s-dottrinale in danno dei Poliziotti. SEGUITO E SOLLECITO RISCONTRO URGENTE

Preg.mo Signor Direttore,
lo scorso 14 aprile Le inviammo una concisa ma argomentata missiva chiedendo l’emanazione di una nota volta a chiarire ulteriormente gli aspetti menzionati dal Signor Capo della Polizia nella circolare n. 333/A prot. 0004968 del 3 aprile 2020, relativa al «congedo speciale ex art. 25 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e congedo straordinario per gravi motivi».
Purtroppo il Dipartimento non ha ancora riscontrato la nostra richiesta, quindi ci troviamo costretti a sollecitare una urgente e necessaria risposta, non mancando di esplicitare nuovamente le problematiche da noi denunciate e di puntualizzare taluni più recenti risvolti.
Con la circolare prima richiamata il Capo della Polizia, riferendosi alla «chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale a decorrere dal 5 marzo u.s.» ed alle «esigenze connesse alla situazione epidemiologica in atto, tra le quali, appunto, la cura e l’assistenza di figli minori», ha statuito che «può sempre continuare a trovare applicazione il congedo straordinario per gravi motivi previsto dall’art. 37 del d.P.R. 10 gennaio del 1957, n. 3, poiché nel contesto emergenziale attuale tali preminenti necessità (cura e assistenza dei figli minori nel periodo di chiusura delle scuole) ben possono essere ricomprese nella casistica dei “gravi motivi” elencati dalla circolare n. 333/A/9817.B (4) del 15 aprile 1986».
Il Prefetto Gabrielli, quindi, ha inteso chiarire che nell’ambito dei gravi motivi per i quali può essere concesso il congedo straordinario di cui al citato art. 37 DPR 3/1957, rientra anche la necessità di assistere e curare i figli minori in questo periodo di chiusura delle scuole.
È stato esplicito e preciso, come lo è stato nel seguito della ridetta circolare, quando ha anche inteso aggiungere che il diritto al congedo straordinario si concretizza con riguardo alle seguenti due specifiche situazioni:
a) quando «la speciale figura di congedo (art. 25 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18) non risulta applicabile (a mero titolo esemplificativo, quando l’altro genitore, di cui all’art. 23, comma 4, del d.l. n. 18/2020, richiamato dall’art. 25, comma 1 del medesimo decreto, è temporaneamente impossibilitato ad accudire la prole)»;
b) quando «la speciale figura di congedo (art. 25 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18) non risulta più applicabile (quando sono decorsi i 15 giorni indicati dall’art. 23, comma 1 del d.l. n. 18/2020, richiamato dall’art. 25, comma 1, del medesimo decreto)»;
per poi concludere affermando che «Si ritiene, infatti, che la particolare situazione emergenziale in atto possa assurgere a fondamento per applicare ogni utile misura, sia ordinaria, sia straordinaria, per garantire la funzionalità della Polizia di Stato attraverso un equilibrato e responsabile utilizzo di tutti gli strumenti che diano il massimo sostegno agli operatori, chiamati a mettere in campo uno straordinario impegno per il Paese».
Ebbene, preg.mo Signor Direttore, riteniamo necessario chiarire cosa voglia dire dare «il massimo sostegno agli operatori», cosa voglia significare che tale «sostegno» deve essere dato applicando «ogni utile misura, sia ordinaria (il congedo straordinario per gravi motivi di cui all’art.37 DPR 3/1957), sia straordinaria (il congedo parentale a stipendio dimezzato previsto, per l’appunto in via straordinaria, dall’art. 25 del d.l. 18/2020)»?
Nella nostra precedente lettera abbiamo parlato di errata interpretazione della circolare del Capo della Polizia in quanto abbiamo voluto riconoscere la possibilità di un errore di interpretazione e non già l’incomprensibile volontà di danneggiare i Poliziotti.
Se i destinatari di una circolare, di rilevante importanza per il personale, arrivano a dare due letture diverse dei suoi contenuti, se pochi la intendono in maniera negativa per i Poliziotti, deve comunque esserci qualcuno che fornisca ulteriori chiarimenti. Se un beneficio spetta va riconosciuto.
Se non spetta nessuno lo chiederà.
Gentile Direttore, la vicinanza nei confronti del personale della Polizia di Stato, che il nostro Capo pretende da sempre che venga posta in essere da tutti i suoi collaboratori, non si dimostra dimezzando lo stipendio già di per sé misero che i Poliziotti si guadagnano con abnegazione, rischiando la vita quotidianamente e a volte pure rimettendocela.
Il Signor Capo della Polizia ha inteso puntualizzare che, stante la «chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale a decorrere dal 5 marzo u.s.», le conseguenti esigenze di garantire «cura e assistenza di figli minori» (… dette «preminenti necessità» …) «ben possono essere ricomprese nella casistica dei “gravi motivi” elencati dalla circolare n. 333/A/9817.B
(4) del 15 aprile 1986».
Quindi, a meno che l’altro coniuge si trovi nella possibilità di assistere i figli (perché non impegnato lavorativamente, perché nelle condizioni di salute che gli consentono di adempiervi … o altro), ai Poliziotti che ne fanno richiesta, come statuito dalla circolare n. 333/A/9817.B (4) del 15 aprile 1986, deve (!) essere concessa la fruizione del congedo straordinario per gravi motivi.
È questo che ha scritto il Capo della Polizia!
In conclusione, è necessaria, Preg.mo Direttore, con ogni possibile urgenza, una nota volta a fornire una univoca interpretazione, chiarendo che non è consentito negare il congedo straordinario (ovviamente se ricorrono le condizioni) per gravi motivi fin tanto che il personale non ha fruito dei giorni di congedo parentale a stipendio dimezzato e men che meno è possibile (anche questo è accaduto) che taluni, alla richiesta di conversione del congedo ordinario in congedo straordinario per gravi motivi, attribuiscano d’imperio il congedo parentale a stipendio dimezzato.
Parimenti va anche sottolineato che la circolare n. 333/A/9817.B (4) del 15 aprile 1986 non consente ad alcuno, di statuire un tetto massimo di concessione del congedo straordinario per gravi motivi, se non i 45 gg. annui previsti dall’art. 37 DPR 3/1957 (cosa che purtroppo si sta verificando in qualche RPC).
In attesa di cortese urgentissimo riscontro, si inviano cordiali saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese
(Originale firmato agli atti)

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