Compartimento Polizia Stradale per il Veneto, negato il congedo straordinario per gravi motivi ad un Poliziotto che deve assistere il proprio coniuge gravemente malato di una neoplasia

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Roma, 24 agosto 2022

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Lamberto Giannini

OGGETTO: Compartimento Polizia Stradale per il Veneto – Negato il congedo straordinario per gravi motivi ad un Poliziotto che deve assistere il proprio coniuge gravemente malato di una neoplasia.

Preg.mo Signor Capo della Polizia,
l’art. 37 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, statuisce in merito al “congedo straordinario” e con circolare ministeriale nr. 333-A/9817.B (4) del 15.4.1986 (tutt’ora in vigore) l’Amministrazione ha inteso fornire “istruzioni” in particolare per quanto concerne “la concessione del congedo straordinario per gravi motivi … allo scopo di evitare sperequazioni nel trattamento del personale”, disponendo che i Dirigenti si sarebbero dovuti attenere ai “seguenti criteri”:

c) per assistere i familiari, qualora non sia possibile provvedere altrimenti e venga prodotta documentata richiesta, sino ad otto giorni, se nell’ambito della regione di servizio, sino a dieci se fuori della medesima; si precisa che devono ritenersi comprese nella fattispecie in esame tutte quelle situazioni di obiettiva gravità che rendono indispensabile la materiale assistenza al familiare da parte del dipendente, quali: malattie, interventi chirurgici, accertamenti sanitari di natura complessa ed anche in sede diversa da quella di servizio, e nascita di figli.
Le richieste di congedo straordinario, per i motivi appena esposti, dovranno essere corredate da un’esauriente documentazione, redatta dal medico curante, ed attestante lo stato di salute del familiare o l’indicazione del giorno e del luogo in cui è previsto l’intervento chirurgico o l’accertamento sanitario.
La richiesta di un eventuale ulteriore periodo di congedo straordinario dovrà essere adeguatamente motivata. Si fa presente, comunque, che fermo restando il limite massimo di 45 giorni complessivi per ciascun anno, consentito dalla vigente legislazione, il congedo straordinario in siffatte ipotesi dovrà coincidere con la durata della situazione di particolare gravità.
Le richieste di congedo straordinario per ulteriori gravi motivi, concernenti, pertanto, particolari situazioni non previste nei sopra illustrati punti a) b) c) saranno oggetto di accurato esame ….

Si tratta, in buona sostanza, del diritto delle Donne e Uomini della Polizia di Stato, al pari degli altri lavoratori, di potersi assentare dal lavoro per fornire assistenza ai propri familiari in alcune situazioni che la circolare elenca compiutamente ma anche per “ulteriori gravi motivi concernenti particolari situazioni non previste” esplicitamente dalla medesima circolare.

Si tratta, a parte inversa, dell’obbligo per l’Amministrazione, da qualcuno dimenticato, di avere la massima cura possibile del personale, delle loro famiglie e dei loro bisogni, … nel caso che qui interessa anche attraverso la concessione del suindicato istituto del “congedo straordinario”.
Di cosa parliamo nel dettaglio è presto detto.

Il dott. Ottavio Aragona è stato il dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Veneto sino a fine dello scorso mese di luglio (adesso è Questore della Provincia di Lecco). Nei periodi di assenza per congedo, in suo luogo assumeva la responsabilità del Compartimento di cui sopra il Primo Dirigente Gianfranco Martorano.
Dall’inizio di quest’anno un nostro Collega, in servizio in un Reparto dipendente dal predetto Compartimento Polizia Stradale, ha formulato numerose istanze di conversione di giornate e periodi di congedo ordinario in “congedo straordinario per gravi motivi”.

Il coniuge del predetto è gravemente malato di una neoplasia, ed egli ha avuto bisogno di assentarsi dal servizio per fornirgli assistenza materiale, morale e psicologica. Ha fatto e farà, in breve, ciò che ci si ripromette di fare quando ci si unisce in matrimonio o molto più semplicemente quando si vuole sinceramente
bene ad una persona. Se ne è preso cura e sta continuando a farlo!

Le sue istanze, quelle sinora trattate, hanno tutte ricevuto un “preavviso di rigetto”. Una poi definitivamente negata.
Le motivazioni (laddove inserite!) di tali “preavvisi” e del definitivo “diniego” fanno sobbalzare sulla sedia e minano l’eccezionale impegno della S.V. e della stragrande maggioranza di Questori e Dirigenti che quotidianamente sono impegnati a sostenere ed aiutare il Personale a loro affidato. Signor Capo della Polizia, a quel nostro Collega è stato negato il congedo straordinario per gravi motivi in quanto nei giorni richiesti «avrebbe potuto fruire dei tre giorni di permesso mensili ex art.33/3 della legge 104/92”.
Si è affermato – e non è solo contra legem ma è del tutto inaccettabile – che chi fruisce dei permessi mensili per l’assistenza ad una persona disabile grave non può, per quella stessa persona, fruire del congedo straordinario per gravi motivi, quantomeno fin tanto che non ha esaurito i tre giorni ex legge 104/92.
Ma non solo ….

La prima richiesta di congedo straordinario per gravi motivi inerenti l’assistenza al coniuge formulata da quel nostro Collega riguardava i giorni 14 e 17 gennaio c.a..
In data 3 maggio il predetto Dirigente gli rispondeva, “p.Il Dirigente del Compartimento a.p.c.o. Aragona”, con un preavviso di diniego in quanto – a suo dire – il nostro Collega avrebbe potuto e dovuto utilizzare i giorni di permesso mensile ex art. 33/3 legge 104/92 per la cui fruizione aveva presentato istanza documentata “nel dicembre 2021”.
Nelle proprie osservazioni inerenti tale preavviso il Collega precisava che la sua istanza per la fruizione dei permessi mensili di cui alla legge 104/92 aveva trovato accoglimento il 14 gennaio e che tale provvedimento gli era stato notificato solo l’8 febbraio (quasi due mesi dopo la richiesta … e anche qui ci sarebbe molto da dire!), quindi successivamente alle due giornate di congedo straordinario richieste … e precisava inoltre che comunque i due istituti prescindono l’uno dall’altro.
Il Compartimento Polizia Stradale per il Veneto concludeva rigettando l’istanza.

Pur di non perdere ulteriore tempo a replicare alle assurdità propinate negli avvisi di rigetto e quant’altro, distogliendolo dalla primaria necessità di stare vicino al proprio coniuge in questo momento particolarmente delicato, il “nostro” Collega si sta adesso barcamenando tra il congedo ordinario ed il congedo per assistenza statuito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001.
Preg.mo Signor Capo della Polizia, auspichiamo un Suo intervento affinché anche queste ultime risacche di gestione anacronistica del personale siano ricondotte ad una direzione vicina ai bisogni del personale ed in particolar modo quando si tratta di gravi situazioni familiari.
Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese

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