Compartimento Polizia Stradale Lombardia, programmazione congedo ordinario anno 2021 e residuo anni 2019 e 2020. Le norme si applicano e non si interpretano a discapito del personale

1403

Roma, 12 aprile 2021

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Compartimento Polizia Stradale Lombardia. Programmazione congedo ordinario anno 2021 e residuo anni 2019 e 2020.
Le norme si applicano e non si interpretano a discapito del personale.

Con note del 20 gennaio e 12 marzo c.a. il dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per la Lombardia ha inteso fornire disposizioni ai dirigenti delle dipendenti Sezioni Polstrada riguardo la fruizione del congedo ordinario spettante per l’anno 2021 ed il congedo ordinario residuo degli anni 2019 e 2020.
La dichiarata finalità delle suddette disposizioni sarebbe stata di “attuare un programma di progressivo smaltimento del congedo ordinario residuo (anni 2019/2020) e per la programmazione del congedo ordinario del 2021, tenuto conto che, allo stato attuale, non vi sono particolari esigenze di servizio che ne impediscano la fruizione” e “di riallineare la situazione alla disciplina che regolamenta la fruizione di tale diritto, considerata la rilevante mancata richiesta di fruizione del congedo ordinario” … ma anche “per assicurare il necessario ristoro dall’attività di particolare responsabilità che l’operatore di Polizia Stradale deve sostenere al fine di garantire la sicurezza propria ed altrui”.
Sempre nelle ridette disposizioni il prefato dirigente compartimentale ha inteso puntualizzare che
“il C.O. (anche residuo anni 2019/2020) va fruito a periodi e non a giorni singoli, pertanto, le esigenze di pochi giorni (1-2) vanno soddisfatte, ove disponibile, con la specifica L. 937/77, e che con il recepimento del DPR 15/03/2018 n. 39 è possibile fruire del C.O. entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza”;
“l’art. 14/8° comma del D.P.R. 395/95, stabilisce che il Congedo Ordinario deve essere fruito entro il 31 dicembre dell’anno solare cui si riferisce, salvo quanto previsto dall’A.N.Q., scaglionando in quattro periodi, uno dei quali, se chiesto, deve essere di almeno due settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre e per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può essere inferiori a 20 giorni” e “l’articolo 59 del D.P.R 782/85 obbliga il responsabile dell’Ufficio, sulla base delle domande presentate dagli interessati in sede di richiesta di congedo ordinario, a programmare i turni di fruizione dello stesso, evitando di superare le aliquote previste”; per poi quindi ordinare che
“il personale in servizio presso questo Compartimento Polizia Stradale è pregato di provvedere, con tempestività, alla presentazione della programmazione inerente il residuo del congedo ordinario 2019/2020”;
“qualora indifferibili esigenze di servizio, nonché l’elevata concentrazione di domande di congedo ordinario riferite allo stesso periodo (es: mese di agosto) non consentano di assecondare tutte le richieste del personale dipendente, sarà cura degli Uffici indicare agli interessati, dei periodi alternativi compresi nell’arco temporale del succitato periodo estivo (giugno-settembre, natale-capodanno)”;
“dovrà essere indicata dal dipendente la programmazione delle ferie dell’anno precedente da fruire entro il 20 novembre di ciascun anno”; e infine sottolineare che
“Le vigenti disposizioni subordinano, infatti, la possibilità di differire la fruizione del congedo ordinario, entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza, alla sussistenza di uno dei seguenti parametri di Valutazione:
1. indifferibili esigenze di servizio decretate per iscritto;
2. motivate esigenze personali” e che “Tenuto conto che non sono state prorogate le direttive eccezionali che hanno derogato a tale principio durante il primo periodo dell’emergenza sanitaria COVID-19, è necessario rivedere l’attuale situazione per riallinearla alle vigenti disposizioni sopra precisate”.
Ciò premesso, pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il citato funzionario ad emanare le suesposte disposizioni, avendo egli riscontrato – come pure precisato nelle ridette note – “un notevole arretrato nella fruizione dei congedi ordinari sia da parte del personale che dei Dirigenti/Funzionari” che necessita “di organizzare una pianificazione che assicuri lo smaltimento del congedo arretrato alla luce della vigente disciplina”, va da sé che la “vigente disciplina” si deve applicare e non interpretare a discapito del personale, come in alcuni aspetti delle suddette disposizioni pare sia stato fatto.
La situazione indicata dal dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia fa riferimento al congedo ordinario per l’anno in corso (2021) ed al congedo residuo degli anni 2019 e 2020.
Ebbene, ad oggi, la “vigente disciplina” statuisce quanto segue:

QUANTO AL CONGEDO ORDINARIO IN VIA GENERALE
L’art. 59 del D.P.R. 782/1985 ha statuito che:

Il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, sulla base delle domande degli interessati, deve programmare i turni di fruizione delle ferie in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale, avendo cura che il numero dei congedi ordinari non superi, di massima, 1/4 della forza effettiva di
ciascun ruolo.

In seguito la materia del congedo ordinario è stata inserita, dall’art. 3 del D.lgs. 195/1995, tra quelle oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali. Quindi, in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro è stato stabilito (art. 4, comma 8, DPR 395/1995) che

Il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell’anno cui il congedo si riferisce, dei quali uno almeno di due settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre. Per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può essere inferiore ai 20 giorni.

Il Signor Capo della Polizia, poi, con circolare del 18 marzo 2009, recante nr. 557RS/CN.10/0734 ed oggetto “Istituti riguardanti il personale della Polizia di Stato. Direttive”, ha ulteriormente disposto in materia di congedo ordinario che

Con specifico riferimento al periodo estivo ed alle principali festività, si sottolinea la necessità che gli uffici provvedano, con congruo anticipo, ad una attenta pianificazione dei periodi di fruizione del congedo ordinario sulla base delle istanze prodotte dagli interessati e a comunicare agli stessi, almeno quindici giorni prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto, gli eventuali dinieghi.

Ricapitolando: il numero dei congedi ordinari non deve superare, di massima (…locuzione prepositiva che indica un aspetto di principio, tendenziale, ma assolutamente non determina un vincolo…), 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo (in altre parole, se le esigenze di servizio riescono a contemperare quelle del personale, può essere autorizzata una percentuale di congedi ordinari anche superiore ad 1/4 della forza effettiva); il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi (in buona sostanza – come peraltro è testimoniato nei fatti in tutti gli Uffici di Polizia d’Italia …ed avviene anche su sollecitazione della stessa Amministrazione!!… – vedersi riconosciuta la possibilità di scaglionare in 4 periodi il congedo ordinario costituisce un interesse legittimo del dipendente che tuttavia può anche richiedere di fruire di citato congedo scaglionato in un numero superiore dei citati quattro periodi purché le proprie esigenze si contemperino con quelle dell’Ufficio di appartenenza); con riguardo ai periodi estivi e delle principali festività (non anche per tutti gli altri periodi dell’anno!!) gli Uffici devono pianificare con congruo anticipo i periodi di fruizione delle ferie sulla base delle istanze prodotte dagli interessati.

QUANTO AL CONGEDO ORDINARIO RESIDUO DEGLI ANNI PRECEDENTI
L’art. 9 del D.P.R. 39/2018 ha statuito al comma 1 che:

Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza.

L’art. 259 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha statuito al comma 6 che:

Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.

La circolare del Dipartimento della P.S. recante prot. 0007052 e datata 27.05.2020, nel richiamare “l’ulteriore estensione dei tempi di fruizione espressamente stabilita dall’articolo 259, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, ha puntualizzato che

…il congedo ordinario riferito agli anni 2018 e 2019 potrà essere fruito entro il mese di giugno, rispettivamente, del 2021 e del 2022

Tutto ciò premesso, poiché come statuito dalla “vigente disciplina” (art. 9 DPR 39/2018, art. 259 D.L. 34/2020, circolare ministeriale del 27.05.2020):
– il congedo ordinario riferito all’anno 2018 può essere fruito dal dipendente entro il mese di giugno del 2021;
– il congedo ordinario riferito all’anno 2019 può essere fruito dal dipendente entro il mese di giugno del 2022;
– il congedo ordinario riferito all’anno 2020 può essere fruito dal dipendente entro il mese di giugno del 2023,
appare davvero incomprensibile la pretesa del dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia di far smaltire al proprio personale, entro breve tempo, i residui di congedo ordinario degli anni 2019 e 2020 … visto che “allo stato attuale, non vi sono particolari esigenze di servizio che ne impediscano la fruizione”.
A parte il fatto che “allo stato attuale”, considerando anche la piena operatività dei settori c.d. burocratici di polizia anche nell’ambito della Polizia Stradale, non pare affatto che l’emergenza sanitaria COVID-19 stia consentendo un allentamento di quella intensa e oltremodo gravosa e rischiosa attività di controllo e contenimento che è stata chiesta ai Poliziotti durante il primo periodo della pandemia (sempre che non si abbia voglia di sostenere che in Lombardia la pandemia sia terminata…… ), è di tutta evidenza che al Dirigente del Compartimento Polstrada della Lombardia in questione sia proprio sfuggita la conoscenza di quella “disciplina che regolamenta la fruizione” del congedo ordinario alla quale afferma di voler “riallineare la situazione” … e che noi abbiamo sopra puntualmente richiamato sia per quanto riguarda i termini di fruizione del congedo del 2018 (giugno 2021), 2019 (giugno 2022) e 2020 (giugno 2023) ma anche con riguardo al numero di congedi ordinari concessi che solo di massima possono non superare 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo … nonché relativamente al numero di periodi in cui può essere scaglionato il congedo ordinario, ben oltre i quattro come peraltro sovente, ed ovunque, sollecitato dalla stessa Amministrazione.
Ma non solo, anche il fatto che imporre in tempi brevi la fruizione dei residui di congedo ordinario del 2019 e 2020 abbia la finalità di “assicurare il necessario ristoro dall’attività di particolare responsabilità che l’operatore di Polizia Stradale deve sostenere al fine di garantire la sicurezza propria ed altrui” è chiaramente affatto convincente, atteso che il citato “ristoro” è settimanalmente garantito dal giorno di riposo e dal periodo di intervallo tra un servizio e l’altro.

E infine …
Ciò che maggiormente pare sia mancata al dirigente del Compartimento Polstrada per la Lombardia è quella valutazione “con la consueta comprensione e secondo la diligenza del buon padre di famiglia” che peraltro, nelle sue menzionate disposizioni, chiede ai dirigenti delle Sezioni e del COA di porre in essere, poiché, oltre ad aver interpretato in maniera non corretta norme e circolari ben chiare, il voler adesso imporre ai Poliziotti di fruire dei congedi ordinari residui, quando avrebbero tempo fino a giugno 2022 (residui anno 2019) e giugno 2023 (residui anno 2020), significa solamente volerli “ricompensare” per quell’impegno e quei rischi sopra ricordati, che quotidianamente hanno garantito e sopportato, offrendo loro un meritato periodo di ferie con le rispettive famiglie all’interno delle proprie abitazioni …dalle quali quasi ovunque (di certo in Lombardia) è da tempo fatto divieto di allontanarsi se non per comprovate esigenze.
Codesto Ufficio è pregato di intervenire con ogni possibile urgenza al fine di ottenere l’immediata revoca delle disposizioni in argomento o la loro rivisitazione in ottemperanza alla “vigente disciplina”, “comprensione e diligenza del buon padre di famiglia”.

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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