Roma, 30 agosto 2019
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis
OGGETTO: Buoni pasto e permessi ex art. 33, co. 3, legge 104/92 – Illegittima pretesa del
Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Asti. Richiesta di intervento urgente.
Preg.mo Direttore,
quanto sta accadendo ad opera del dirigente della Sezione Polizia Stradale di Asti è a parer nostro del tutto ingiusto ed illegittimo.
Secondo tale funzionario, un nostro collega, Assistente Capo Coordinatore, dovrebbe restituire mall’Amministrazione l’equivalente di 390 buoni pasto che dal 2016 gli sarebbero stati assegnati senza che – secondo lo stesso dirigente – ne avesse diritto.
Si parla, giusto per chiarire da subito, di un Ufficio ritenuto “sede disagiata” ed il Poliziotto
in argomento, comandato con turni di servizio in orario antimeridiano, usufruiva di un’ora di permesso dalle ore 12 alle 13 o dalle 12:30 alle 13:30 (permessi ex art. 33, co. 3, Legge 104/92 frazionati in ore).
In costanza di tale impiego, dal mese di maggio 2016, al pari degli altri colleghi, sono stati
corrisposti al predetto Ass.C.C. dei buoni pasto, fin quando nel mese di aprile di quest’anno il dirigente della citata Sezione Polstrada ha inteso ordinare la cessazione di tale erogazione per il fatto che il collega in argomento fruendo quasi ogni giorno dei permessi mensili di cui all’art. 33 sopra ricordato, in forma frazionata in ore, non aveva completato l’orario di servizio ordinario di 6 ore giornaliere.
Nel dettaglio:
11 APRILE 2019 – Con nota indirizzata al responsabile del Distaccamento Polstrada presso il quale presta servizio il nostro Ass.C.C., il dirigente della Sezione di Asti ha chiesto motivazioni circa “la prolungata e ininterrotta corresponsione dei buoni pasto, a partire dal mese di maggio 2016, all’Ass.C.C. omissis, nonostante lo stesso, nei giorni in cui ha fruito del beneficio ex art. 33 l. 104/92, non abbia completato l’orario di servizio ordinario consistente, come noto, in nr. 6 ore giornaliere” ed ha disposto “con effetto immediato e fino a diversa comunicazione, la cessazione di tale erogazione nei giorni in cui il predetto beneficio continua ad essere fruito”.
13 E 15 APRILE 2019 – Il dirigente della Sezione Polstrada di Asti inoltra una nota all’Ufficio Amministrativo-Contabile della Questura, chiedendo “un parere in merito alla spettanza dei buoni pasto nelle descritte circostanze, significando che qualora si pervenisse ad un esito negativo si vorrà provvedere al recupero di quelli indebitamente erogati … nr. 390”.
16 APRILE 2019 – La Questura di Asti chiede “delucidazioni” alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria del Dipartimento relativamente alla concessione del buono pasto in determinate mcircostanze di servizio tra cui:
3. PERMESSI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92
a) Diritto al buono pasto per il personale che fruisce di tali permessi frazionandoli in ore
e rientra in straordinario, dopo mezz’ora di pausa (es. 8-13 + 1 ora di permesso e rientro
in ufficio alle 14.30).
b) Diritto al buono pasto per il personale che presta servizio in “sede disagiata” e fruisce
di tali permessi sempre frazionati in ore su più giorni.
18 LUGLIO 2019 – La Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria risponde alla Questura di Asti:
In relazione al punto 3 lettera a), la circolare n. 750.C.1/1664 del 13 giugno 2001 precisa che destinatari dell’art. 35 dell’accordo sindacale, è il personale impiegato nei servizi di istituto che, per motivi legati all’osservanza dei turni di servizio sia tenuto a prestare servizio in orari che non consentono la consumazione del pasto a casa. Non si ritiene che il personale in permesso per l’art. 33 comma 3, della legge 104/92, possa essere considerato come destinatario di tale specifica norma. Quindi per il caso prospettato del dipendente che espleta orario 8-12, poi un’ora di permesso più mezz’ora di pausa e rientra in ufficio, non risulta possibile assegnare alcun buono pasto.
Tale nota viene girata dalla Questura al dirigente della Sezione Polizia Stradale di Asti.
25 LUGLIO 2019 – Il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Asti comunica al nostro Ass.C.C., e per conoscenza all’Ufficio Amministrativo-Contabile della Questura, che il “competente Ufficio Ministeriale ha chiarito che il personale in permesso ex art. 33 co. 3 L.104/92 non può essere considerato destinatario dell’art. 35 DPR 254/99 e dunque non può essere legittimamente assegnatario di buono pasto, non sussistendo la condizione del prestare servizio in orari che non consentono di consumare il pasto presso il proprio domicilio, come specificato nella circolare del Dipartimento della P.S. nr. 750.C.1/1664 del 13/06/2001 (punto 2.1)” e che “dovrà procedersi al recupero di 390 buoni pasto, con le modalità che l’Ufficio Amm.vo/Contabile della locale Questura, che legge per conoscenza, vorrà successivamente indicare”.
Ebbene:
∼ QUANTO AL DIRITTO DEL NOSTRO ASS.C.C. ALLA CORRESPONSIONE DEL BUONO PASTO NELLE
GIORNATE IN CUI HA FRUITO DEI PERMESSI EX ART. 33, CO. 3, LEGGE 104/92 FRAZIONATI AD ORE
L’art. 1 della legge 18 maggio 1989 n. 203 dispone che
Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro
dell’interno è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali:
a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio;
b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo
di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale;
d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l’alloggio collettivo in caserma è specificatamente richiesto ai fini della disponibilità per l’impiego, compresi i frequentatori dei corsi di specializzazione presso gli istituti di istruzione relativamente alla durata del corso.
La Questura di Asti ha chiesto “delucidazioni” alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria del Dipartimento relativamente ai seguenti punti:
3. PERMESSI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92
a) Diritto al buono pasto per il personale che fruisce di tali permessi frazionandoli in ore
e rientra in straordinario, dopo mezz’ora di pausa (es. 8-13 + 1 ora di permesso e rientro
in ufficio alle 14.30).
b) Diritto al buono pasto per il personale che presta servizio in “sede disagiata” e fruisce
di tali permessi sempre frazionati in ore su più giorni.
e la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha risposto solamente al quesito di cui al punto a):
In relazione al punto 3 lettera a), la circolare n. 750.C.1/1664 del 13 giugno 2001 precisa che destinatari dell’art. 35 dell’accordo sindacale, è il personale impiegato nei servizi di istituto che, per motivi legati all’osservanza dei turni di servizio sia tenuto a prestare servizio in orari che non consentono la consumazione del pasto a casa. Non si ritiene che il personale in permesso per l’art.33 comma 3, della legge 104/92, possa essere considerato come destinatario di tale specifica norma. Quindi per il caso prospettato del dipendente che espleta orario 8-12, poi un’ora di permesso più mezz’ora di pausa e rientra in ufficio, non risulta possibile assegnare alcun buono pasto.
omettendo la risposta sul punto b) che meglio configurava la situazione del nostro collega Ass.C.C. in quanto veniva circostanziato che si trattava di “sede disagiata”.
La circolare richiamata dalla menzionata Direzione Centrale (n. 750.C.1/1664 del 13 giugno 2001), al punto 2.1 (quello puntualizzato nella sopra indicata nota del 25 luglio 2019), fa riferimento al “personale impiegato nei servizi di istituto che, per motivi legati all’osservanza dei turni di servizio o delle disposizioni impartite dal dirigente dell’ufficio o del reparto di appartenenza, sia tenuto a prestare servizio in orari che non consentono di consumare i pasti presso il proprio domicilio” e chiarisce che
Pertanto, sulla base dei vigenti criteri e parametri di valutazione sinora adottati per l’attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria, potranno ora essere erogati buoni pasto al personale che svolga il servizio in sedi sprovviste di strutture di mensa, tenuto a permanere in attività almeno un’ora oltre le ore 14 o le 19 come prolungamento dell’orario ordinario o che sia impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio a causa dell’orario di inizio dei turni di servizio.
Si ritiene che quest’ultima condizione, salvo casi particolari, sia presente in linea di massima per tutto il personale che effettua servizi continuativi con orario 13-19 e 19-24. Hanno titolo, inoltre, a fruire del buono pasto i dipendenti che nell’intervallo di tempo breve a disposizione per la pausa che precede il rientro in ufficio siano tenuti a prestare servizio per uno dei seguenti motivi:
a) completamento dell’orario d’obbligo settimanale;
b) straordinario programmato;
c) straordinario ai sensi dell’art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
…
Presso ciascun organismo, inoltre, dovrà essere istituito un registro, conforme allo schema di cui all’allegato 3, su cui annotare giornalmente per ciascuna unità di personale la condizione di servizio dalla quale scaturisce il diritto alla concessione del buono.
Tale documento, da tenere costantemente aggiornato, sarà il punto di riferimento per
le comunicazioni bimestrali da inviare alla Questura ai fini dell’ordinazione del numero effettivo dei buoni maturati.
Che non vi sia alcun riferimento al personale che presta servizio presso le c.d. “sedi disagiate” è del tutto evidente. Di questi, invece, disquisisce in maniera puntuale altra circolare del Dipartimento, quella n. 750.C.1.8948 del 23 dicembre 1996 con la quale è fornito un aggiornamento dei criteri di attribuzione della mensa obbligatoria e specificato che:
a) FRUIZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL PERSONALE IMPOSSIBILITATO A CONSUMARE I PASTI A DOMICILIO, ANCHE NELLE SEDI SPROVVISTE DI STRUTTURE DELL’AMMINISTRAZIONE.
… sarà assicurata la fruizione del servizio di mensa al personale che svolge il servizio in sedi sprovviste di mensa, tenuto a permanere in attività almeno un’ora oltre le 14 o le 19 o che non disponga di un intervallo sufficiente a consentirgli la consumazione dei pasti a domicilio, ovvero quando tale impossibilità si manifesti a causa dell’orario di inizio dei turni di servizio…
b) FRUIZIONE DEL SERVIZIO NELLE LOCALITÀ DI PREMINENTE INTERESSE OPERATIVO ED IN SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO AMBIENTALE.
Il beneficio deve essere attribuito in stretta relazione alla prestazione effettivamente resa e, quindi, limitatamente al pasto giornaliero in corrispondenza del turno osservato, ferma restando la possibilità del dipendente a fruire di ambedue i pasti qualora, nella stessa giornata, svolga uno o più turni coincidenti con gli orari normalmente riservati alla consumazione di entrambi i pasti.
La fruizione gratuita del vitto è quindi condizionata non solo alla dipendenza da un Organismo ubicato in una delle predette sedi ma anche all’effettivo impiego in servizio che, proprio per le connesse condizioni di disagio, dà titolo a fruire del beneficio, senza un preciso riferimento agli orari che invece assumono rilevanza per le fattispecie previste all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 203/1989, riferite rispettivamente alla “permanenza nel servizio”, coincidente con i tempi fisiologicamente destinati a tale scopo (servizi di ordine e sicurezza pubblica) e materiale impossibilità di consumare i pasti a domicilio a causa degli orari osservati.
In altre parole, nel caso di servizio nelle c.d. “sedi disagiate”, il diritto alla mensa obbligatoria di servizio o, in assenza di questa, al buono pasto, si configura nel caso di effettivo impiego in servizio (non ne avrà diritto il personale assente a qualsiasi titolo) e non hanno alcuna rilevanza gli orari in cui si esplica l’attività lavorativa e la loro eventuale coincidenza o meno con i tempi destinati fisiologicamente al pasto.
Quindi il nostro Assistente Capo Coordinatore, effettivamente impiegato in servizio presso una “sede disagiata”, aveva ed ha pieno diritto al riconoscimento dell’attribuzione del buono pasto anche nelle giornate in cui, comandato di servizio con turno antimeridiano, fruiva e fruisce, nell’ultima ora del turno, dei permessi statuiti dall’art. 33, co. 3, legge 104/92 frazionati ad ore.
∼ QUANTO ALLA POSSIBILITÀ PER L’AMMINISTRAZIONE DI PROCEDERE AL RECUPERO DI BUONI PASTO ERRONEAMENTE EROGATI
La giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che
– la struttura e funzione dei buoni pasto, destinati esclusivamente ad esigenze alimentari in
sostituzione del servizio mensa presso la sede di lavoro e, per tale causale, pacificamente spesi nel periodo di riferimento, esclude “ogni forma di monetizzazione indennizzante” e che non è dunque applicabile, in tal caso, l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di recupero di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti, secondo cui detto recupero ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’art. 2033 Cod. civ., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, a prescindere dalla buona fede del lavoratore;
– detto principio, sia pure valido per le somme percepite a titolo di retribuzione, non può essere applicato per le somme elargite a titolo assistenziale, soprattutto nel caso in cui i lavoratori non hanno percepito somme ma titoli idonei ad essere spesi unicamente per esigenze alimentari nel periodo di riferimento, in sostituzione del servizio mensa.
Per citarne una, la IV Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2115 del 5 aprile 2018, ha osservato che “secondo giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, tra cui si segnala la sez. lav., 14 luglio 2016, n. 14388, ……. l’attribuzione dei buoni pasto rappresenta una agevolazione di carattere assistenziale, occorre sottolineare che, nel caso di specie, i dipendenti non hanno percepito somme in denaro, bensì titoli non monetizzabili destinati esclusivamente a esigenze alimentari in sostituzione del servizio mensa e, per tale causale, pacificamente spesi nel periodo di riferimento. Si tratta dunque di benefici destinati a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali dei dipendenti medesimi, di valenza costituzionale, a fronte dei quali non è configurabile una pretesa restitutoria, per equivalente monetario, del maggior valore attribuito ai buoni-pasto nel periodo di riferimento” ed ha ordinato la cessazione della procedura di recupero e la restituzione delle somme già ripetute con gli interessi legali.
Può anche essere utile la lettura della sentenza nr. 850 del 29 febbraio 2016 della IV Sezione del Consiglio di Stato e molte altre dallo stesso contenuto, anche riguardanti l’attribuzione di buoni pasto del tutto non dovuti, di cui codesto stesso Ufficio sicuramente è a conoscenza.
I buoni pasto erroneamente attribuiti al nostro collega Ass.C.C. (che li ha percepiti in assoluta buona fede) non possono quindi essere recuperati.
Tutt’al più l’Amministrazione potrà segnalare la vicenda alla Corte dei Conti chiedendo la condanna, a titolo di responsabilità amministrativa, dei vari soggetti (sarebbero davvero tanti) che si sono resi perseguibili di quella che il dirigente della Polizia Stradale di Asti ritiene (a parer nostro, erroneamente) sia stata una illegittima erogazione di buoni pasto.
Nulla potrà comunque essere preteso dal nostro Assistente Capo Coordinatore nei cui confronti, invece, per quanto prima specificato, dovrà provvedersi all’immediata revoca della disposizione che ne ha bloccato la corresponsione dei buoni pasto.
Tutto ciò premesso, codesto Ufficio è pregato di intervenire con cortese sollecitudine presso
i competenti Settori del Dipartimento nonché la Sezione Polizia Stradale di Asti e l’Ufficio
Amministrativo Contabile della locale Questura, affinché si provveda a far cessare qualsivoglia pretesa di recuperare i buoni pasto concessi dal maggio 2016 al nostro Assistente Capo Coordinatore e si prosegua con l’attribuzione degli stessi anche nelle giornate in cui il predetto fruisce dei menzionati permessi statuiti dall’art. 33, co. 3, legge 104/92 frazionati ad ore.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
La Segreteria Nazionale del COISP