Benefici vittime del dovere e soggetti equiparati. Errata applicazione normativa vigente su Esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria

132

Roma, 30 gennaio 2025

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Benefici a favore delle Vittime del dovere e soggetti equiparati – errata applicazione della normativa vigente concernente la “(…) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all’articolo 15 (…)”, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, estesa dall’art. 4, comma 1, lettera a), punto 2, del d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243.

Come noto, attraverso il d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, è stato apprestato il regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
In particolare, all’art. 4 sono state indicate le provvidenze assistenziali, già proprie delle sole vittime del terrorismo e del crimine organizzato, che sono state estese – nell’ottica di una progressiva perequazione – anche alle vittime del dovere (ai sensi dell’art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005) e ai soggetti ad esse equiparati (ex art. 1, comma 564, della medesima legge.
Tra i benefici assistenziali contemplati dalla predetta disposizione regolamentare, alla lettera a), n. 2), risulta essere stata estesa, in relazione alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, anche la “(…) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all’articolo 15 (…)”.
Ora, tenuto conto che il suindicato beneficio rientra nella tutela della salute, e, come tale, in una materia caratterizzata dalla legislazione concorrente, ex art. 117, commi 2 e 5, della Costituzione, sono le singole Regioni, attraverso le loro Aziende Sanitarie, a definirne la normazione regolamentare e, quindi, l’applicazione in sede locale.
Per quanto ciò sia in linea con il principio di sussidiarietà, che ha animato in passato la riforma del titolo V della nostra Carta Costituzionale, come del resto anche l’odierno dibattito politico, si riscontra una difforme applicazione della normativa vigente e una differente estensione del beneficio de quo sul territorio nazionale.
Ora, se può sorprendere la divergenza applicativa tra le varie Regioni del T.N., desta perplessità se tale difformità si riscontri anche all’interno della stessa Regione
Su questo si concentra l’interesse di questa O.S. e di diversi suoi iscritti, Vittime del dovere, residenti nel territorio di Anzio/Nettuno (RM) e zone limitrofe, che si sono visti respingere dalla A.S.L. Rm 6 le rispettive richieste di “(…) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all’articolo 15 (…)” [cod. E01] della prefata legge n. 302/1990, estesa dal succitato art. 4 del d.P.R. n. 243/2006, poiché Funzionari della succitata Azienda, allegando un documento non ufficiale ed errato nel contenuto – recante il logo del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato (all. 1) – hanno ritenuto che gli eventi meritevoli di attenzione, ai fini del riconoscimento della invocata esenzione, fossero solo ed esclusivamente quelli di cui alla succitata legge n. 302/1990, ovvero “(…) quelli inerenti:
• atti di terrorismo;
• eversione dell’ordine democratico;
• fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni criminali di cui
all’art 416-bis del C.P.;
• operazioni di prevenzione e repressione di atti di terrorismo o mafia (…)”.

Ora, premesso che ciò non risponde al vero e tradisce il processo di progressiva perequazione tra le Vittime del terrorismo, del crimine organizzato, di cui alla prefata legge n. 302/1990, e quelle del dovere e soggetti equiparati, di cui alla citata legge n. 266/2005, questa O.S. ritiene indispensabile che si faccia chiarezza sulla provenienza e sul contenuto equivoco del documento in questione, che contribuisce, oltre alle già endemiche e difformi difficoltà applicative in ambito locale, anche alla lesione di interessi legittimi e diritti soggettivi di uomini e donne della Polizia di Stato e loro familiari, che siano, o meno, appartenenti a questa O.S., foriere di defatiganti e dispendiosi contenziosi, in potenza di coinvolgere anche il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Si chiede, pertanto, di ottenere ogni utile elemento riguardo alla vicenda, se del caso interessando anche l’unità organizzativa titolare del procedimento in ambito dipartimentale, per avviare un dialogo costruttivo sia a livello Ministeriale, sia, anche e soprattutto, in sede locale, interfacciandosi con i Funzionari della prefata Azienda Sanitaria.

In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

SCARICA QUESTA NOTA IN PDF