Il COISP è intervenuto sulla corretta interpretazione dell’art. 6-ter del D.P.R. 335/1982, norma che disciplina le dimissioni dai corsi per allievi e agenti in prova della Polizia di Stato.
La segreteria nazionale ha richiamato il caso di un agente in prova in servizio presso la Polizia di Frontiera di Gorizia, evidenziando una possibile criticità nell’applicazione del limite delle assenze e nella qualificazione dell’eventuale infermità contratta durante il corso.
Secondo il COISP, la locuzione andrebbe letta in senso letterale, così da distinguere le assenze effettivamente collegate al corso o al periodo applicativo da quelle dovute a patologie non riconducibili direttamente all’attività formativa o operativa.
Il sindacato sottolinea che questa interpretazione consentirebbe una gestione più aderente alla realtà dei casi concreti, evitando dimissioni automatiche e permettendo di valutare con maggiore attenzione la reale idoneità psico-fisica del dipendente prima dell’eventuale ripetizione del periodo di applicazione pratica.
Nella nota viene inoltre chiesto di chiarire se, ai fini del computo globale delle assenze, debba essere considerata la particolare articolazione dei corsi negli istituti di istruzione, svolti dal lunedì al venerdì su base settimanale di cinque giorni.
Il COISP ha infine sollecitato un rapido riscontro da parte degli enti competenti, in particolare dell’Ispettorato Scuole e della Direzione Centrale di Sanità, per fornire un orientamento uniforme sull’applicazione della norma.






