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Adeguamento retributivo dirigenti, sentenze del Consiglio di Stato. Richiesta di verifica dei criteri di calcolo e di interventi a tutela del personale. Il COISP scrive al Ministro dell’Interno

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Ufficio amministrativo-contabile. Stipendi

Roma, 7 settembre 2026

OGGETTO: Adeguamento retributivo dei dirigenti della Polizia di Stato ai sensi dell’art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Sentenze del Consiglio di Stato nn. 6003 e 6004 del 9 luglio 2025 e sentenza del TAR Lazio n. 14271 del 14 agosto 2026 – Richiesta di verifica dei criteri di calcolo e di interventi a tutela del personale.

AL SIGNOR MINISTRO DELL’INTERNO
Prefetto Matteo Piantedosi

e, p.c.:
AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA P.S.
Prefetto Vittorio Pisani

Preg.mo Sig. Ministro,

riteniamo doveroso sottoporre alla Sua attenzione una questione concernente i criteri utilizzati per la determinazione degli adeguamenti retributivi spettanti ai dirigenti della Polizia di Stato ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Il citato articolo 24, al comma 1, dispone che gli stipendi, l’indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti della Polizia di Stato siano adeguati annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall’ISTAT, conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, con riferimento alle voci retributive utilizzate dal medesimo Istituto per l’elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.
Il successivo comma 2 stabilisce che la percentuale dell’adeguamento sia determinata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base della variazione percentuale comunicata dall’ISTAT.
Il legislatore ha, dunque, individuato un meccanismo di adeguamento che, pur riguardando personale non contrattualizzato quale la dirigenza della Polizia di Stato, assume quale parametro di riferimento gli incrementi retributivi conseguiti dal pubblico impiego contrattualizzato, affidando alla corretta individuazione e rappresentazione di tali dati un ruolo essenziale nella determinazione della percentuale spettante.
Ebbene, in tale contesto assumono particolare rilievo le sentenze del Consiglio di Stato nn. 6003 e 6004 del 9 luglio 2025, rese nell’ambito di controversie concernenti i criteri utilizzati per la determinazione dell’adeguamento retributivo riferito al triennio 2018-2020.
Con tali pronunce il Consiglio di Stato ha accolto le contestazioni formulate in ordine alla metodologia utilizzata per la determinazione dell’adeguamento, ponendo l’attenzione, tra l’altro, sulla corretta individuazione del trattamento economico complessivo da assumere quale base di riferimento e sulla necessità di considerare le componenti di natura accessoria e variabile nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
Le medesime pronunce hanno inoltre affrontato la metodologia utilizzata nella costruzione dell’indicatore statistico, ritenendo non conforme al quadro normativo il criterio fondato sulla ponderazione dei dati in relazione alla consistenza numerica dei diversi comparti e affermando la necessità di una diversa metodologia di calcolo.
Il Consiglio di Stato ha conseguentemente annullato gli atti impugnati, imponendo all’Amministrazione di procedere a una nuova determinazione degli adeguamenti secondo criteri conformi ai principi enunciati nelle sentenze.
A tali pronunce si aggiunge la sentenza del TAR Lazio n. 14271 del 14 agosto 2026, con la quale è stato accolto il ricorso promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati ed è stato annullato il DPCM 3 giugno 2024, unitamente agli atti presupposti adottati dall’ISTAT, relativi all’adeguamento delle retribuzioni per il triennio 2021-2023.
La più recente pronuncia assume particolare rilievo poiché interviene su un periodo temporale successivo a quello oggetto delle citate decisioni del Consiglio di Stato e si colloca, per gli aspetti qui di interesse, in una linea di continuità con i principi già emersi in precedenza, ponendo nuovamente l’attenzione sulla corretta individuazione delle componenti retributive da considerare e sulla metodologia utilizzata per la costruzione del parametro di adeguamento.
Il susseguirsi di tali pronunce, relative a differenti periodi di riferimento, rende pertanto opportuno interrogarsi sulla correttezza e sulla coerenza dei criteri complessivamente adottati dall’Amministrazione nei procedimenti di determinazione degli adeguamenti retributivi.
Preg.mo Signor Ministro, il COISP non intende certo sostenere un’automatica estensione degli effetti delle predette decisioni a fattispecie diverse da quelle concretamente esaminate dai giudici amministrativi.
Ritiene tuttavia che i principi e le criticità metodologiche evidenziati dalla giurisprudenza non possano essere ignorati con riferimento ai dirigenti della Polizia di Stato, considerato che l’articolo 24 della legge n. 448/1998 individua espressamente, quale parametro del relativo meccanismo di adeguamento retributivo, gli incrementi medi delle categorie di pubblico impiego contrattualizzato, sulla base delle voci retributive considerate dall’ISTAT.
Ne consegue l’opportunità di procedere a una verifica puntuale e trasparente dei criteri concretamente utilizzati per la determinazione degli adeguamenti spettanti alla dirigenza della Polizia di Stato, verificando in particolare:
˗ quali componenti e voci retributive siano state considerate nella costruzione del parametro di riferimento;
˗ quali eventuali componenti siano state escluse e sulla base di quali disposizioni o criteri interpretativi;
˗ quali dati siano stati utilizzati dall’ISTAT e dalle Amministrazioni competenti;
˗ quale metodologia statistica sia stata adottata per la determinazione dell’incremento medio;
˗ se i criteri utilizzati risultino pienamente coerenti con l’articolo 24 della legge n. 448/1998 e con i principi di correttezza, trasparenza, completezza e verificabilità che emergono dalle menzionate recenti pronunce della giustizia amministrativa.
Tale verifica appare tanto più necessaria in quanto eventuali errori nella costruzione del parametro o nell’individuazione delle componenti retributive di riferimento potrebbero aver prodotto effetti non soltanto sugli adeguamenti futuri, ma anche su quelli già determinati e corrisposti alla dirigenza della Polizia di Stato.
Riteniamo pertanto che non sarebbe ragionevole attendere l’instaurazione di una molteplicità di contenziosi individuali o collettivi prima di verificare l’eventuale sussistenza di analoghe criticità.
Un simile scenario comporterebbe inevitabilmente un significativo aggravio di tempi e costi, sia per i singoli dirigenti sia per l’Amministrazione, oltre a determinare una situazione di prolungata incertezza in una materia che dovrebbe invece essere caratterizzata da criteri uniformi e pienamente verificabili.
Per tali ragioni, chiediamo alla S.V., Preg.ma Signor Ministro, di valutare favorevolmente l’opportunità di promuovere, nelle competenti sedi istituzionali, una verifica complessiva dei criteri e delle metodologie utilizzati per la determinazione degli adeguamenti retributivi dei dirigenti della Polizia di Stato ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 448/1998, anche attraverso il coinvolgimento delle Amministrazioni interessate, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’ISTAT per gli aspetti di rispettiva competenza.
Chiediamo, inoltre, che tale verifica riguardi anche gli adeguamenti già riconosciuti, al fine di accertare se le criticità metodologiche evidenziate dalla recente giurisprudenza amministrativa possano aver inciso sulla quantificazione degli importi spettanti alla dirigenza della Polizia di Stato.
Qualora dall’attività di verifica dovessero emergere elementi di analogia o di criticità nei criteri applicati, si chiede alla S.V. di voler individuare e promuovere ogni opportuna soluzione amministrativa e, ove necessario, legislativa, finalizzata a garantire la corretta applicazione della normativa e a consentire la conseguente regolarizzazione delle posizioni interessate, senza costringere i singoli dirigenti ad affrontare onerosi e prolungati percorsi giudiziari per ottenere il riconoscimento di eventuali somme dovute.
Riteniamo, infatti, che laddove l’Amministrazione riscontri l’esistenza di una questione generale derivante dai criteri utilizzati per la determinazione degli adeguamenti, debba essere privilegiata una soluzione istituzionale, uniforme e trasparente, nell’interesse tanto del personale quanto della stessa Amministrazione.
La richiesta che formuliamo non è, pertanto, volta a ottenere un’indebita estensione degli effetti di pronunce giudiziarie rese in fattispecie differenti, bensì a sollecitare l’Amministrazione a verificare, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale oggi esistente, la piena correttezza dei meccanismi attraverso i quali viene determinato il trattamento economico della dirigenza della Polizia di Stato.
Confidando nella sensibilità istituzionale della S.V. e nell’attenzione che vorrà riservare alla presente problematica, si auspica l’apertura di un confronto nelle competenti sedi e si resta in attesa di un cortese riscontro.

Distinti saluti.

Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese

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