Indennità economica di bilinguismo francese presso Valle D’Aosta. Sperequazione rispetto ai colleghi in servizio nella Regione del Trentino Alto Adige

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Flag of France and the word French

Roma, 4 novembre 2025

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Indennità economica di bilinguismo francese, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 279, agli appartenenti in servizio presso la Regione Autonoma della Valle D’Aosta.
Sperequazione rispetto ai colleghi in servizio nella Regione del Trentino Alto Adige.

Il COISP ritiene necessario ed urgente un intervento, finalizzato a ripianare una evidente sperequazione creatasi, a parità di condizioni, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio nella Regione della Valle d’Aosta e quelli in servizio presso la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige.

Come noto, attraverso la legge 8 agosto 1991, n. 279, il Legislatore ha introdotto una indennità economica c.d. di bilinguismo a beneficio di dipendenti pubblici valdostani, tra cui, quindi, anche gli appartenenti alla Polizia di Stato, che avessero sostenuto con esito favorevole l’esame finalizzato all’accertamento della conoscenza della lingua francese. Agli stessi, a decorrere dal 1 gennaio 1991, “(…) é stata riconosciuta un’indennità speciale di seconda lingua, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale corrispondente in servizio presso uffici aventi sede nella regione Trentino-Alto Adige (…)” (art. 1).

Dalla lettura della norma emerge il chiaro intento Legislativo di rendere omogenei gli strumenti di tutela a livello indennitario in entrambi le anzidette Regioni a Statuto Speciale, connotate dalla necessità del bilinguismo per una migliore erogazione delle principali prestazioni pubbliche alle rispettive cittadinanze.

A dispetto di tale tensione perequativa, tuttavia, agli appartenenti della Regione Trentino Alto Adige che avessero superato l’accertamento della lingua tedesca era stata, tuttavia, riservata un’aliquota di posti nei concorsi interni, grazie all’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 nr.752 così come modificato dal Decreto legislativo 9 settembre 1997 nr. 354.

A parità di condizione – la conoscenza di una seconda lingua spendibile anche in ambito professionale – quindi, le prerogative degli appartenenti alla Polizia di Stato della Valle d’Aosta, rispetto a quelle dei colleghi del Trentino Alto Adige, ad oggi risultano immotivatamente diverse e foriere anche di diverse possibilità di crescita a livello professionale.

Ora, tenuto conto che l’accertamento del requisito linguistico in Valle d’Aosta viene riconosciuto previo superamento di apposito concorso interno bandito dall’Amministrazione con decreto del Capo della Polizia, che prevede il superamento di una prova scritta e di una prova orale, valutate da una Commissione della quale fanno parte solitamente oltre ad un Prefetto in qualità di Presidente, almeno due Dirigenti Superiori della Polizia di Stato e due docenti universitari di lingua francese è evidente, oltre alla complessità di detta procedura concorsuale, anche che la stessa non può essere considerata meno seria e rigorosa di quella praticata per la lingua tedesca con analoghi risultati in Trentino Alto Adige.

Alla luce di quanto sopra e al solo fine di poter ripristinare una parità delle posizioni di partenza tra gli appartenenti in servizio presso le anzidette Regioni a Statuto Speciale (ex art. 117 della Costituzione) titolari della specificità del bilinguismo, si sottopongono all’attenzione della S.V. due soluzioni, la prima delle quali di carattere amministrativo e di immediata praticabilità, l’altra di natura normativa, ergo, di più ampio respiro:
a) assegnare al personale della Valle d’Aosta che abbia detto requisito, un punteggio aggiuntivo in tutti i concorsi interni;
b) compulsare l’organo legislativo, al fine di adottare ogni utile provvedimento normativo1, non importa se di rango primario o regolamentare e se del caso anche di natura emergenziale.

Il COISP ritiene assolutamente indispensabile ed urgente una attenta analisi della questione evidenziata, che involge problematiche di natura Costituzionale – legate alle forme e condizioni particolari di autonomia delle due Regioni, individuate dai rispettivi statuti speciali adottati con legge per l’appunto costituzionale – e al rispetto di uno dei principi cardine a livello ordinamentale quale quello di uguaglianza, sia da un punto di vista formale (art. 3, comma 1 della Costituzione) da intendersi come divieto di discriminazione in relazione alla “lingua”, sia sostanziale (art. 3, comma 2) da interpretare come perequazione dei trattamenti a parità di condizione.

Nell’attesa di un cortese ed urgente riscontro si porgono i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese

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