Procedure concorsuali e progressione in carriera del personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Criticità inerenti la nuova sottoposizione alle prove di efficienza fisica

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Roma, 19 maggio 2023

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: D.M. 9 settembre 2022, n. 168.
Procedure concorsuali e progressione in carriera del personale già appartenente ai ruoli
della Polizia di Stato. Criticità inerenti la nuova sottoposizione alle prove di efficienza fisica.

Come noto, con decreto a firma del Ministero dell’Interno, 9 settembre 2022, n. 168, è stato apprestato il nuovo “Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l’accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla banda musicale. (22G00172)”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n.260 del 7 novembre 2022 ed entrato in vigore in pari data.

Attraverso la presente, questa O.S. vuole sensibilizzare l’Amministrazione in merito ad una criticità palesatasi in questa prima fase di “rodaggio” tecnico/applicativa del provvedimento, dovuta ad un’innovazione introdotta rispetto al previgente regolamento.

La lettura dell’art. 24, concernente la verifica dell’efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, al comma 2, prevede che “(…) I candidati ai concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, del ruolo degli ispettori e della carriera dei funzionari di Polizia sono sottoposti all’accertamento dell’efficienza fisica, prima degli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale (…)”.

Detta disposizione, se letta in combinato disposto con quella di cui all’art. 161, comma 8, del medesimo decreto, a mente della quale “(…) L’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che partecipa a concorsi pubblici con riserva di posti per il passaggio o l’accesso ai ruoli o alle carriere superiori non è sottoposto alla ripetizione degli accertamenti medici, ne’ agli accertamenti psico-attitudinali per la parte già effettuata all’atto dell’ingresso nella Polizia di Stato (…)”, consente di dedurre che, rispetto al passato, anche gli appartenenti all’Amministrazione, i quali anelano ad una progressione di carriera nel ruolo degli Ispettori e dei Funzionari, devono essere sottoposti, alle prescritte prove di efficienza fisica già superate nelle precedenti procedure concorsuali.

Attraverso la predetta norma, che solo all’apparenza sembra palesare un certo snellimento della procedura concorsuale, in verità è stata introdotta una ingiustificabile preclusione per il personale già appartenente alla Polizia di Stato, che, nonostante il loro bagaglio culturale e tecnico professionale, vengono posti alla pari di coloro che tentano il concorso per la prima volta.

Ora, pur volendo ammettere che la motivazione sembrerebbe (solo all’apparenza) in linea con il principio di cui all’art. 3 della Costituzione, è altrettanto doveroso constatare come la scelta non produrrebbe gli effetti sperati sotto il profilo della ricerca dell’interesse pubblico, precludendo all’Amministrazione di potersi giovare di professionalità oramai consolidate, tipiche solo di coloro che già hanno compiuto un percorso nella Polizia di Stato.
Rinunciare all’esperienza e al ritorno in termini di efficienza e produttività da parte di costoro, significherebbe continuare a perseguire una scelta penalizzante sotto il profilo del buon andamento della Pubblica Amministrazione, con inevitabile lesione del principio di cui all’art. 97 della Costituzione.

Senza contare poi gli effetti (infausti) che potrebbero derivare dall’eventuale inidoneità alle predette prove di efficienza fisica da parte di un appartenente, che o non ha mai sostenuto
le predette prove oppure le ha sostenute in un passato non troppo recente. E’ lecito chiedersi se costui, o costoro, potrebbero essere ancora ritenuti abili al lavoro e all’esercizio di questa professione.

Dinanzi ai molteplici dubbi, ai probabili effetti infausti di questa scelta, come anche alle giuste e motivate proteste di appartenenti alla Polizia di Stato che verrebbero ingiustamente scoraggiati e dissuasi rispetto ad un miglioramento della posizione in carriera, il COISP chiede la modifica del D.M. in oggetto indicato, così da ripristinare la situazione ex ante e consentire agli appartenenti medesimi di poter partecipare ai concorsi per il ruolo degli Ispettori e per la carriera dei Funzionari nella Polizia di Stato senza essere sottoposti nuovamente alle prove di efficienza fisica.

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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