Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia. Mancata applicazione delle norme di sostegno ai disabili gravi

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Roma, 9 gennaio 2019

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis
Roma

OGGETTO: Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia. Mancata applicazione delle norme di sostegno ai disabili gravi. Richiesta di intervento urgente.

Preg.mo Direttore,
la disposizione di cui all’art. 8 comma 5 dell’ANQ, ove stabilisce che nella giornata di rientro dal congedo straordinario il personale non può essere impiegato nel turno 00/07 o 01/07, va applicata, in via analogica, al dipendente che fruisce dei permessi mensili di cui all’art. 33 co. 3 della legge 104 del 1992. Quindi, il dipendente che fruisce dei permessi mensili, ma non ha inteso avvalersi dall’esonero permanente dal turno notturno di cui all’art. 18 co. 1 lett. f del DPR 51/2009, non può comunque essere impiegato in tale turnazione (00/07 o 01/07) dopo la giornata in cui fruisce del permesso per assistere il disabile.
A confermare quanto sopra è stato in più occasioni lo stesso Dipartimento della P.S., per tramite del Suo Ufficio. Lo ha fatto durante la vigenza del precedente ANQ, allorquando in data 17.8.2006, con nota recante prot. 557/RS/01/72/0834, ha affermato che “Non appare conveniente, d’altronde, impiegare i dipendenti in questione nel turno notturno dopo un giorno di assenza per prestare assistenza ad un familiare disabile, salvo non ostino eccezionali ed imprevedibili esigenze di servizio)
… e lo ha fatto ancora in costanza del vigente A.N.Q., quando il 12.10.2011, con nota n.
557/RS/01712/2079, in risposta ad una vertenza del COISP, ha puntualizzato che “la Direzione Centrale per le Risorse umane si è espressa nel senso di ritenere applicabile, in via analogica, nella fattispecie in esame, il criterio che si ricava dalla disposizione di cui all’art. 8 comma 5 dell’A.N.Q., ove viene stabilito che nella giornata di rientro dal congedo straordinario il personale non può essere impiegato nel turno 00/07. L’orientamento sopra esposto, consolidato nel tempo, risulta essere più conforme alla disciplina di tutela e cura del familiare disabile grave e, pertanto, l’Ufficio ove presta servizio il dipendente interessato avrà cura di non impiegare quest’ultimo nella fascia oraria notturna che segue la giornata di assenza, a titolo di permesso ex legge 104/92” … in quest’ultima circostanza
senza neppure fare salve eventuali eccezionali ed imprevedibili esigenze di servizio.
Si tratta – come peraltro è ovvio – di previsioni volte a garantire il diritto-dovere dei poliziotti a garantire una reale assistenza a familiari disabili, condizione che verrebbe preclusa in caso di impiego nel turno notturno dopo aver fruito dei permessi mensili.
Ebbene, il dott. Fiantanese, dirigente del Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia, pare
ignorare i diritti dei portatori di handicap, così come dei relativi obblighi dell’Amministrazione nei loro confronti e di chi li assiste.
Il 21 dicembre scorso un collega in servizio presso il citato Commissariato richiedeva di fruire di un permesso giornaliero ex artt. 33 l. 104/92 e contestualmente chiedeva di non essere impiegato nel turno notturno nella giornata successiva.
L’istanza veniva formalizzata prima della programmazione dei servizi settimanali e quindi in
tempo per consentire al funzionario di pianificare i turni del personale tenendo conto della stessa. Ciò nonostante il collega veniva comandato con turno 23.49/07.15 nella giornata successiva.
Alle legittime rimostranze verbali del collega, il responsabile dell’Ufficio Servizi riferiva che il
turno notturno dopo il permesso ex art. 33 legge 104/92 era stato disposto direttamente dal dott. Fiantanese, nonostante lo stesso fosse stato informato della esplicita richiesta del collega di esonero dallo stesso.
A nulla serviva una ulteriore formale istanza del citato collega che lo stesso consegnava con
allegata la menzionata nota ministeriale nr. 557/RS/01712/2079 del 12.10.2011. Il dirigente del Commissariato, mostrando così evidente avversione nei confronti dei diritti del personale e indifferenza per la tutela e cura del familiare disabile grave, lo obbligava ad effettuare il turno 23.49/07.15 nella giornata successiva al permesso mensile per l’assistenza del familiare disabile grave.
Quanto sopra, preg.mo Direttore, è stato denunciato dalla nostra Segreteria Provinciale di Bari al Questore di quella provincia, con richiesta di censurare il comportamento del dott. Fiantanese che – come è lapalissiano – è stato chiaramente connotato da coscienza e volontà di violare le prerogative dei portatori di handicap e i diritti dei poliziotti.
La S.V. vorrà cortesemente intervenire al fine di garantire tale censura e affinché simili condotte non vengano mai più poste in essere.

In attesa di cortese immediato riscontro, Le invio i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese

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