Olbia, compressione illegittima del diritto alla salute da parte del Dirigente della Polizia di Frontiera di Olbia – L’Amministrazione lo accerta ma non adotta provvedimenti

2002

Roma, 29 ottobre 2018

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Compressione illegittima del diritto alla salute da parte del Dirigente della Polizia di Frontiera di Olbia – L’Amministrazione lo accerta ma non adotta provvedimenti – Per molto meno nei confronti dei “normali” Poliziotti sarebbero stati avviati fior fiori di
procedimenti disciplinari

L’art. 7 del D.P.R. 39/2018 statuisce quanto segue:

Permessi brevi
1. Previa valutazione del capo dell’ufficio, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all’articolo 55- septies, comma 5- ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell’anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell’ufficio di adottare
le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del
capo dell’ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente
decurtata.
4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi
debitamente documentati, qualora l’esigenza comporti un’assenza di durata superiore alla metà dell’orario
di lavoro giornaliero, il dipendente può essere posto in congedo straordinario ai sensi dell’articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395

In data 6 agosto u.s., con l’allegata nota avente ad oggetto: “Diritto alla tutela della salute – Assenze
per visite, terapie, prestazioni specialistiche”, la nostra Segreteria Provinciale di Sassari era stata costretta ad
intervenire presso il Dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera scalo marittimo aereo di Olbia, dr. Antonello LAI, al fine di ottenere chiarimenti in ordine alla negazione, ad un dipendente del citato Ufficio, di un periodo di congedo ordinario necessario per sottoporsi a visite sanitarie specialistiche in altra regione… periodo di cui il collega avrebbe successivamente chiesto la conversione in congedo straordinario per gravi motivi, allegando la documentazione relativa alle visite specialistiche in questione.
In particolare, il COISP di Sassari puntualizzava
– che martedì 24.06.2018 un poliziotto in servizio presso il citato Ufficio di Polizia di Frontiera, attenendosi a disposizioni del predetto funzionario, aveva depositato una istanza per la fruizione di un periodo di congedo ordinario dal martedì successivo 31.07.18 al 05.08.18, motivandola con la necessità di doversi sottoporre a visite sanitarie specialistiche in altra regione;
– che eventuali esigenze di servizio avrebbero dovuto soccombere dinanzi ad un interesse superiore e
costituzionalmente garantito quale è appunto la tutela della salute;
– che il potere discrezionale dell’Amministrazione nel concedere o meno un periodo di congedo ordinario
deve essere esercitato con estrema prudenza …. è impensabile pensare di poter negare al dipendente la
possibilità di assentarsi dal servizio per tutelare il proprio stato di salute. Piuttosto si dovrebbe esercitare a posteriori un controllo circa la veridicità delle dichiarazioni del dipendente, rimarrebbe in tal caso salva la possibilità dell’Amministrazione non solo di non concedere successivamente il congedo straordinario ex DPR 395/95 ma anche quella di sanzionare gli eventuali autori di dichiarazioni non veritiere;
e lamentava il fatto che detta istanza di congedo era stata rigettata … per poi concludere chiedendo al Dirigente della Polfrontiera di Olbia i motivi di tale diniego e con quali modalità lo stesso intendesse garantire, ai poliziotti in servizio presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera di Olbia, l’applicazione ed il rispetto di quanto stabilisce l’art. 7 del D.P.R. 15.03.2018, nr. 39.
Il successivo 8 agosto il dr. Antonello LAI girava la lettera del COISP al Dirigente della V Zona Polizia di Frontiera per il Lazio, la Sardegna e l’Umbria, sottolineando che “la Segreteria Provinciale in oggetto ritenga di per sé sufficiente la semplice richiesta del dipendente per giustificarne la autorizzazione, rimandando le valutazioni alla sussistenza dei gravi motivi all’esito dell’esame sanitario” mentre “lo scrivente, magari erroneamente, ha ritenuto che i gravi motivi debitamente documentati di cui al DPR n. 39/2018, dovessero attenere al tempo, al luogo e all’urgenza dell’esame”. Chiedeva quindi al Dirigente
della V Zona “di conoscere l’orientamento della S.V. al fine di escludere alcuna compressione illegittima, così come lamentata”.
Il 6 settembre u.s. il Dirigente della V Zona Polfrontiera rispondeva al dr. Antonello LAI quanto segue:

… nel caso di specie, attese le particolari motivazioni addotte dal dipendente interessato il quale, in ogni caso, ha prodotto l’istanza con un congruo anticipo, non si capisce il motivo del diniego. Infatti, pur considerando la carenza di risorse umane presso l’Ufficio da Lei diretto e la cospicua attività lavorativa del periodo estivo, Ella avrebbe potuto comunque adottare delle misure organizzative utili a garantire la copertura del servizio che avrebbe dovuto espletare il dipendente in questione nei giorni di assenza.
Si sottolinea, inoltre, che l’effettiva sussistenza di “gravi motivi”, come di consueto, sarà successivamente valutata dallo scrivente, qualora l’interessato decida di avvalersi della facoltà di fruire del congedo straordinario.
… il giusto orientamento per la gestione delle assenze di cui all’oggetto (assenze per visite specialistiche) è da ritrovarsi nelle vigenti normative, già ampiamente esplicative.

Ad oggi non sono giunti alla nostra Segreteria Provinciale di Sassari i richiesti chiarimenti in ordine alle motivazioni che hanno portato al diniego della concessione del periodo di congedo ordinario in argomento (diniego che lo stesso Dirigente della V Zona Polfrontiera afferma di non comprendere), nonché in ordine alle modalità con cui il Dirigente dell’Ufficio Polizia di Frontiera di Olbia intende applicare il menzionato art. 7 del DPR 39/2018.
Codesto Ufficio è quindi pregato di sollecitare il menzionato funzionario Antonello LAI, a fornire urgente riscontro alle richieste della nostra Segreteria Provinciale. Vorrà inoltre comunicare a questa O.S. se, alla luce anche delle considerazioni del Dirigente della V Zona Polizia di Frontiera, è stato avviato un procedimento amministrativo finalizzato a valutare quello che lo stesso Dirigente della V Zona definisce incomprensibile diniego (… nel caso di specie, attese le particolari motivazioni addotte dal dipendente interessato il quale, in ogni caso, ha prodotto l’istanza con un congruo anticipo, non si capisce il motivo del diniego …) posto dal Dirigente dell’Ufficio Polizia di Frontiera di Olbia con ciò chiaramente confermando
quanto aveva supposto lo stesso funzionario Antonello LAI, vale a dire che il diniego del congedo ordinario ha costituito una “compressione illegittima” dei diritti propri degli Appartenenti alla Polizia di Stato.

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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