Ripartizione distacchi e monte ore permessi sindacali. Il COISP diffida il Ministro della Funzione Pubblica

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Roma, 1° luglio 2019

AL SIGNOR MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Senatrice Giulia Bongiorno

OGGETTO: Ripartizione distacchi e monte ore permessi sindacali ex artt. 31 e 32 D.P.R. 164/2002. DIFFIDA AD ADEMPIERE

Il sottoscritto Domenico PIANESE, nella sua qualità di Segretario Generale e legale rappresentante del Sindacato di Polizia Federazione COISP,

PREMESSO

– che in data 31.5.2019 il Dipartimento della Funzione Pubblica, con l’allegata nota a firma
del Direttore dell’Ufficio per le relazioni sindacali Dr. Valerio Talamo, recante prot. DPF-0035889-P e avente ad oggetto “Ipotesi ripartizione distacchi sindacali alle OO.SS. rappresentative per il personale non dirigente della Polizia di Stato per il triennio 2019-021”, ha inteso trasmettere alla Federazione COISP ed alle altre OO.SS. della Polizia di Stato “la scheda esplicativa e la tabella che contengono l’ipotesi di ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali”;
– che, con la stessa nota di cui al precedente punto, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha invitato le OO.SS. ad “inviare, entro 5 giorni…, le osservazioni che riterranno di sottoporre all’attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica” ed ha specificato che “Una volta valutate le osservazioni pervenute nei termini specificati, si procederà alla ripartizione ed attribuzione dello specifico contingente dei distacchi sindacali ai sensi delle vigenti disposizioni legislative”;

CONSIDERATO

– che l’art. 31, comma 2, del D.P.R. 164/2002, così come modificato dall’art. 22, comma 4, del D.P.R. 51/2009, statuisce, in materia di “Distacchi sindacali”, quanto segue:

Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nell’ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, il Ministro per la Funzione Pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 2003, con riferimento allo stesso anno, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio.

– che l’art. 32, comma 3, del D.P.R. 164/2002, così come modificato dall’art. 22, comma 5, del D.P.R. 51/2009, statuisce, in materia di “Permessi sindacali”, quanto segue:

Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati
nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale individuate con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvedono, nell’ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziariae del Corpo forestale dello Stato, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 2003, con riferimento all’anno 2002, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.

– che ad oggi il Dipartimento della Funzione Pubblica, sebbene siano largamente scaduti i termini dettati dalle citate norme di legge e siano trascorsi oltre 30 giorni dalla nota indicata in premessa, non ha formalizzato il decreto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e, conseguentemente, non ha provveduto alla ripartizione dei distacchi sindacali, impedendo anche all’Amministrazione della P.S. di provvedere alla ripartizione dei permessi sindacali;
– che quanto sopra è causa di un gravissimo danno, attuale e quantificabile, a questa organizzazione sindacale Federazione COISP che ha registrato una importantissima crescita in termini di rappresentatività e non si vede la possibilità di fruire di quegli ulteriori distacchi sindacali di cui avrebbe diritto (9 rispetto agli attuali 5) nonché del maggiore monte ore di permessi sindacali, a vantaggio di altri soggetti sindacali cui l’utilizzo è ancora impropriamente consentito;

DIFFIDA

la S.V. ed il Suo Ufficio dal proseguire con la citata condotta altamente lesiva dei diritti
della Federazione COISP

INTIMA

ad emanare il richiamato decreto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, significando che in caso di persistente diniego, anche tacito, saremo costretti, nostro malgrado, a rivolgerci alla competente autorità giudiziaria anche con richiesta di risarcimento del danno patito.

In attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti

Il Segretario Generale della Federazione COISP
Domenico Pianese

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