Mancata formazione in materia di sicurezza del personale in servizio presso il II Reparto Mobile di Padova

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Roma, 28 gennaio 2019

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Mancata formazione in materia di sicurezza ex art.37 del D.lgs. 81/08 del personale in servizio presso il II Reparto Mobile di Padova

Con circolare n. 8357 del 2 maggio 2017 sono state disciplinate le modalità organizzative della formazione dei lavoratori della Polizia di Stato ai sensi del D.Lgs. 81/08.
In particolare, nel ricordare l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (“il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”) nonché l’Accordo del 21 dicembre 2011 della Conferenza Permanente Stato Regioni il quale, nel disciplinare “la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione” dei lavoratori, ha previsto un percorso formativo articolato in una parte generale (almeno 4 ore) ed una specifica (almeno 8 ore), detta circolare a firma del Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione ha puntualizzato che l’adempimento dell’obbligo formativo, per i Poliziotti assunti in servizio precedentemente al 2013, doveva essere assolto, nella sua interezza, dal dirigente/datore di lavoro, con l’erogazione di entrambi i segmenti formativi (parte generale e parte specifica).
La circolare, quindi, nel rilevare che nel territorio la ridetta formazione è stata svolta solo
occasionalmente e solo in alcune sedi, ha sottolineato che la stessa debba essere effettuata dal Formatore per la sicurezza (alla data del 12 maggio 2017 il Dipartimento ne avrebbe qualificato oltre 100 di tutt’Italia) e che le funzioni di raccordo per il suo adempimento nell’ambito provinciale erano affidate alle Questure che avrebbero dovuto provvedere agli adempimenti organizzativi d’intesa con i Dirigenti dei vari Uffici/Reparti presenti in provincia.
Ciò premesso, lo scorso 18 dicembre la nostra Segreteria Provinciale di Padova è intervenuta presso il Questore di quella provincia ed il Dirigente del II Reparto Mobile.
Ai predetti il COISP, nell’evidenziare che in tutta Italia erano già state avviate le formazioni ex art. 37 D.Lgs. 81/08 nei confronti del personale della Polizia di Stato, chiedeva le motivazioni per cui detta formazione non era stata posta in essere per i Poliziotti del II Reparto Mobile, contrariamente anche quello della locale Questura, oramai quasi completamente formato.
Il 21 gennaio scorso detta richiesta veniva nuovamente avanzata … ma a nessuna delle due
missive è arrivata risposta da parte dei soggetti cui erano indirizzate.
Ciò accade sebbene la formazione dei lavoratori rappresenta un obbligo per l’Amministrazione in quanto è una delle principali misure di prevenzione e protezione volta sia a rendere il personale consapevole dei rischi lavorativi cui è esposti quotidianamente nello svolgere la propria attività, sia a sensibilizzarlo circa le problematiche in materia di sicurezza sul lavoro.

Ciò accade sebbene, per la mancata formazione ex art. 37 D.Lgs. 81/08, l’art. 55 del medesimo decreto prevede che il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20 … e che se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.
Tutto ciò premesso, si prega codesto Ufficio di voler intervenire sulla questione, imponendo una risposta immediata alle menzionate lettere della nostra Segreteria Provinciale di Padova (che si allegano), nonché l’immediata organizzazione della richiamata formazione ex art. 37 D.Lgs. 81/08 nei confronti dei Poliziotti del II Reparto Mobile di Padova.
Parimenti codesto Ufficio vorrà altresì censurare la condotta posta in essere dal Questore di
Padova e dal Dirigente del II Reparto Mobile.

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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