Legge 104/1992: è illegittimo rifiutare l’istanza sulla base delle vecchie circolari

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Legge 104/1992: è illegittimo rifiutare l’istanza sulla base delle vecchie circolari

Roma, 13 nov 2012 – In materia di legge n. 104/1992, il TAR Toscana ha compiuto un ulteriore passo avanti per il pieno riconoscimento a militari e forze dell’ordine del loro diritto di assistere i loro congiunti disabili.

 Difatti, dopo che il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’applicabilità delle più favorevoli modifiche di cui alla legge n. 183/2010 anche ai militari, il TAR di Firenze ha stabilito un altro principio di grande valore e rilevanza, soprattutto per le implicazioni di carattere pratico che esso comporterà.

 All’indomani della storica sentenza n. 4047/2012 – con la quale era stata riconosciuta la piena applicazione della "nuova" legge n. 104/1992 agli operatori del comparto sicurezza e difesa – al fine di impedir loro l’accesso ai permessi mensili o al trasferimento di sede (art. 33), l’Amministrazione aveva congegnato uno stratagemma di pessima fattura: non accettare le istanze degli interessati. Cioè, non potendo più negare i benefici, opponendo il difetto dei requisiti della "continuità" e della "esclusività" dell’assistenza, si eccepiva l’incompletezza della domanda.

 Il "trucco" era ormai quello di esigere lo stesso i requisiti ormai abrogati ("continuità" ed "esclusività" dell’assistenza resa in favore del congiunto disabile) mediante la richiesta della produzione di atti di notorietà ed autocertificazioni relative a tutti quegli altri familiari che, pur potendo prestare le proprie cure al congiunto portatore di handicap, risultassero però impossibilitati a farlo. In caso di mancata integrazione della documentazione richiesta, richiamando circolari e/o direttive ormai superate, l’Amministrazione molto spesso sospende a tempo indeterminato il procedimento.

 Ciò è quanto è accaduto ad una giovane Caporale dell’Esercito– assistita dagli avvocati Giorgio Carta e Giuseppe Piscitelli – che rifiutatasi (giustamente) di produrre l’ulteriore documentazione a sostegno della propria istanza di trasferimento ex art. 33, comma 5 della legge n. 104/1992, ha impugnato dinanzi al TAR Toscana l’atto di sospensione del relativo procedimento.

 Con la sentenza n. 1797/2012, il Tribunale ha accolto il gravame, statuendo che «la documentazione cui l’amministrazione intimata condiziona l’ulteriore esame dell’istanza di trasferimento … attiene proprio al possesso di quei requisiti» – ossia, la "continuità" e la "esclusività" dell’assistenza – «non più richiesti dalla vigente legislazione di rango primario». Per tale ragione, «si rivela ingiustificato, e perciò illegittimo, l’arresto procedimentale opposto … e motivato con riferimento a direttive interne suscettibili di ulteriore applicazione, in quanto superate dallo jus superveniens».

 Conseguentemente, il Tribunale fiorentino ha annullato il provvedimento con il quale la procedura era stata ingiustamente interrotta ed ha ordinato al Ministero della difesa «di riattivare il procedimento e portarlo a conclusione, pronunciandosi sul merito dell’istanza di trasferimento senza ascrivere alcun rilievo ai requisiti dell’esclusività e continuità dell’assistenza».

 «E’ un altro importante passo avanti nel pieno riconoscimento dei diritti civili dei cittadini in uniforme – commenta l’avvocato Giorgio Carta – per effetto di questa pronuncia, l’Amministrazione non potrà più pretendere alcuna dimostrazione della "continuità" o della "esclusività" dell’assistenza, applicando finalmente la legge».

«E’ una vittoria importante – commenta l’avvocato Giuseppe Piscitelli – poiché mette definitivamente la parola "fine" ad un periodo buio per tutti quei militari impegnati nella cura e nell’assistenza dei propri congiunti disabili».

http://www.grnet.it/news/notizie/giustizia/4374-legge-1041992-e-illegittimo-rifiutare-listanza-sulla-base-delle-vecchie-circolari

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