Impiego dei sovrintendenti come ‘componenti di squadra’ presso il Reparto mobile di Reggio Calabria

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Roma, 15 ottobre 2018

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

XII Reparto Mobile Reggio Calabria – Problematiche – Richiesta di urgentissimo intervento

Il DPR 335/1982 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia) statuisce all’art. 24-ter in merito alle Funzioni del personale appartenente al ruolo dei
sovrintendenti, prevedendo in particolare che a tale personale “può essere, altresì, affidato il comando di uno o più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l’esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in
caso di temporanea assenza o impedimento. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, e può essere, altresì, affidato il comando di posti di polizia o di unità
equivalenti….”.
L’art. 26 del medesimo decreto statuisce poi in merito alle Funzioni degli ispettori ed afferma che a tale personale “può essere affidata la direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati
conseguiti…”.
A mente del decreto del Ministro dell’Interno dell’11 febbraio 1986 (Regolamento dei Reparti Mobili della Polizia di Stato), inoltre, “l’unità operativa di base è la squadra “ che “è diretta da un
Sovrintendente”. Il contingente di Reparto, invece, è composto da più squadre (pertanto almeno due) ed è diretto da un Ispettore … salvo poi aversi l’unità operativa complessa che è il nucleo costituito di massima da 10 squadre ed al quale è preposto un funzionario della Polizia di Stato”.
Stante quanto sopra, appare del tutto illegittima la pretesa del Dirigente del XII Reparto Mobile di Reggio Calabria di comandare d’imperio il personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti a
svolgere le funzioni di “componente di squadra”, quando questo dovrebbe essere svolto in via esclusiva da personale del ruolo degli Agenti ed Assistenti salvo eventuale volontarietà da parte di qualche Sovrintendente. Parimenti appare contraria alla normativa vigente la pretesa del medesimo Dirigente di comandare il personale del ruolo degli Ispettori a comandare anche una singola squadra.
Lo stesso Servizio Reparti Speciali della Direzione Centrale delle Specialità – per quanto ci risulta – ha esplicitato più volte la possibilità di impiego all’interno della squadra, oltre al Sovrintendente che a mente del menzionato decreto ministeriale la deve dirigere, di un ulteriore appartenente al ruolo dei Sovrintendenti ma solo se questi offre la propria disponibilità a tale impiego che è chiaramente dequalificante, quindi senza possibilità di disporlo d’autorità … cosa che peraltro
avverrebbe in violazione dell’art. 24-ter del DPR 335/82 sopra citato.
Codesto Ufficio è quindi pregato di voler intervenire al riguardo, facendo cessare immediatamente tale impiego dei Sovrintendenti quali “componenti di squadra” in mancanza di volontarietà da parte degli stessi. Anche la pretesa di affidare la direzione di una squadra a personale del ruolo degli Ispettori (addirittura delle qualifiche apicali), che pare stia diventando la consuetudine
presso il XII Reparto Mobile di Reggio Calabria, deve trovare giusta interruzione o quanto meno un doveroso contenimento a quelle sole situazioni emergenziali che vedono l’indisponibilità di personale del ruolo dei Sovrintendenti o per evitare un eccessivo carico di lavoro nei riguardi di questi ultimi.

In attesa di cortese immediato riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP

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