Erogazione dell’assegno familiare. Le direttive INPS devono valere anche per i poliziotti

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Nucleo familiare
Nucleo familiare

La circolare INPS n.36 del 19 marzo 2008 sancisce che ha diritto all’assegno per il nucleo famigliare il genitore naturale (ad esempio la madre) convivente con la prole in relazione al rapporto di lavoro dell’altro genitore non convivente (ad esempio il padre poliziotto).

Con una nota al Dipartimento il COISP è tornato sulla questione di un collega di Livorno che si è visto negare l’attribuzione dell’assegno pur trovandosi nella condizione descritta da detta circolare…


 

Roma, 14 giugno 2018

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Erogazione dell’assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell’ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta – La disposizioni dell’INPS non valgono per i poliziotti?
SOLLECITO

Con l’allegata lettera del 12.3.2017, recante prot. 230/17 S.N., dopo aver richiamato il contenuto della circolare INPS n. 36 del 19 marzo 2008 con la quale il citato Istituto ha inteso fornire “istruzioni in merito all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell’ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta”, specificando che dal quel momento «anche al genitore non convivente è stato
riconosciuto il diritto all’assegno al nucleo familiare» ed ancor più che «il genitore naturale convivente con la prole può usufruire dell’assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell’altro genitore non convivente, significando che il reddito da prendere in considerazione per l’erogazione della prestazione è quello di detto genitore convivente», questa Segreteria Nazionale ha
denunciato l’illegittimità della negazione posta dal Questore di Livorno nei confronti della richiesta di attribuzione di assegno per il nucleo familiare da parte di un poliziotto di tale Questura, la cui madre del figlio (da entrambi riconosciuto) si trovava nella condizione cui fa riferimento la ridetta circolare n. 36 dell’INPS (genitore naturale convivente con la prole che ha diritto ad usufruire dell’assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell’altro genitore non convivente).
La nostra missiva veniva riscontrata con l’allegata nota del 3.5.2017 recante protocollo 001961/2017, con la quale codesto Ufficio precisava di aver interessato il “Servizio TEP e Spese Varie della Direzione Centrale per le Risorse Umane affinché chiarisca l’applicabilità o meno della circolare INPS n. 36 del 19 marzo 2018”, con “riserva di far conoscere ulteriori notizie all’esito”.
Ebbene, essendo trascorsi non pochi mesi da tale risposta, si chiede a codesto Ufficio di voler immediatamente riferire circa le determinazioni della Direzione Centrale per le Risorse Umane, rappresentando, eventualmente, in virtù di quale norma le disposizioni INPS di cui sopra non
troverebbero applicazione anche ai poliziotti.
Si attende cortese riscontro.

La Segreteria Nazionale del COISP

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